mercoledì 25 giugno 2014

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE NORME SUL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (ultima bozza)



Art. 1 (Finalità e principi)
1.  La Regione  con la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, delle disposizioni comunitarie, dei principi fondamentali e delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni  in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, istituisce e disciplina il sistema regionale di istruzione e  formazione professionale .
2.  Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale si fonda sui valori del pluralismo e della solidarietà sociale, e tende alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile nel rispetto dell’autonomia regionale nelle sue specificità.
3.  La Regione informa le proprie politiche in materia di istruzione e formazione professionale ai principi di  centralità della persona alla sua libertà di scelta, alla primaria funzione educativa della famiglia, ai principi della libertà di insegnamento, del pluralismo, della pari opportunità di accesso ai percorsi.
4.  La Regione, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, promuove interventi  integrati qualitativamente e quantitativamente adeguati volti ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione,  la crescita e lo sviluppo delle competenze di base e  tecnico-professionali delle persone,  nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno,  il sostegno per il successo scolastico e formativo  anche prevenendo e contrastando la dispersione scolastica, per agevolarne l'inserimento  e la permanenza attiva nella vita sociale e nel mondo del lavoro e delle professioni a livello europeo, nazionale e locale.
5.  Le politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale tenuto conto delle necessita' dei sistemi produttivi e dei territori contribuiscono a sviluppare le attitudini personali dei cittadini , delle loro  conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e auto-orientamento, dell’acquisizione di strumenti culturali e metodologici di apprendimento anche per accrescere l’autonoma capacità critica e il senso di responsabilità personale e sociale.
6.    La Regione favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

Art. 2 (Oggetto  e ambito di applicazione)
1.  Gli interventi della Regione nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale tendono a sostenere e innalzare  il livello di istruzione  della popolazione regionale fin dalla prima infanzia, a contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo, ad elevare i livelli di qualità degli apprendimenti, a promuovere le eccellenze, ad assicurare il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, a costruire strumenti per la qualificazione e la riconversione professionale per coloro che vi sono già inseriti o che ne sono stati espulsi.
2.  La Regione agevola, attraverso l’attivazione di specifici percorsi formativi, l'inserimento nel sistema regionale di istruzione e formazione  professionale  delle persone  a rischio di marginalità, con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento  e a rischio di esclusione, dei soggetti disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nonché dei cittadini stranieri o apolidi per favorire la piena realizzazione dell'autonomia personale, l'integrazione sociale, l'inserimento professionale nel mondo produttivo, promuovendo strumenti per la rimozione degli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
3.  La Regione sostiene azioni di accompagnamento per agevolare i passaggi reciproci  tra il sistema dell’istruzione ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.
4.  La Regione, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, riconosce e sostiene l'attività sussidiaria, integrativa e complementare svolta dagli istituti professionali statali.
5.La Regione, al fine di qualificare i percorsi formativi delle giovani generazioni, orientare le scelte formative ai fabbisogni del tessuto produttivo, ridurre i tempi d’ingresso nel mercato del lavoro e creare occupazione stimolando il sistema economico  promuove, tra l'altro:
a)  lo sviluppo e il rafforzamento delle partnership tra aziende e istituzioni scolastiche e formative;
b)  l’attivazione di tirocini formativi;
c)  la costruzione di percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro;
d)  il rafforzamento delle attività di orientamento e di placement presso le istituzioni scolastiche  e le Università;
e)  l’attivazione di percorsi di apprendistato;
5.  La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni  tra le Università e gli organismi di ricerca nazionali ed internazionali, le camere di commercio, le imprese, singole o associate.
6.  La Regione promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
7.    La Regione valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

Art. 3 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione favorisce il metodo della concertazione  quale strumento strategico per il governo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
2.La Regione al fine  di rafforzare la competitività del sistema economico regionale e sostenere l’accesso alle opportunità occupazionali dei cittadini siciliani, individua la costituzione di reti o di altri accordi  di collaborazione di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi,  tra università,  istituzioni scolastiche e formative  e soggetti privati del sistema produttivo regionale quale prioritaria modalità organizzativa  per l’erogazione dei servizi formativi sul territorio regionale.
3. La Regione al fine di accrescere l'efficienza del sistema regionale di istruzione e  formazione professionale collabora con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche attraverso specifici accordi e intese.
4. La Regione promuove la costituzione di accordi di rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative autorizzate o accreditate nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale per la migliore utilizzazione delle risorse, l’efficace raggiungimento delle proprie finalità, il contenimento dei costi.

Art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolge le seguenti funzioni:
a)programmazione,  indirizzo, coordinamento vigilanza e controllo dell'offerta formativa per valutare gli effetti delle politiche e  verificare il raggiungimento dei risultati previsti;
b)determinazione dell’offerta formativa complessiva sul territorio regionale degli obiettivi formativi e dei fabbisogni professionali del sistema produttivo regionale desunti anche dai dati statistici rilevati dai sistemi informativi gestiti da Censis, Istat, Camere di Commercio con stanziamento delle relative risorse pubbliche per i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale attraverso il Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
c)definizione, con decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione  e della formazione professionale su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione  e della formazione professionale, dei criteri generali per l’accreditamento delle istituzioni formative nel  sistema regionale di istruzione e formazione professionale nonché dei relativi requisiti di accesso e  delle modalità;
d)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale delle  linee guida per la realizzazione dei percorsi di formazione iniziale;
e) approvazione, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, del Repertorio regionale dei profili professionali;
f)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, delle  linee guida per l’individuazione,la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti;
g) istituzione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale del repertorio regionale delle qualificazioni istituito nel rispetto dei repertori codificati  a  livello  nazionale; 
h)organizzazione diretta degli interventi formativi di valenza o interesse regionale tra cui la formazione iniziale e l’alta formazione nonché gestione dei procedimenti  amministrativi finalizzati all'attuazione degli stessi e vigilanza tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività;
i)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale del sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
l) definizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’istruzione e della formazione professionale, delle caratteristiche del libretto formativo, in conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché delle modalità per il rilascio;
m) gestione dell'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76 e definizione, con apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale, delle modalità per l' iscrizione, la cancellazione e la tenuta dello stesso;
n) promozione e disciplina dell’offerta formativa pubblica per le diverse tipologie di apprendistato di cui agli articoli 28 e 29 della presente legge;
o) promozione di accordi tra le istituzioni scolastiche ed universitarie, le istituzioni  formative accreditate e il sistema delle imprese per la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale anche per iniziative di formazione superiore o di poli formativi.

Art. 5 (Funzioni dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane)
1.  I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolgono, nei territori di competenza, le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale.
2.  I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane in particolare:
a)concorrono, con la Regione, all'elaborazione del Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
b) approvano, in coerenza con gli atti della  programmazione regionale di cui  all’articolo 18 il Piano Operativo territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale;
c)organizzano e gestiscono nell’ambito del territorio di competenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità  gli interventi di cui al Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale,  non riservati alla competenza diretta della  Regione;
d)gestiscono i procedimenti  amministrativi finalizzati all'attuazione degli interventi formativi di competenza ed esercitano la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività comprendente la verifica del corretto utilizzo da parte delle singole istituzioni formative delle risorse finanziarie pubbliche assegnate e il regolare svolgimento e la corretta gestione finanziaria delle azioni;
e) forniscono alla Regione tutte le informazioni e i dati rilevati nell’esercizio delle attività di competenza utili per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio  e controllo nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori nei confronti delle istituzioni formative accreditate;

Art. 6(Scuole dell’infanzia)
1.  La Regione  riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia, di durata triennale,  e ne sostiene l’attività mediante la concessione di contributi per il funzionamento e la gestione integrativi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative statali, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2.  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto determina le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi, da parte delle scuole dell'infanzia statali e non statali, che sono ripartiti nel rispetto dei criteri definiti dalle disposizioni statali

Art. 7 (Servizi educativi per la prima infanzia)
1.  La Regione promuove e incentiva i servizi educativi per la prima infanzia volti ad assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo  delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.
2.  I servizi educativi di cui al comma 1  sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.
3.  I comuni,al fine di assicurare l'offerta formativa riservata  alla scuola dell'infanzia, possono  stipulare  apposite convenzioni con le istituzioni educative e   con  le  associazioni  di  categoria riconosciute  a livello nazionale.

Art 8(Sezioni primavera)
1.  La Regione, nell’ambito della scuola  dell’infanzia,  sostiene, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR e con il concorso dei comuni, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolti a bambini  di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, attuati e gestiti, nel rispetto delle disposizioni statali,  con priorità per iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.
2.   L' Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale  di intesa con  le articolazioni territoriali del MIUR  definisce annualmente la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al comma 1.
3.  L' Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale  e le articolazioni territoriali del MIUR , concorrono, mediante iniziative congiunte, a potenziare e articolare un sistema di controllo e vigilanza dei servizi di cui al comma 1  al fine di misurare l'incidenza delle ricadute delle iniziative educative su scala territoriale.

Art.9 (Orientamento scolastico e professionale)
1.La Regione al fine di favorire  l'inserimento o il reinserimento di ogni persona, anche in condizione di svantaggio,  nei percorsi di istruzione e formazione e/o nel mercato  del lavoro, tenuto conto delle attitudini e delle aspirazioni individuali di ciascuno, riconosce il diritto all'orientamento scolastico e professionale quale strumento di valorizzazione delle competenze e di supporto alle persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle  proprie  scelte  formative e  professionali.
2.La Regione riconosce e valorizza il ruolo dei servizi di placement, orientamento e intermediazione offerti dai sistemi scolastici e universitari, che risultino autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’art.6 D.Lgs.276/2003 e impegnati in attività di accoglienza, orientamento e mediazione al lavoro.
3.                   Le attività di cui al comma 2 sono indirizzate alla promozione di dispositivi e misure di politica attiva del lavoro ed alla qualificazione dei servizi di intermediazione, in favore di giovani in uscita da percorsi di istruzione secondaria e di alta formazione.

Art. 10  (Articolazione dell’offerta formativa regionale)
1.    Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale  si sviluppa in:
a) percorsi di formazione iniziale  volti ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale;
b) percorsi di formazione superiore, tecnica e non accademica successivi al secondo ciclo, nonchè di alta formazione post laurea;
c) formazione per tutto l’arco della vita nelle modalità continua e permanente;
d) formazione per soggetti  con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, in condizione di emarginazione o disagio e a rischio di esclusione sociale.

Art. 11 (Formazione Iniziale)
1.I percorsi della formazione iniziale finalizzata sono articolati in:
a)                   percorsi formativi di secondo ciclo di durata triennale che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica  non inferiore al terzo  livello europeo;
b)                  percorsi formativi di secondo ciclo di durata quadriennale, in prosecuzione dei percorsi di cui al punto a), si concludono con il rilascio di un diploma professionale corrispondente al quarto livello europeo;
c)                   percorsi formativi annuali per l’accesso all’esame di Stato di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 per gli studenti che hanno acquisito il titolo di cui al punto b;
d)                  percorsi formativi destrutturati, accertato il bisogno formativo, almeno biennali, finalizzati al recupero dei soggetti drop-out e al conseguimento di una qualifica professionale di cui al repertorio regionale;
2.La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, per l’attuazione dei percorsi  di formazione iniziale  adotta specifiche linee guida.
3.La Regione attraverso le linee guida di cui al comma 2  definisce, nel rispetto della normativa nazionale, la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi formativi, anche integrati e destrutturati,  nell'ambito delle  risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, tenendo conto delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello nazionale e locale, delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e delle vocazioni territoriali; inoltre le linee guida individuano, nel rispetto della disciplina nazionale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni, i requisiti di accesso, gli standard formativi, anche sotto il profilo qualitativo, i criteri di certificazione dei crediti formativi, delle qualifiche e dei diplomi rilasciati, le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvi­mento dell’obbligo d’istruzione, i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi, le modalità di monitoraggio, valutazione e certificazione dell’efficacia dei risultati raggiunti.
4. I percorsi formativi di cui al comma 1, per assicurare il successo formativo di ogni studente sono  progettati  dalle istituzioni formative, appositamente autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale,  nel rispetto delle linee guida regionali e attuati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
5. I percorsi di cui al comma 1 lettera a) sono articolati in un primo Biennio a carattere orientativo coerentemente con quanto disposto dal D.M. 139 del 22.08.2007, seguito da un terzo anno finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica  relativo al profilo professionale scelto.
6. I percorsi di cui al comma 1 lettera a) possono essere completati con un quarto anno per l’acquisizione di un diploma di tecnico professionale che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
7.I diplomi conseguiti al termine dei percorsi di cui al comma 1 lettera b) consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza dell’ apposito corso annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma.
8.I percorsi di cui al comma 1 lettera d) garantiscono un approccio personalizzato ed individualizzato, con una metodologia che valorizza l’apprendimento informale e non formale.
9.Le istituzioni formative autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale,  possono prevedere interventi personalizzati nell’ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)
10.Le istituzioni formative autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale,   al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti favoriscono il passaggio reciproco dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento, nel rispetto dei relativi ordinamenti.
11. La Regione, anche sulla base di intese con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove accordi, anche pluriennali, tra le istituzioni formative per la organizzazione di percorsi formativi flessibili personalizzati, comprendenti stage professionalizzanti, percorsi di apprendistato e di alternanza scuola – lavoro,  nelle sue diverse modalità e forme di inserimento.
12.            Nell’ambito dei percorsi di cui al presente articolo ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.
13.            Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo, viene approvato il “Repertorio regionale dei profili professionali” costituito da di figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale.
14.            Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale aggiorna  periodicamente il Repertorio di cui al comma 13 tenuto conto degli specifici profili introdotti a livello nazionale.

Art. 12 (I Poli formativi)
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa tecnica e professionale espressa dal sistema delle imprese,  e  favorire l’inserimento lavorativo dei giovani  nonchè la competitività e l'innovazione delle filiere produttive territoriali istituisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale  Poli formativi tecnico professionali di filiera.
2. I poli di cui al comma precedente, quale modalità organizzativa sul territorio costituita attraverso accordi di rete da  almeno due istituti tecnici e/o professionali collegati con una istituzione formativa accreditata  e almeno due imprese della filiera produttiva di riferimento, assicurano sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale, tenuto conto della vocazione produttiva dei territori.
3.I poli  offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante individuata  fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.

Art. 13 (Formazione superiore e alta formazione)
1.La  Regione  sostiene  i  processi  di  integrazione,  promozione  e miglioramento dell'istruzione superiore,  post-  diploma  e  post-laurea,  al fine di sostenere e sviluppare la cultura tecnica e scientifica delle persone, accrescere le loro capacità professionali  e  le competenze specialistiche, agevolare  e  migliorare  l'accesso  e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,   di  perfezionare  e  sostenere  l'occupabilità  e  promuovere  la mobilità professionale.
2. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione alla costituzione   di  un'offerta  formativa rispondente ai nuovi fabbisogni  di  profili  professionali ad alta qualificazione allo  scopo  di  accrescere la competitività dell'economia siciliana,  tenendo  conto  degli  esiti  sull'analisi dei  fabbisogni  formativi,  finalizzata    all'individuazione    delle    professionalità necessarie sul mercato del lavoro.
3.La Regione programma  percorsi  di   Istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  (IFTS)  ovvero   percorsi   integrati di qualificazione professionale  tra  scuola,   università,   istituzioni formative accreditate dalla Regione e mondo del lavoro, rivolto a giovani e  adulti diplomati  e  non,  per  rispondere alla  domanda  di  figure  professionali tecniche di livello medio-alto, in  connessione   con  le  dinamiche  occupazionali  e  lo  sviluppo  economico   regionale,  dando  priorità a profili  ad  alto  assorbimento  occupazionale  inseriti nei settori produttivi  di  interesse  strategico  nelle  politiche di sviluppo regionale  e  locale interessati   da   profonde  trasformazioni  tecnologiche   e  professionali.
4. I percorsi di cui al comma 3 sono realizzati, tenuto conto delle rispettive finalità,  dalla rete regionale degli ITS e dei Poli di cui all'articolo 12 anche in collaborazione con le università e le imprese.
5. La Regione, per consentire il miglioramento delle competenze linguistiche e tecnico professionali attiva borse di studio per stage e tirocini, in Italia ed all’estero, riservate ai giovani che frequentano percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica e professionale e una qualifica professionale.
6.La  Regione, al fine di sostenere un'offerta  adeguata   di  formazione superiore e universitaria, sostiene e promuove   progetti  di master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca  e/o  corsi   di  specializzazione post-laurea da tenersi  presso  le  sedi   operative   organizzate   nel   territorio   regionale,   con   peculiarità  di forte caratterizzazione professionalizzante nei settori di rilevanza  strategica  per   lo sviluppo socio-economico del territorio.
7. La Regione al fine di promuovere la ricerca e la innovazione e rafforzare e innalzare la qualità del sistema economico regionale favorisce la creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, camere di commercio, nonché riconosce specifici incentivi prioritariamente a favore di laureati e/o dottorandi.
8. In particolare, per le finalità di cui al comma precedente la Regione riconosce borse di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o di trasferimento tecnologico o di ricerca e sviluppo precompetitivo e di innovazione da condurre d’intesa tra Università/ centri di ricerca e imprese, contributi per favorire il rientro di lavoratori siciliani altamente qualificati residenti all’estero da almeno 5 anni in posizione di occupato presso organismi di ricerca e/o formazione, nonché finanzia percorsi in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia finalizzati a favorire l’ingresso dei dottori di ricerca e/o dottorandi nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni.

Art.14 (Formazione permanente)
1.La Regione favorisce la realizzazione di un sistema per dare effettività al diritto delle persone alla formazione lungo tutto l’arco della vita, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, quale strumento fondamentale per agevolarne  l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro.
2.I percorsi formativi di cui al presente articolo si articolano  in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento in situazione lavorativa,  che non costituiscono rapporto individuale di lavoro e sono  progettati e attuati dalle istituzioni  formative accreditate sulla base di specifici accordi  con  una istituzione scolastica o universitaria  e almeno due imprese. periodi di apprendimento.

Art. 15 (Formazione continua)
1.La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale e dei lavoratori autonomi, promuovendo anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali interventi finalizzati a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute adeguandole a quelle richieste dai processi produttivi e organizzativi.
2- La Regione,  al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi di cui al comma 1 alle necessità del sistema produttivo regionale,  sviluppa  i percorsi corsuali anche sulla base di progetti aziendali o interaziendali anche di carattere  individuale.
3.Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

Art. 16 (Interventi a favore di soggetti svantaggiati)
1.    La Regione promuove la realizzazione di interventi  per favorire  l'integrazione nei percorsi formativi e l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti  svantaggiati appartenenti alle categorie di seguito individuate:
a.               persone diversamente abili,  ossia riconosciute disabili ai sensi dell’ordinamento nazionale (Legge n. 68/1999) o caratterizzate da impedimenti accertati dagli uffici competenti per legge, che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
b.              minori e giovani adulti, in carico agli Istituti ed ai Servizi del Dipartimento Giustizia Minorile, sottoposti a procedimento penale, nonché di quelli in situazioni di devianza o a rischio di devianza segnalati dai Servizi Sociali degli enti locali o in uscita da comunità alloggio, case famiglia o altri servizi residenziali;
c.              adulti, in carico agli Istituti ed ai Servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sottoposti a pena detentiva o alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge;
d. Ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti e tossicodipendenti presi in carico dai servizi sanitari.
2.I percorsi formativi di cui al presente articolo, tenuto conto della prioritaria necessità di perseguire obiettivi di inclusione sociale oltre che di carattere formativo e occupazionale dei destinatari  sono progettati e attuati dalle istituzioni  formative accreditate in  partenariato con:
a. enti istituzionali deputati all’intervento a favore dei soggetti di cui al comma 1;
b.enti del terzo settore con esperienza nell’ambito dei servizi socio educativi e di inclusione socio lavorativa;
c.associazioni di categoria e imprese.
3.La Regione inoltre  per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale, e agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro nonché per valorizzare territori ad elevato rischio di devianza sociale e con alti tassi di dispersione ed insuccesso scolastico,  promuove  progetti pilota finalizzati alla creazione  di modelli di impresa sociale educativa attraverso  percorsi fortemente incentrati sulla valorizzazione dei mestieri e della manualità.

Art. 17 (Apprendimento permanente degli adulti)
1.  La  Regione, promuove l'apprendimento permanente  degli   adulti per  l'innalzamento  del livello di istruzione  della  popolazione adulta  al fine di favorire il pieno sviluppo della  persona ed   il  suo  inserimento  nel  contesto  socio-culturale e lavorativo del territorio di riferimento, in sintonia con gli obiettivi  fissati dall'Unione europea.
2.L'apprendimento permanente degli adulti si  connota  come un sistema articolato  di  percorsi  formativi,   caratterizzati   da   didattica   innovativa   e  motivante,   rivolto  a  adulti  di  ogni  età  e  condizione  sociale, ed aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze  personali  di base e/o professionalizzanti  certificabili,  e  l'arricchimento del patrimonio formativo.
3. La Regione riconosce  i centri di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al DPR n. 263 del 29/10/2012, quali  istituzioni, articolate territorialmente,  privilegiate per poter promuovere iniziative  in favore  degli  adulti in genere  e dei giovani adulti,  e  ne   sostiene la programmazione educativa e didattica.

Art. 18 (Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale e Piani operativi territoriali)
1.                La  Regione  programma   l’offerta di istruzione e formazione territoriale attraverso la definizione del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale (P.R.I.F.).
2.                Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale, di durata triennale, individua, nell'ambito delle  risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della  programmazione economica regionale le linee di indirizzo per  la programmazione degli interventi formativi  su base regionale in relazione alle specifiche esigenze educative e formative emergenti nel territorio,  delle vocazioni locali di sviluppo,  delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello nazionale e locale.
3.                In particolare il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della formazione professionale contiene:   
a) l'analisi economica, sociale, produttiva ed occupazionale del contesto territoriale regionale suddivisa per singoli ambiti territoriali e per settori produttivi finalizzata a far emergere le vocazioni allo sviluppo e le criticità che caratterizzano i suoi diversi cluster territoriali ed i settori produttivi ritenuti anche  in prospettiva, strategici per l'economia regionale;
b) i settori economici e produttivi di intervento;
c) le strategie e le linee di intervento complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
d) gli obiettivi, le tipologie, la durata, l'articolazione e i destinatari degli interventi regionali dei percorsi formativi, anche integrati e destrutturati, del sistema regionale di istruzione e formazione professionale ripartiti per rami di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative con l’indicazione di quelli riservati alla Regione;
e) le indicazioni per l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione;
f) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;
g) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione iniziale, continua e permanente;
h) le direttive generali contenenti norme tecniche ed amministrative per orientare l'attività dei soggetti deputati all'organizzazione e all'attuazione degli interventi.
   4.Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale,previa consultazione per ambito territoriale di intervento dei rappresentanti dei Liberi consorzi comunali o delle città metropolitane deputati all’attuazione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative, delle Università, delle Camere di commercio, delle articolazioni territoriali provinciali del MIUR è approvato,sentito il Comitato permanente di cui all’articolo 32,dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale tenuto conto delle linee di programmazione nazionali e comunitarie per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nonché dei fabbisogni formativi territoriali del sistema produttivo regionale desunti dai dati statistici rilevati dai sistemi informativi gestiti da Censis, Istat, Camere di Commercio.
   5.Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle azioni programmate nella precedente annualità e dal rapporto di valutazione ex-ante dell’annualità di riferimento.
   6.Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di cui al comma 4 del  presente articolo.
7. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane in coerenza con le previsioni del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale adottano annualmente con deliberazione dell’Assemblea del libero consorzio o della Conferenza metropolitana,  il Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale di durata triennale, con il quale  individuano su base territoriale, nell'ambito delle  risorse finanziarie disponibili:
a) le linee di indirizzo per  la programmazione degli interventi formativi;
b) i settori economici e produttivi di intervento;
c) gli obiettivi, le tipologie, la durata, l'articolazione e i destinatari degli interventi formativi;
d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;
e) le modalità per l’erogazione dei voucher formativi agli utenti  nonché per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;
f) le norme tecniche ed amministrative per l’attuazione del Piano nel rispetto delle direttive generali regionali.
   8. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane adeguano il Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale alle modifiche apportate dalla Regione al Piano regionale di cui al comma 1.
9. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane adottato il Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale lo trasmettono all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale che verificatane la coerenza con le previsioni del Piano regionale di cui al comma 1,entro trenta giorni dalla ricezione, lo approva e assegna le risorse.
10. Nel caso in cui  il Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale non  risulta coerente con le previsioni del Piano regionale l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale,entro lo stesso termine di cui al comma precedente lo restituisce indicando le modifiche da apportare; entro i successivi quindici giorni gli enti di cui all’articolo 5 apportate le modifiche ritrasmettono il Piano all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il quale, entro quindici giorni dalla ricezione, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità lo approva  e attribuisce le risorse diversamente non approva il Piano e procede ai sensi dell’articolo 32 per l’adeguamento del Piano Operativo Territoriale al Piano regionale.

Art. 19 (Istituzioni formative)
1. L’offerta formativa nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale è assicurata da istituzioni formative, persone giuridiche, pubbliche, ivi comprese istituzioni scolastiche autonome e università,   o private che operano senza fini di lucro e svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale, appositamente autorizzati o accreditati dalla regione e iscritti nell’apposito albo, di cui all'articolo 20 a erogare attività formative nel territorio della Regione Siciliana, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale, hanno lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione secondo il fabbisogno determinato dalla Regione e godono,nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.
3. Gli istituti professionali statali e paritari che possono fornire percorsi di qualifica, in regime di sussidiarietà integrativa e/o complementare secondo quanto previsto dalla normativa  nazionale, possono erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e non sono soggetti all’accreditamento.
4. Non necessitano di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale nonché  le imprese  presso le quali vengono realizzate attività formative.
5. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile.

Art. 20(Albo dei soggetti accreditati)
1. Le istituzioni formative di cui all’articolo 19  per potere espletare attività nell’ambito del sistema regionale  di istruzione e formazione professionale devono essere iscritti in apposito albo regionale, suddiviso in tre macrotipologie formative, dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
2.  L’albo regionale è suddiviso in tre sezioni tenuto conto delle seguenti macrotipologie formative:
a)                Formazione iniziale;
b)                Formazione superiore;
c)                Formazione continua e permanente;
3.L'iscrizione all'apposita sezione dell’albo abilita all'erogazione dei servizi formativi per la macrotipologia  di riferimento.
4. Le istituzioni formative che intendono iscriversi in una o più sezioni dell'albo devono presentare  apposita istanza all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale  secondo le modalità stabilite dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale..
5. Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto:
 a) definisce, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale  i requisiti e le modalità per l’accreditamento, anche differenziate per macrotipologia, nel sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale;
b) iscrive  all’albo i soggetti che ne abbiano fatto richiesta previa verifica dei requisiti e delle condizioni per concedere l’accreditamento;
c) controlla semestralmente il permanere in capo  alle istituzioni formative dei requisiti e  delle condizioni per l’accreditamento;
d)garantisce adeguata pubblicità all’Albo e ne cura l’aggiornamento.
4. Per l'iscrizione all'albo i soggetti  richiedenti devono comunque possedere e mantenere  requisiti che garantiscono:
a)affidabilità morale per potere contrarre con le amministrazioni pubbliche;
b)affidabilità economico-finanziaria;
c)capacità logistiche organizzative e gestionali avanzate, tra cui un modello organizzativo trasparente e adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, la certificazione per la qualità ai sensi della normativa vigente del sistema di gestione, l'adeguatezza e l'idoneità dei locali, anche alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,  in cui si svolge l'attività, la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti, la competenza professionale di docenti e formatori, l'applicazione e il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
d)adeguati tassi di efficacia e di efficienza delle attività;
e)esistenza di correlazioni con gli attori del sistema istituzionale e sociale del territorio, del sistema produttivo e del mercato del lavoro nonché del sistema scolastico ed universitario.
5.In ogni caso la Regione a garanzia dei principi di  concorrenza e trasparenza può imporre alle istituzioni formative ai fini dell’accreditamento l’assunzione di specifici obblighi integrativi di quelle normativamente  previsti  , attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, al  fine di responsabilizzarle  sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.
6. Gli obblighi di cui al comma 5 devono essere idonei allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.
7.L’accreditamento delle istituzioni formative è subordinato alla ricorrenza per tutte le figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del D. Lgs. n.159/2011 delle circostanze prescritte per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria e in particolare :
a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ;
b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

8.Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale revoca l’accreditamento alle istituzioni formative , oltre che nelle ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006  e s.m.i. in ogni altro  caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione  nonché nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione delle risorse assegnate segnalate dagli enti di cui all’articolo 5.
9.La valutazione delle attività delle istituzioni formative ai sensi della presente legge rileva ai fini dell’accreditamento.

Art. 21 (Attuazione degli interventi formativi)
1.                Al fine di innalzare la qualità dell’offerta formativa e accrescere le possibilità occupazionali dei soggetti destinatari gli interventi formativi di cui all’ articoli 14  della presente legge sono progettati ed erogati da apposite reti costituite per l’attuazione degli specifici interventi da un’istituzione formativa accreditata collegata con una istituzione scolastica o universitaria  e almeno due imprese.
2.Gli interventi di cui all’articolo 15 della presente legge sono erogati da imprese singole o associate in  raggruppamenti di imprese settoriali, aventi caratteristiche economico-produttive affini, e da istituzioni scolastiche, università  o istituzioni formative accreditate per la formazione continua.
3. Gli interventi formativi di cui all'articolo 16 della presente legge sono progettati e erogati  da reti territoriali costituite dai soggetti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 16  e devono prevedere:
-                    Attività di orientamento e di progettazione formativa personalizzata;
-                    Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti;
-                    Attività di formazione professionalizzante in alternanza coerente con le esigenze del mercato del lavoro;
-                    Attività di stage con accompagnamento educativo/formativo;
-                    Attività relative all'utilizzo delle ICT (Information and Communication Technology) per favorire un più adeguato inserimento sociale e lavorativo;
-                   Attività di sensibilizzazione del territorio per facilitare i processi di inclusione sociale e lavorativa.
4.Gli interventi formativi di cui agli articoli 13, commi 5, 6 e 8, e di cui agli articoli 14 e 15  della presente legge nonché la formazione in apprendistato sono attuati prioritariamente attraverso l’erogazione di voucher formativi agli utenti  che ne fanno direttamente richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici.
5.L’erogazione del voucher è subordinata all’effettiva frequenza del percorso formativo da parte dell’utente e le procedure di richiesta, rendicontazione  ed erogazione dei voucher sono definite nell’ambito dei singoli Avvisi e di apposite Linee guida adottate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale per la gestione e rendicontazione.
6. L’ammontare del voucher è commisurato al  numero di ore formative effettivamente fruite dall’utente  ed è stabilito, in sede di singolo avviso, sulla base di parametri di costo unitari.
7. In ordine ai percorsi formativi di cui all’articolo 14,  qualora entro 120 giorni dalla conclusione delle attività corsuali  l’utente non viene collocato al lavoro con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato o di somministrazione superiore a sei mesi l’ammontare del voucher è riconoscibile fino alla misura del 70 % del costo unitario di ore di formazione. 8.In ogni caso, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 comma 2, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane possono organizzare gli interventi di formazione permanente  sulla base di progetti formativi, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e territoriale, predisposti dalle reti di cui al comma 1 del presente articolo selezionate attraverso procedure a evidenza pubblica.
9. L'attuazione degli interventi formativi di cui al presente articolo sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) nonché a quelli previsti dall'articolo 25.

Art.22  (Catalogo dell’offerta formativa)
1.La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale della Istruzione e della Formazione Professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa (COF).
2.L’organizzazione, l’implementazione e le modalità di funzionamento del COF sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Art. 23  (Sistema di certificazione)
1                    La Regione ,  in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali ,   al fine  di garantire il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, assicurare  la trasparenza delle competenze acquisite e agevolarne la spendibilità  in  situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, istituisce il sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze.
2                    La Regione attraverso il sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze procede, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle  prestazioni e agli standard minimi nazionali, al riconoscimento  delle competenze acquisite dalla persona in  contesti  formali, anche  in  caso  di interruzione del percorso formativo,  non formali e informali.
3                    La Regione  valida e certifica le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove, definite nel rispetto delle linee guida nazionali.
4                    In ogni caso le competenze,ai fini della validazione   o certificazione devono essere riferite alle qualificazioni ricomprese nel repertorio regionale delle qualificazioni istituito, nel rispetto dei repertori codificati  a  livello  nazionale  con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale secondo  i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni.
5                    La Regione, con la deliberazione di cui al comma 4 definisce altresì  i criteri le procedure e le modalità per il riconoscimento la  validazione e  la certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti.
6                   La Regione, al fine di garantire il mutuo riconoscimento su tutto il territorio nazionale delle competenze, raccorda il sistema di validazione  e certificazione regionale con le disposizioni normative statali e comunitarie, nonché con le disposizioni del sistema scolastico ed universitario.

Articolo 24 (Libretto formativo)
1.                   La Regione  istituisce il libretto formativo del cittadino nel quale vengono registrate le competenze acquisite dalla persona  durante l'arco della vita nei percorsi formativi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale nonché   le competenze acquisite  in contesti informali e non formali purché riconosciute e certificate.
2.                    Il libretto formativo registra il curriculum dell’allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro, dei tirocini e le qualifiche ottenute,nonché in esso possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi ai percorsi dell’educazione non formale, le competenze e i crediti formativi comunque acquisiti e documentati compresa la formazione in apprendistato.
3.                   La Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione professionale, definisce le caratteristiche del libretto formativo, in conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio.
4.                   Il libretto formativo, sulla base del modello stabilito dalla Regione, è inserito nella scheda professionale, di cui all’articolo 5 del DPR n. 442/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25 (Valutazione, monitoraggio del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
1.  Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale è oggetto  di  monitoraggio  da parte dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale al fine di valutarne la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle azioni.
2.  L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale nell’attività di valutazione e monitoraggio, svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, dovrà  verificare gli effetti delle politiche regionali di istruzione e formazione professionale, l’efficacia dei risultati raggiunti dalle  istituzioni scolastiche e formative, gli impatti formativi, professionali, occupazionali e sociali delle loro azioni nonché la qualità delle realizzazioni.
3.  L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale  per le finalità di cui al presente articolo si avvale del supporto del Vomitato regionale permanente di cui all’articolo 32 nonché della  collaborazione dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). 
4.  L’ Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale  a conclusione delle attività di cui al presente articolo redige apposito rapporto di monitoraggio  che dovrà essere allegato al  Piano regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale.

Art.26 (Norme sul personale delle istituzioni formative)
1. Sono istituite all'interno dell'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76 due sezioni autonome e separate ricomprendenti la prima  il personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale, la seconda il personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione continua e permanente, distinti per profilo professionale.
2.L’Albo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, sulla base di una procedura selettiva per titoli e tenuto conto dell’offerta formativa programmata nel Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
3. In ogni caso il numero dei soggetti da inserire nell’Albo non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità fuoriuscite nell’anno precedente.
4. Le modalità per l' iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell' Albo sono stabiliti con apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
5. Il personale attualmente in servizio presso le istituzioni formative accreditate iscritto all’Albo di cui all’articolo 14 della legge regionale 24/76 è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento dello stesso suddiviso per ambito provinciale e da esso dovranno attingere prioritariamente le istituzioni formative accreditate per l’espletamento delle attività formative di cui alla presente legge.
6.L’utilizzo degli operatori dell’Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76,per l’espletamento di attività formativa o di servizi per il lavoro da parte delle istituzioni formative pubbliche o private accreditate dalla Regione non costituisce nuova assunzione.

Art. 27 (Norme di razionalizzazione del sistema formativo)
1.Le istituzioni formative destinatarie di risorse pubbliche per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle ipotesi di approviggionamento di servizi e forniture devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della  convenzione di cui all’articolo 26 comma 3 della legge  n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni o, in assenza, sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di indagine di mercato  adeguatamente documentata e devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità secondo le modalità determinate nei singoli avvisi.
2.La Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del MIUR e con le associazioni degli enti locali per l'utilizzo per finalità didattica da parte delle istituzioni formative di cui al comma 1 degli immobili di proprietà pubblica.
3.Le istituzioni formative di cui al comma 1 privi di immobili di proprietà idonei allo svolgimento delle attività didattiche, dovranno utilizzare prioritariamente per le stesse gli immobili di cui al comma 2.

Art. 28 (Il sistema regionale dell’apprendistato)
1.La Regione Siciliana promuove l’utilizzo dell’apprendistato quale strumento principale  per la qualificazione iniziale e l’inserimento lavorativo dei giovani.
2. Per le finalità di cui al comma 1  la Regione  adotta un modello unitario di intervento finalizzato a valorizzare  il ruolo delle imprese e a coinvolgere direttamente le scuole e le università utilizzando, in maniera coordinata, le risorse di livello comunitario, nazionale e regionale disponibili.
3. La Regione in particolare, promuove e disciplina l’offerta formativa pubblica per:
a)                   l’apprendistato per  la qualifica e per il diploma professionale;
b)                  l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c)                   l’apprendistato in alta formazione e ricerca;
d)                  l’apprendistato per i lavoratori in mobilità.

4.La Regione  nell’ambito dei diversi livelli dell’apprendistato:
a)                regolamenta i profili formativi;
b)                disciplina l’offerta formativa pubblica;
c)                programma l’utilizzo delle risorse pubbliche per il finanziamento dell’offerta formativa;
d)                provvede alla organizzazione di strumenti e procedure per la tracciabilità delle risorse disponibili;
e)                disciplina le modalità di certificazione delle competenze;
f)                definisce, con il concorso delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
g)                favorisce il concorso delle parti sociali nella fase di analisi dei fabbisogni formativi e di costruzione del Piano Annuale sull’Apprendistato di cui al successivo articolo;
h)                promuove adeguate iniziative di divulgazione e supporto per i diversi livelli di apprendistato;
i)                incoraggia l’assunzione e/o il mantenimento in forza dell’apprendista presso l’impresa al termine del periodo formativo anche attraverso specifici incentivi.
5.A supporto del sistema regionale dell’apprendistato la Regione assicura l’implementazione e lo sviluppo del Catalogo dell’Offerta Formativa in Apprendistato (COFAP) anche attraverso l’organizzazione, da parte delle strutture competenti, di apposite sezioni dedicate, per ciascun livello, alla raccolta, al trattamento e alla tracciabilità delle informazioni relative ad apprendisti, imprese, percorsi formativi, canali finanziari, in particolare la tracciabilità delle informazioni riguardanti le risorse finanziarie, la loro disponibilità e la frequenza dei percorsi formativi da parte degli apprendisti.

Art. 29 (Formazione in Apprendistato)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo il sistema regionale dell’Apprendistato promuove la costituzione di un’offerta formativa:
a.  finalizzata  a favorire l’occupabilità e connessa ai fabbisogni formativi del sistema produttivo regionale;
b.  erogata da soggetti accreditati del sistema formativo regionale, delle Università e degli istituti scolastici, in relazione alle diverse tipologie di apprendistato;
c.  organizzata attraverso il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa per l’Apprendistato - COFAP di cui al precedente art. 28, strumento di selezione e organizzazione dell’offerta formativa pubblica per ciascun livello di apprendistato;
d.  finanziata dalla Regione sulla base delle risorse disponibili, di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
2.I percorsi formativi costituenti l’offerta formativa pubblica regionale per l’Apprendistato:
a) sono finalizzati allo sviluppo di competenze e possono consentire l’acquisizione di un titolo di studio, un titolo professionale o la certificazione di competenze;
b) hanno durata, variabile in relazione alle diverse tipologie di apprendistato, coerente con le prescrizioni contenute all’interno degli appositi accordi di regolamentazione;
c) sono registrati sul Libretto formativo di cui all’articolo 24.

Art. 30 (Tirocini professionalizzanti)
1.  La Regione al fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nei percorsi di transizione tra scuola e lavoro promuove e sostiene iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio, anche in mobilità nazionale e trasnazionale,  presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali.

Art. 31 (Formazione nella Pubblica amministrazione)
1. La Regione al fine di accrescere la capacità di programmazione e gestione delle amministrazioni locali in settori e aree di policy che sono strategici per il miglioramento della qualità dei servizi e l'attuazione di politiche di sviluppo, per  favorire l’esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali nonché per migliorare la governance complessiva del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, d'intesa con gli  enti locali e/o le articolazioni territoriali del MIUR, nell'ambito dei propri atti di programmazione anche a valere su risorse nazionali e comunitarie può prevedere specifici interventi formativi rivolti  al personale dipendente.

Art.32 (Comitato regionale permanente per l’Istruzione e la Formazione)
1. Al fine di creare una sinergica integrazione tra  la Regione e i soggetti maggiormente rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio regionale è istituito il Comitato regionale permanente per l’Istruzione e la Formazione.
2. Del Comitato di cui al comma 1 fanno parte rappresentanti degli Assessorati regionali esercitanti competenze in materia di Istruzione e Formazione Professionale, del Lavoro, delle Attività produttive, nonchè rappresentanti dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale, delle Università, delle Camere di commercio, delle articolazioni territoriali del MIUR, di Enti di ricerca.
3. Il Comitato esercita funzioni consultive in merito al Piano regionale Integrato di cui all’articolo 18, può formulare  proposte relativamente agli interventi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e collabora con la Regione nell’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della loro attuazione.
4.I componenti del Comitato durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni fino all’insediamento del nuovi.
5.La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso né  a rimborsi spese.
6.Il Comitato  puo' essere articolato, oltre che in sede plenaria, anche settorialmente in ordine a tematiche specifiche.
7.Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, sia in sede plenaria che settoriale, rappresentanti di altri soggetti pubblici o di altre organizzazioni riconosciute portatrici di interessi giuridicamente tutelati nelle materie di cui alla presente legge.
8.L'Assessore Regionale dell'istruzione e della formazione professionale disciplina con proprio decreto la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato e ne nomina i componenti in  base alle designazioni effettuate  dalle  istituzioni o dalle associazioni che ne fanno parte.

Art. 33 (Poteri sostitutivi)
1.Qualora i liberi consorzi comunali e le città metropolitane non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati con la presente legge, l’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale  esercita i relativi poteri sostitutivi, previa diffida, tramite a nomina di commissari ad acta.

Art. 34 (Programmi nazionali e comunitari)
1. L’attuazione e la gestione degli interventi  di cui alla presente legge previsti negli atti di programmazione della Regione e finanziati con risorse nazionali e/o comunitarie, è affidata ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, nei limiti delle competenze e delle risorse loro assegnate,  e tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 36 comma 1.

Art. 35 (Abrogazione e  modifiche di norme)
1.All’articolo 10 comma 2 della legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 dopo le parole “e di sviluppo economico” aggiungere “nonchè le funzioni amministrative espressamente conferite dalla  Regione con legge”.
2.La legge regionale n.24/76 ad esclusione  dell’articolo 13 commi 1, 2 , 3 , 4, 6, dell’articolo 14 commi 2 e 5 e dell’articolo 20 è abrogata.
3.Sono altresì abrogate tutte le  norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 36 (Norme transitorie)
1.Le funzioni amministrative di cui alla presente legge  sino al 31 dicembre 2015 sono esercitate dalla Regione.
2.Ai fini della redazione del Piano  Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale per l’annualità formativa 2015 gli adempimenti di cui all’articolo 18 rientranti nelle competenze dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane  sono esercitate dalle Province regionali.

Art. 37 (Norma finale)
 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.