sabato 24 marzo 2012

Una proposta per l'applicazione della l.r. n. 25 del 1 settembre 1993 per i lavoratori perdenti incarico della Formazione Professionale

L’Unione Lavoratori Liberi ritiene opportuno formalizzare questa idea come soluzione alla problematica del personale della formazione professionale, incluso nell’albo/elenco ad esaurimento ex art. 14 della legge regionale n. 24/76 e D.A. n. 5074/2010, quindi assunto entro il 31 dicembre 2008 dagli enti di formazione di cui all’art. 4 della legge regionale n. 24/76, ma escluso dal piano delle attività formative 2012-2014.
L’Unione Lavoratori Liberi rileva, in primis, che al personale, che rientra nelle tutele della legge regionale del 6 marzo 1976 n. 24; della legge regionale del 1 settembre 1993 n. 25; della legge regionale del 23 dicembre 2002 n. 23; della legge regionale del 16 aprile 2003 n. 4; e della legge regionale del 7 giugno 2011 n. 10, devono essere garantiti i livelli occupazionali e retributivi.
In secondo luogo, è ormai certo che tanti lavoratori appartenenti ad enti di formazione con procedura avviata di revoca dell’accreditamento ex art. 10 l.r. 24/76 e quelli appartenenti agli enti di formazione che sono stati esclusi dal finanziamento del nuovo piano triennale della formazione professionale, ex Avviso n. 20/2011 a valere sui fondi PoFse, si troveranno esclusi dalle attività formative per il triennio.
Ciò premesso, l’Unione Lavoratori Liberi chiede di attivare tutti gli strumenti normativi a disposizione dell’Amministrazione Regionale per la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori del settore della Formazione Professionale. In particolare, in attuazione delle leggi generali suindicate, il Governo Regionale aveva posto una norma di indirizzo nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, in cui si dispone al punto 4 (pag. 7) che: “… il personale che risulterà in esubero potrà essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nei servizi per l’impiego, o presso altra amministrazione o istituzione, che dovesse farne richiesta, con modalità o procedure che saranno individuate con le parti sociali e le strutture interessate; … l’utilizzo del personale presso le strutture ospitanti che fruiscono delle prestazioni sarà regolato da appositi provvedimenti del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito di approvazione di progetti triennali, rinnovabili per un ulteriore triennio, programmati di concerto con le parti sociali, enti attuatori e soggetti beneficiari del servizio (Istituzioni Scolastiche Universitarie, CPI, altre amministrazioni e/o istituzioni che ne facessero richiesta);…”.
Quindi, in claris verbis, si dispone che si debbono predisporre dei progetti di riqualificazione e ricollocazione preventivamente concordati con le parti sociali. Già esiste, anche, l’Accordo Sindacale del 17 giugno 2009 nel quale si concorda al punto 5 di impegnare per un triennio rinnovabile per un ulteriore triennio: “… il personale risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa (legge regionale 16 aprile 2003, n. 4) e/o per il quale sia stata attivata la procedura ex legge 223/91;”.
Ancora, esiste in Parlamento Regionale il Disegno di Legge dell’On. Salvino Caputo presentato nella seduta n. 711 del 20.04.2011, che potrebbe fornire un valido supporto materiale alla problematica evidenziata ed alla presente proposta.
Inoltre con tale personale qualificato e specializzato si potranno utilizzare i fondi Por Fse – Asse II Occupabilità, Obiettivo Specifico II D ed Asse IV Obiettivo Specifico H. Poiché l’Asse II Occupabilità costituisce lo strumento attraverso cui attuare la priorità strategica 2 del POR – Promuovere e sostenere la crescita ed il consolidamento occupazionale e rafforzare le pari opportunità di genere nell’accesso al lavoro, nelle differenze retributive e nello sviluppo di carriera e professionale. Il suo intervento mira a perseguire una sostanziale crescita dei tassi di attività e di occupazione, e contrastare la disoccupazione dei giovani e di lavoratrici/lavoratori che rischiano la deriva verso la disoccupazione di lunga durata o che già si trovano in tale situazione.
Nell’ambito dell’Asse IV si prevedono azioni per la riforma dei sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro, anche finalizzate al potenziamento del partenariato istituzionale del sistema scolastico con altri sistemi, al miglioramento ed aggiornamento del sistema regionale di accreditamento e di certificazione delle competenze. A ciò dovrà essere strettamente collegata la realizzazione di un adeguato sistema di valutazione regionale dell’istruzione/formazione (al fine di favorire l’adeguamento continuo dei profili formativi e la loro adattabilità al mercato del lavoro) e si opererà per integrare il sistema per l’orientamento scolastico, universitario e professionale, creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale e consolidare il sistema regionale di formazione tecnica superiore.
L’oggetto del nuovo progetto di formazione professionale potrebbe riguardare l’inserimento dei giovani nel nuovo mercato del lavoro e potrebbe, al contempo, dare applicazione alle recenti pubblicazioni e priorità stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del Lavoro e dalle nuove Direttive Comunitarie in materia di Apprendistato ex art. 48 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di Istruzione e Formazione) e 49 (apprendistato professionalizzante) del Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 (applicazione della legge delegata n. 30/03 Legge Biagi), così come novellati da ultimo dalle circolari ministeriali n. 28/2007 e dalla nota n. 27/2008. Il primo concerne l’apprendistato per i giovani nella fascia di età dai 15 ai 18 anni che debbano conseguire una qualifica professionale. L’altro riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo servizio potrebbe avere una mission di supporto alle imprese, che volessero intraprendere questi contratti tipici di formazione e lavoro, scoraggiate dall’eccessiva burocrazia e dalla poca assistenza per i rapporti previsti dalle succitate leggi: sia per l’attività di formazione obbligatoria, che per l’attività di supporto di tutor e consulenti. Infine il servizio potrebbe essere svolto presso le istituzioni scolastiche (professionali), fuori dall’orario di lezione, come progetto di allocazione, di specializzazione e di primo contatto tra il mondo della scuola e l’universo del mercato del lavoro per gli studenti in età post-scolare. I progetti possono essere richiesti dalle scuole professionali, dalle Università, ovvero essere organizzati direttamente dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Professionale e/o dall'Assessorato Regionale del Lavoro e/o dall'Assessorato Regionale dell'Agenzia per l'Impiego utilizzando il personale in esubero della Formazione Professionale, con i fondi, ad oggi non completamente spesi, del FSE.

                                                                                                                                                   Unione Lavoratori Liberi

venerdì 23 marzo 2012

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota dei lavoratori ENGIM SICILIA

Salve,
ancora un aggiornamento sulla vicenda ENGIM SICILIA.
Dopo svariati solleciti è stato dato un tardivo riscontro (verbale) alla richiesta di incontro urgente della RRSSAA CGIL-CISL_UIL. L'incontro dovrebbe tenersi nella giornata di domani.Ma restano dubbi.
Nel frattempo è stata indetta un'ulteriore assemblea dei lavoratori per lunedì prossimo (12/14), nella quale, le suddette RRSSAA, sempre se verranno davvero ricevute dal direttore regionale, relazioneranno ai partecipanti su quanto appreso.
Ieri cefalunews.net, giornale telematico della cittadina, pubblica una lettera di un dipendente:
che denuncia la gravità della situazione in cui versano tutti gli operatori (di tutte le sedi siciliane, sportelli compresi).
Ovviamente in tempi di campagna elettorale per le amministrative (Cefalù ha le amministrative a maggio, il sindaco attualmente in carica -ricandidatosi- sostiene di essersi fatto portavoce con Lombardo (che era al San Raffaele Giglio per la questione della prevista -scandalosa- chiusura del punto nascita dell'ospedale stesso), delle istanze dei lavoratori.
Da questo comunicato del sindaco stesso, Lombardo sarebbe stato rassicurante (!!):
Certo come possa Lombardo sostenere di risolvere il problema degli stipendi arretrati del 2011 (tredicesima compresa), con i finanziamenti dell'avviso 20 è alquanto risibile!!
Possono crederci e sentirsi rassicurati solo gli estranei, gli allocchi e i... "parrocchiani" (trattandosi di ente religioso con forti radici nella parrocchia annessa...), profondamente convinti che l'ENGIM SICILIA sia vittima di un complotto alieno per distruggerlo e non, come sembra sempre più evidente, di cattiva gestione.
Grazie per l'attenzione.
Saluti e buon lavoro
operatori  disperatissimi

martedì 20 marzo 2012

PROBLEMATICA LAVORATORI FP ESCLUSI DAL PIANO 2012



COMUNICATO STAMPA U.L.L-F.P.


FORMAZIONE PROFESSIONALE: (AVVISO 20) AUMENTANO I PRECARI IN SICILIA,  GLI ESUBERI VANNO RICOLLOCATI

Dall’incontro tenuto il 19 marzo u.s. alla Presidenza della Regione sugli esuberi della Formazione professionale, emergono criticità che dimostrano come la rivoluzione del sistema formativo regionale abbia lasciato insolute alcune questioni, altro che contenuti pacifici di Centorrino e Lombardo.
Le conseguenze che l’approvazione della graduatoria, a valere sull’Avviso n.20, ha provocato nel sistema formativo sono sotto gli occhi di tutti, o almeno degli operatori: diversi enti formativi storici fuori dal Piano, il proprio personale senza futuro e Enti nuovi destinatari di finanziamento . Ci sono poi gli enti di ispirazione sindacale (Ial, Enfap, Ecap) che hanno, guarda caso, ricevuto una pioggia di ore in più con quote aggiuntive di finanziamento, oppure Enti sospesi o destinatari di procedure ispettive che hanno fatto emergere disfunzioni di vario genere, comunque inseriti utilmente nella graduatoria dei privilegiati (con quali requisiti?)
Un risultato è certo: centinaia di esuberi emergono dall’esame dell’Avviso 20.
La barzelletta dell’azzeramento dei fondi regionali per la copertura del Piano fa emergere con ironia come si sia voluto artatamente falsare la verità. Il Governo regionale, dovrà, in sede di approvazione del bilancio per il 2012, appostare, comunque, la quota regionale per il cofinanziamento con fondi locali, stante la natura additiva e non sostitutiva dei fondi comunitari, che non possono totalmente sostituirsi ai fondi locali destinati a spese strutturali quali, indubitabilmente, sono quelli della formazione professionale.
Altra verità, vi sono 40 milioni di euro in più, quindi non serve risparmiare tanto paga l’Unione Europea, ma se così è, ed è così, come mai centinaia di esuberi? Se con 250 milioni di euro si è finanziato tutto e tutti, anche i nuovi assunti, perché si dovrà correre ai ripari con esami congiunti trilaterali (Governo, Associazioni datoriali e OO.SS)?
Molte cose continuano a non convincere, anche le dichiarazioni dell’ultima ora di esponenti del mondo sindacale che sembrano caduti dalle nuvole, dipingendo – senza rossore in faccia – una formazione finalmente di qualità e rinnovata. A guardare i numeri ed i maggiori finanziamenti hanno certamente motivo di sorridere.
C’è chi vince e c’è chi soccombe è la regola di vita, ma quando si parla di fondi pubblici, l’attenzione su alcune scelte politiche dovrebbe spingere i protagonisti a maggiore cautela. Ai lavoratori diciamo di essere vigili nelle proprie sedi formative e segnalare qualsiasi anomalia perché non è vero che i problemi sono finiti, hanno solamente cambiato il  nome, ma restano intatti.
Il personale va ricollocato tutto, su base provinciale e nel rispetto del 40 km, prima dell’avvio delle attività.
E’ chiaro che, l’eventuale perdurare di personale privo di lavoro ma utilmente inserito nell’Albo unico (assunto entro il 31/12/2008) dovrebbe portare alla collocazione secondo i criteri individuati nella Delibera di Giunta n.350 del 2010.
Palermo, 20/03/2012
 Unione Lavoratori Liberi F.P.

Richiesta incontro urgente ENGIM Sicilia



lunedì 19 marzo 2012

Comunicato SNALS

FORSE UNO SPIRAGLIO

Giorno 19 marzo si è tenuto l’incontro presso il Palazzo d’Orleans, Presidenza della Regione Siciliana, convocato e presieduto dal Presidente della Task Force sull’Occupazione, dott. Salvatore Cianciolo, con le OO.SS. Snals Confsal, Cgil, Cisl, Uil e Ugl,  le Associazioni degli Enti firmatarie del CCNL e non e l’Amministrazione Regionale Dipartimento Pubblica Istruzione
Il dott. Cianciolo ha comunicato, tra l’altro,  che la convocazione di tale incontro scaturiva per far fronte alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale rimasti privi di incarico.
Il coordinatore regionale dello Snals Confsal Giuseppe Milazzo ha valutato positivamente l’iniziativa del Governo rivolta a  risolvere le problematiche di quei  lavoratori che si trovano in una posizione di incertezza dovuta all’esclusione, di alcuni Enti, dal piano dell’offerta formativa triennale finanziato con i fondi europei (avviso n. 20/2011).
Lo stesso coordinatore regionale dello Snals Confsal è stato molto critico per le dichiarazioni esternate tramite i mass media da parte dell’Assessore Centorrino, il quale sostiene che, se prima la formazione serviva per pagare gli stipendi ai lavoratori adesso,invece,serve per  finanziare il progetto. Questa dichiarazione dimostra la mancata conoscenza dei problemi giornalieri che  affrontano i lavoratori della formazione professionale costretti a lavorare regolarmente senza percepire lo stipendio (abbiamo regolarmente denunciato in tutti i tavoli e ovunque, che chi lavora nell’ambito della formazione professionale non percepisce lo stipendio da un minimo di tre mesi a 15 mesi; sia nell’ambito dell’obbligo formativo, sia nel PROF, sia nel SMF).
 È assurdo che chi lavora non debba percepire la regolare retribuzione.
L’Amministrazione Regionale ha comunicato che con l’avviso 20 c’è stato un incremento di finanziamento rispetto agli anni precedenti di circa 40 milioni di euro in più. Quindi già esiste  la copertura economica per tutti gli operatori inseriti nell’Elenco ad esaurimento già predisposto dall’Amministrazione Regionale.
Per la salvaguardia occupazionale le Associazioni degli Enti sono disponibili a firmare un accordo con le parti sociali  e l’Amministrazione Regionale per impiegare il personale  privo di incarico presso gli Enti che hanno avuto i finanziamenti ma non hanno personale da impiegare nei progetti valutati e finanziati.
Il coordinatore regionale settore formazione professionale dello Snals Confsal ha espresso il proprio disappunto sullo scenario che si è venuto a creare con l’avviso 20 che, se mal gestito,  potrebbe portare un danno erariale in barba a tutte le Delibere di Giunta, atti amministrativi e legislativi della regione Siciliana che chiamano il Dirigente del Dipartimento a vigilare e verificare l’impiego dei finanziamenti europei.
Da tempo si procede senza rispettare le leggi, la programmazione non raggiunge gli obiettivi, gli accordi vengono trascurati. In questo quadro i lavoratori avanzano diverse mensilità di stipendio dai propri enti di formazione di origine e anche dall’Inps.
Nonostante  i livelli occupazionali siano garantiti dalle leggi regionali (La Sicilia è una Regione Autonoma) nessuno si preoccupa  di corrispondere gli stipendi puntualmente secondo il CCNL di categoria e le leggi regionali 1 settembre 1993 n. 25 e 23 dicembre 2002 n. 23.
Fiduciosi che  il Dipartimento Regionale alla Formazione professionale possa vigilare e verificare le modalità di utilizzo del denaro pubblico e far applicare le leggi regionali, nazionali e comunitarie in vigore, siamo disponibili a dare il nostro contributo per una concreta  svolta al sistema della formazione professionale in Sicilia.

venerdì 16 marzo 2012

Firmato l'Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga anno 2012








Avviso 20/2011

Sono approvati le graduatorie e gli elenchi provvisori per ambito formativo e per ambito territoriale delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014", riportati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
- Allegato 1 - Ammessi a finanziamento;
- Allegato 2 - Ammessi ma non finanziati;
- Allegato 3 - Esclusi per punteggio insufficiente;
- Allegato 4 - Non Ammessi ai sensi dell'art. 8.1 dell'Avviso, già definitivamente approvato con D.D.G. n. 742 del 28/02/2012.
 Allegato 1 Ammessi a finanziamento (CLICCA QUI)
Allegato 2 Ammessi ma non finanziati (CLICCA QUI)
Allegato 3 Esclusi per punteggio insufficiente (CLICCA QUI)
Allegato 4 Non ammessi ai sensi dell'art.8 dell'Avviso approvato con D.D.G. 742 del 28/02/2012 (CLICCA QUI)

giovedì 15 marzo 2012

DDL del 20 aprile 2011 n. 711 "Salvaguardia dei livelli occupazionali del settore della Formazione Professionale. Costituzione di Agenzia Unica"

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si  propone alla vostra attenzione riguarda i lavoratori che operano nelle diverse filiere della  formazione professionale, in attesa che si pervenga ad una legge organica di riforma del settore.
In effetti, questa Assemblea con diverse disposizioni legislative è intervenuta per assicurare la  continuità retributiva, contributiva e lavorativa (legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive  modifiche ed integrazioni) sul cui positivo impianto è intervenuta pure la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2006).
Ancora  questa Assemblea, pur rendendosi conto che il settore abbisogna  di un riordino  per  legare  le filiere al  tessuto economico della  Regione,  avviato dal Governo della Regione  con  una serie   di provvedimenti (delibere nn. 342, 350 del 2010 e nn. 17 e 72 del 2011),  non  può  non  intervenire   per affrontare,  in questa fase transitoria ed  urgente, i risvolti di ordine occupazionale  ed  assicurare il rispetto delle determinazioni legislative.
Il  settore della formazione professionale necessita di un'organizzazione territoriale, organica e  stabile per la gestione  del  personale della formazione contrattualizzato al 31 dicembre 2008 presso  gli enti gestori  di cui alla legge regionale 24/76, per garantire  loro la stabilità della retribuzione e disporre interventi di salvaguardia occupazionale attraverso la  ricollocazione a seguito di  dichiarato esubero  per  contrazione di finanziamento e/o  per effetto di procedure di definanziamento concluse.
Appare opportuno e congruo per le predette finalità istituire un soggetto giuridico nella specie un'Agenzia  unica del personale contrattualizzato alla data del 31 dicembre 2008 presso  gli  enti  gestori (legge  regionale 6 marzo 1976,  n. 24) a cui confluirà il  personale  dei  tre  ambiti formativi: interventi, servizi e  OIF e con il compito di gestione  dell'albo unico  ad  esaurimento,  delle  proposte  per  i  piani formativi e di orientamento annuali o pluriennali, il monitoraggio,   l'ispezione, ed  il  controllo sulla verifica degli  esiti/risultati delle  attività  delle azioni  di  formazione e orientamento professionale, differenziata in base alle tipologie di intervento e rendicontazione delle azioni di formazione e orientamento professionale, nonché di  certificazione dei crediti professionali nelle esperienze maturate e documentate nel mercato del  lavoro, secondo   le direttive  della  Presidenza  della  Regione e dei competenti dipartimenti.
Ancora  questa  Assemblea deve intervenire per assicurare la ricollocazione del  personale di cui all'articolo14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 dichiarato esubero per contrazione di finanziamento e/o  per  effetto  di  procedure  di  definanziamento concluse.
Considerato che tra le principali problematiche legate alla formazione vi è anche la questione della tutela delle retribuzione e dei livelli occupazionali, è opportuno adottare misure idonee per  garantire ai predetti lavoratori la  regolare retribuzione e la ricollocazione a seguito di dichiarato in  esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse.  Tutela che dovrà essere attuata dall'Agenzia unica anche con incentivo economico dei lavoratori aventi i requisiti minimi per l'accesso alla pensione od alla fuoriuscita volontaria anticipata e   mediante ricorso agli strumenti  legislativi vigenti, nonché dalla società RESAIS Spa, Ciapi e/o Italia Lavoro Sicilia per  la ricollocazione del personale dichiarato in esubero per contrazione di  finanziamento  e/o  per  effetto di procedure  di  definanziamento  concluse. Le risorse liberate  dalla mancata assegnazione dei  finanziamenti agli enti gestori interessati da revoca del finanziamento, le cui ore saranno oggetto di definitiva revoca dal  Piano, in parte saranno utilizzare per il sostegno al reddito dei  lavoratori non collocati nelle azioni di formazione ed orientamento  e  transitati nella  società  partecipata della Regione. Le azioni di formazione e  orientamento professionale sono realizzate dall'1 gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976,  n. 24 e successive modifiche ed   integrazioni. Nella convenzione deve, in ogni caso, essere stabilito che gli  enti, cui sono affidate le attività,  impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo, di cui  all'articolo 14  della citata  legge 6 marzo 1976, n. 24. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di  cui al  decreto  legislativo 12 aprile  2006,  n. 163 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la  legge 13 agosto 2010, n. 136, individua  tempi e modalità  per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali, disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.
Per  le  azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti,  di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed  integrazioni, si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di  cui  all'articolo 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in servizio alla data  del 31 dicembre  2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
Al  personale iscritto all'albo, che opera presso gli enti  è assicurata la facoltà di opzione da esercitarsi entro   sessanta   giorni  dalla  comunicazione   della costituzione dell'Agenzia, di cui al comma  1,  tra  la permanenza  alle dipendenze degli enti  e  l'assunzione alle   dipendenze  delle  società  consortili   citate.
L'assunzione,  con  contratto di  diritto  privato,  ha luogo  previa  risoluzione del precedente  rapporto  di lavoro,   a   parità   di  condizioni   giuridiche   ed economiche  applicate  a  tale  data  e  per   mansioni coerenti  al  profilo  di  inquadramento  con  espresso divieto   di   essere  adibito  a  mansioni  superiori. L'assunzione  e/o  gli  inquadramenti  hanno  luogo   a condizione   che   l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o  realizzate nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale,  purché sottoscritta entro  il  31 dicembre 2010. Il personale della sezione ad esaurimento  è assegnato funzionalmente  agli  enti  di cui  all'articolo 4, comma 1, della legge  regionale  6 marzo   1976,  n. 24  e successive modifiche  ed integrazioni.  Al personale iscritto all'albo,  di  cui al  comma  3,  continua  ad  essere  assicurato  quanto previsto  dalle  leggi regionali 1 settembre  1993,  n. 25,  23 dicembre 2002, n. 23 e 16 aprile 2003,  n. 4  e loro successive modifiche ed integrazioni.
Le  attività  comunque  svolte  e  finanziate  al  31 dicembre 2010 dovranno essere rendicontate, ove non  lo siano  già,  entro sessanta giorni dalla  comunicazione della   costituzione  dell'Agenzia  che  provvederà   a comunicare  le  risultanze al  competente  dipartimento entro  novanta  giorni dalla presentazione.  Ove  dalla produzione  del  rendiconto dovesse derivare  un  costo accertato  superiore  al decretato  per  le  spese  del personale  impegnato,  l'ente  richiede  l'integrazione accompagnata  da una dettagliata relazione  redatte  ai sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  rilasciate dai  beneficiari  del finanziamento  asseverata  da  un professionista, di cui alla legge 11 gennaio  1979,  n. 12  e  successive  modifiche ed  integrazioni.  Per  le finalità  di  cui  al presente comma,  il  dipartimento della  formazione  professionale  autorizza  gli   enti gestori,  di cui alla legge regionale 6 marzo 1976,  n. 24,  ad  utilizzare gli avanzi di gestione  maturati  a qualsiasi   titolo.   Con   le   comunicazioni    delle risultanze,  tutti i saldi dei conti  correnti  devono, salvo  che  non utilizzate per erogare le  integrazioni di   cui  al  presente  comma,  essere  riversati  alla Regione,   procedendo   alle  chiusure   dei   rapporti intrattenuti.
L'articolo  7 della legge regionale 8 novembre  2007, n.  21  si  interpreta  nel senso  che  i  dipartimenti regionali  e  gli  uffici  equiparati,  titolari  delle misure  del  fondo sociale europeo, sono autorizzati  a liquidare  e  pagare le spese discendenti  dal  maggior costo   del   personale   rispetto   al   decreto    di finanziamento,  a  valere  anche  per  le  misure   del POR/FSE  2007-2013 in relazione alla  produzione  della richiesta,   accompagnata  da   dettagliata   relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7.
Per   le   azioni   di  formazione   e   orientamento professionale  autorizzate e finanziate dall'1  gennaio 2011,  i  competenti dirigenti dei dipartimenti erogano le   somme  individuate,  in  sede  di  convenzione  in un'unica  soluzione alle Agenzie per il  personale,  di cui  alla  sezione ad esaurimento ivi transitato  e  in tre  soluzioni  per  le  rimanenti  spese  secondo   le previsioni,  vigenti  nel  tempo,  del  vademecum   per l'attuazione  del  POR/FSE  agli  enti  gestori   delle  attività.  Le  spese per il personale, anche  in  forza presso  l'Agenzia  sono inserite nel  rendiconto  delle azioni secondo il loro impiego. I  minori  finanziamenti  assegnati  per  effetto  di procedura  di  revoca  del finanziamento  conclusa,  ai sensi  dell'articolo  10 della legge  regionale  24/76, liberati  dalle  ore non assegnate vengono  trasferite, per  la  quota  relativa  al pagamento  del  personale, alla RESAIS S.p.A., Ciapi e/o Italia Lavoro Sicilia.
Il  personale in esubero, per effetto della riduzione del  finanziamento transita alla RESAIS, S.p.A.,  Ciapi e/o   Italia  Lavoro  Sicilia  con  apposita  dotazione finanziaria   proveniente   dal   bilancio   regionale, risorse  nazionali o impegnati in progetti di aggiornamento, qualificazione professionale.
La  Regione  deve tutelare e garantire  il  personale del  settore della formazione contrattualizzato  al  31 dicembre  2008 e garantire i livelli occupazionali,  la stabilità  retributiva, la ricollocazione a seguito  di dichiarato  esubero  per contrazione  di  finanziamento e/o   per   effetto  di  procedure  di  definanziamento concluse e/o per contrazione del finanziamento.
Auspichiamo che il disegno di legge venga esaminato dall'Aula celermente, dovendo dare risposte efficaci  e tempestive alla platea di lavoratori della formazione che attendono il pagamento delle spettanze dovute.

                                                                               ---O---

                                         DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                                                                Art. 1.

1.   Il  personale  proveniente  dagli  Enti  di  cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6  marzo 1976,  n.  24  e  contrattualizzato alla  data  del  31 dicembre   2008   nelle   attività   di   orientamento, istruzione  e formazione professionale, per effetto  di procedure   di   definanziamento   concluse   e/o   per contrazione  del  finanziamento,  transita  nel   ruolo unico  ad  esaurimento di cui alla legge  regionale  20 gennaio   1999,  n.  5,  ai  quali  si   applicano   le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e  10  e,  a seguito  di  dichiarato  esubero  per  contrazione   di finanziamento, nel Ciapi e nella Società Italia  Lavoro Sicilia.
2.  Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli  enti  di cui all'articolo 4, comma 1, si avvalgono prioritariamente  del personale in servizio  alla  data del  31  dicembre 2008 ed iscritto nell'apposito  ruolo unico ad esaurimento di cui al comma 1.
3.  Il  fondo di cui al comma precedente,  trasferito presso  la RESAIS S.p.A. ai sensi della legge regionale 20  gennaio  1999, n. 5, è alimentato con  risorse  del bilancio della Regione, con i minori impieghi di  somme derivanti  da  attività  di istruzione,  formazione  ed orientamento   professionale  a   seguito   di   revoca dell'accreditamento  o  per effetto  di  rinuncia  alle attività  che  non  possono essere riassegnate,  nonché con    le  risorse  finanziarie  liberate  da  attività didattica non avviata nell'ambito del PROF e del  Piano OIF.
4.  Per il personale transitato presso Ciapi e Italia Lavoro  Sicilia, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato a disporre l'avvio di progetti di orientamento in  house.
Per  le  finalità  di cui al presente  comma  l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i  servizi e le  attività  formative è autorizzata ad utilizzare  il personale   in   esubero   e  proveniente   da   minori finanziamenti  assegnati agli enti di cui  all'articolo 4  della  legge  regionale 24/76. Per le  finalità  del presente    comma   è   autorizzata   per   l'esercizio finanziario 2011 la spesa di migliaia di  euro;  i relativi oneri trovano riscontro    . ..
5.  L'Assessore  regionale, e  il  dipartimento,  per l'istruzione e la formazione professionale, al fine  di dare  applicazione al combinato disposto  dell'articolo 2  della  legge  regionale 1 settembre 1993,  n.  25  e dell'articolo  39  della legge  regionale  23  dicembre 2002,   n.   23,   sono   autorizzati   ad   utilizzare integralmente le somme disponibili nel capitolo  717910 di  bilancio relativo alla formazione professionale  al solo   fine   del  pagamento  delle  retribuzioni   del personale    dipendente   con   contratto    a    tempo indeterminato  al  31  dicembre 2008,  impegnabile  nei piani formativi ex legge regionale 6 marzo 1976, n.  24 e  successive modifiche ed integrazioni e nei  percorsi sperimentali  triennali  di  istruzione  e   formazione professionale di competenza dell'Assessorato  regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
6.  Le  previsioni di cui alla presente legge trovano applicazione nei    confronti     del     personale contrattualizzato  alla  data  del  31  dicembre   2008 presso  gli enti di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  regionale 6 marzo 1976, n. 24 ed impegnato nelle attività di orientamento,    ovvero    risultanti eccedentari  a  seguito della conclusione  di  attività finanziate  con risorse comunitarie, ovvero  risultanti  in  esubero  per  effetto  dell'avvio  degli  sportelli scuola e degli sportelli lavoro.
7.   L'Assessore  regionale  per  la   famiglia,   le politiche  sociali  ed  il lavoro  ed  il  dipartimento
regionale  agenzia per l'impiego, l'orientamento  e  la formazione sono autorizzati a dare copertura  integrale della   spesa   della  voce  di  costo  del   personale dipendenti risultanti eccedentari per il periodo dal  1 ottobre 2010 al 31 marzo 2011.

                                                                       Art. 2.
                                                                 Norma finale
1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

                                                                                                                       Caputo