Si
sta procedendo alle procedure di licenziamenti collettivi del personale
della Formazione Professionale, anche se ciò non è perfettamente in
linea con le leggi regionali ed il CCNL di settore.
Lo
Snals Confsal ritiene opportuno che nei processi di mobilità si precisi
che la mobilità del personale si sussuma nel quadro normativo nazionale
coordinato con le disposizioni regionali che disciplinano il settore
della formazione professionale. In particolare si fa esplicito
riferimento alla legge regionale n. 24/76, in combinato disposto con le
leggi regionali n. 25/93; n. 04/03 e n. 10/11 e secondo la Circolare
Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 e più precisamente, da ultimo, la
Circolare n. 22 del 12 agosto 2011. Le
quali disposizioni non prevedono il licenziamento dei lavoratori e
persino il pagamento di una indennità pari all’80% dell’ultima
retribuzione a carico del fondo di garanzia fino a sessanta mesi. Già
la Spending Review è stata applicata ai lavoratori del settore
abrogando la Circolare Assessoriale n. 10 del 23 settembre 2003, la
quale prevedeva insieme all’80% dell’ultima retribuzione, anche il
versamento del TFR e dei Contributi dovuti, mentre la nuova normativa ha
eliminato questi ultimi benefici di legge.
All’uopo
si chiede, altresì, il rispetto di quanto disposto nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 2011-2013 in materia di mobilità del
personale, di cui allegato 12. In particolare all’art. 1: “Le
parti confermano i contenuti degli artt. 17 e 26 del CCNL 1994-1997 già
recepiti dalle normative regionali e dagli accordi tra Regione, OO.SS.
ed Enti.” Art. 2 - “Per
rispondere alle esigenze di programmazione regionale attraverso la
razionale, qualificata e rispondente gestione del personale per la
salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale
dipendente all’interno del Sistema Regionale di Formazione Professionale.”
Da
ciò si evince, palesemente, che il personale non è licenziabile, almeno
nel senso tecnico dell’estinzione di ogni rapporto di diritto
occupazionale e retributivo a carico del sistema. Questa norma
conclamata nella Formazione Professionale e nei CCNL di settore, nella
Regione Siciliana è maggiormente riconosciuta da tutto il quadro
normativo che regolamenta il settore (ll.rr. nn. 24/76, 25/93, 10/11).
Tutto quanto su richiamato deve essere coordinato con la legge nazionale
n. 223/91 e ss. mm. ed ii., che offrono al sistema la possibilità di un
sostegno finanziario più immediato e di supporto, ad adiuvandum (integrazione) delle rimaneggiate risorse regionali.
Le
due procedure quella nazionale e quella regionale vanno integrate ed
applicate a secondo quanto risulti più favorevole ai lavoratori, ma mai
potrà essere accettato il licenziamento collettivo con estinzione di
ogni diritto dei lavoratori.
Ancora,
si richiama l’ultimo D.D.G. n. 3017 del 25 luglio 2012, che cita
espressamente tutta la normativa appena evidenziata per finalità in
merito alla pubblicazione ed aggiornamento dell’Albo unico del personale
della Formazione Professionale, persino anche la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, che prevede espressamente
che in caso il personale della FP risultasse in esubero dovrà essere
spostato in altre Agenzie Formative e/o presso le istituzioni
scolastiche, le Università, i servizi formativi e le altre
amministrazioni e che va secondo il principio del favor lavoratoris, cioè nella direzione della maggior tutela del lavoratore.
Per
tutto quanto premesso, lo Snals Confsal chiederà in tutti i tavoli in
cui verrà convocato per i licenziamenti collettivi che al personale,
inserito nell’Albo/Elenco unico del personale della Formazione
Professionale ex D.A. 5074/2010 e posto in mobilità, venga data priorità
in caso di assunzioni per nuovi progetti, nuovi moduli o residui di
moduli di progetti presenti e futuri, di cui l’ente si rendesse
affidatario.
Infine
verrà verbalizzato che si faccia esplicito riferimento alla normativa
regionale di cui alla legge regionale n. 24/76 e ss. mm. ii. ed al CCNL
di settore vigente, in particolare all’Allegato
12. In modo da coordinare le disposizioni della normativa nazionale con
quella regionale ed il CCNL, al fine dell’applicazione della procedura
più favorevole al lavoratore.
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