L’anno
duemiladiciassette, il giorno sette del
mese di marzo presso la sede dell'ENDOFAP-
Sicilia si sono riunite, le OO.SS.: FLC CGIL
rappresentata da Giovanni Lo Cicero, CISL Scuola rappresentata da Giovanni
Migliore, UIL Scuola rappresentata da Antonino Panzica, Snals Confsal
rappresentata da Pietro Scuderi e le Associazioni datoriali: FORMA Sicilia rappresentata da Giuseppe Navetta
e CENFOP Sicilia rappresentata da Leonardo Lunetto.
Visto l’accordo
quadro di indirizzo politico per la gestione delle criticità occupazionali
derivanti dalla attuazione dell’Avviso 8/2016 dell’Assessorato Istruzione e
Formazione del 18 ottobre 2016 nell’ambito del quale l’Assessore si era
impegnato a convocare le parti contrattuali per la discussione e
l’implementazione del contenuto dell’accordo stesso;
Vista la l.r.
24/76 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CCNL
della Formazione Professionale 2011/2013
stipulato a Roma l’8 giugno 2012 da FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola, Snals
Confsal e da FORMA e CENFOP;
L’amministrazione
regionale, al fine di salvaguardare la qualità dell’offerta formativa,
dell’utilizzo delle risorse pubbliche e della salvaguardia dei livelli
occupazionali, ha espresso la necessità di sottoscrivere un accordo di natura
contrattuale nell’ambito di quanto contenuto nell’allegato 12 del vigente CCNL
per la formazione professionale 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013.
L’accordo è
finalizzato a definire i criteri, le modalità e le priorità per il
reinserimento del personale, rimasto senza incarico, iscritto all’Albo
Regionale degli operatori della formazione professionale previsto dall’art. 14 della L.R. 24/1976 e
smi (in seguito Albo), in tutte le attività formative finanziate nella Regione
Siciliana con risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Le parti, nel
confermare l’attualità degli articoli 17 e 26 del CCNL 1994/97, ritengono
assolutamente prioritaria, rispetto a nuove assunzioni, la ricollocazione del
personale già a tempo indeterminato fuoriuscito dal settore e iscritto all’Albo.
A tal fine, le parti garantiscono trasparenza e rispetto sia delle norme
regionali (art. 2 della L.R. 25/93,) sia delle norme contrattuali poste a
tutela del personale.
Dopo ampia e
articolata discussione le parti concordano sui seguenti punti:
a)
Il presente accordo è applicato su tutto il
territorio della Regione Siciliana;
b)
Il presente accordo si applica per le nuove
esigenze di personale riguardanti le attività a valere su tutte le filiere di
attività di cui si compone il sistema formativo regionale e per le quali, in
Sicilia, è richiesto, dalla vigente normativa l’accreditamento;
c)
A salvaguardia dei livelli occupazionali e al
fine di garantire il rispetto delle previsioni della L.R. 24/76 in materia di
utilizzo del personale, in combinato disposto dei successivi atti
amministrativi adottati dalla Regione, le istituzioni accreditate, per attuare le
attività formative, orientative e di accompagnamento al lavoro, sia per
l’annualità corrente che per quelle
successive, dovranno utilizzare il personale iscritto all’Albo, già a
tempo indeterminato fuoriuscito dal settore, in possesso della specifica
professionalità necessaria per l’espletamento del percorso formativo, sia per
l’esperienza lavorativa o di studio maturata, sia per quella eventualmente
ottenuta a seguito della propria riqualificazione. Sono fatte salve le ipotesi
di oggettiva assenza o non disponibilità
per rinuncia espressa o perché impegnato in altre attività accertate. I
rapporti di lavoro saranno di tipo subordinato e avranno una durata commisurata
ai limiti temporali delle attività finanziate;
d)
Le istituzioni formative procederanno nel
reclutamento di nuovo personale a mezzo bando o avviso da pubblicare in apposita bacheca del
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. I
criteri da applicare per la selezione del personale che si candiderà sono
quelli elencati all’art. 26 lettera C) punto e) del CCNL 1994/97 resi attuali
dall’all. 12 al vigente CCNL 2011/2013 con le integrazioni disposte dal
presente accordo. La selezione si esegue obbligatoriamente tra il personale
iscritto all’Albo già in possesso della qualifica, salvo quanto previsto al
punto c;
e)
La ricollocazione del personale avente diritto
avverrà prioritariamente nella sede delle attività da avviare nonché nell’ambito
territoriale del Servizio C.P.I. di competenza e comunque, di norma, in un
raggio chilometrico non superiore a quanto previsto dalle norme di legge
rispetto alla residenza e/o al domicilio del lavoratore, fatta salva la disponibilità individuale;
f)
Le istituzioni formative accreditate faranno
ricorso al personale iscritto all’Albo solo dopo avere esperito, al proprio
interno, la possibilità di completare l’orario al personale già in servizio con
rapporto di lavoro a T.I. ed a orario parziale (L.R. 25/93);
g)
La violazione del presente accordo è da
intendersi quale inosservanza delle norme contenute nel vigente CCNL della
Formazione Professionale 2011/2013 e pertanto costituisce violazione della
lettera i) art. 15 del Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 –
regolamento di attuazione dell’art. 86 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9 "Disposizioni
per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della
Formazione Professionale siciliana";
h)
Le parti, al fine di garantire il superiore
diritto all’istruzione e alla formazione degli allievi, qualora un ente sia
stato raggiunto da revoca dell’accreditamento e/o rinunciasse alle attività
formative finanziate, chiederanno all’amministrazione regionale di procedere
alla pubblicazione di idonea manifestazione di interesse per l’assegnazione
delle attività e del personale ivi impegnato, previo accordo trilaterale
regione-enti-OO.SS.;
i)
Le parti si impegnano a chiedere all’Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, di concerto con l’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il ripristino delle liste per la
ricollocazione e la mobilità dei lavoratori della formazione professionale già
previste per l’Avviso 20 dalla direttiva n° 2247/US1/2014 del 16/01/2014. La
richiesta alle liste di mobilità sarà prioritaria rispetto a qualunque altra
procedura di assunzione di personale esterno su tutte le filiere del settore. Le parti pertanto si impegnano a richiedere all'Amministrazione
Regionale l'istituzione, presso ogni Servizio C.P.I. competente, di una cabina di regia trilaterale che dovrà vigilare
sulla corretta applicazione del presente accordo;
j)
Le parti, a seguito dell’emanazione del decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio
2016 che approva il Repertorio delle qualificazioni della Regione
Siciliana e degli atti propedeutici per
la definizione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, chiederanno
alla Regione Siciliana di attivare un
gruppo tecnico di progettazione per la redazione di un vasto intervento di
aggiornamento e qualificazione del personale della formazione professionale ai
fini della ricollocazione sia nell’ambito del sistema formativo regionale sia
in altre attività anche all’esterno del settore. A tal fine le parti daranno la
loro disponibilità alla Regione per avviare uno studio di filiera per individuare
strumenti più idonei promossi
dall’Unione Europea e dal Ministero del
Lavoro da destinare ai lavoratori in esubero.
FLC
CGIL
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FORMA
SICILIA
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CISL
SCUOLA
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CENFOP
SICILIA
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UIL
SCUOLA
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SNALS
CONFSAL
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