Dai nostri
Legali, interpellati sul punto, riceviamo e pubblichiamo:
1)
La legge regionale n. 24/1976 è, a tutt’oggi, in vigore e parte
dell’ordinamento giuridico, non risultando essere stata abrogata – neanche
parzialmente - da nessuna normativa regionale e/o nazionale.
2)
La legge regionale n. 23/2002 non ha affatto abrogato
la legge n. 24/76, ma ha esteso le modalità previste per le attività formative
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo alla realizzazione “del piano per la
formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/76 e successive
modifiche e integrazioni”, con decorrenza 1° gennaio 2003 (Cfr. art 39 comma 1 l.r. n. 23/2002). Tale legge
è stata seguita dalla circolare assessoriale n. 1/03/FP del 17 febbraio 2003
avente ad oggetto “Direttive per la gestione del P:R.O.F. – Piano Regionale
dell’Offerta Formativa – ex legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche e
integrazioni, per l’anno 2003. Modalità di applicazione dell’art 39 della legge
regionale n. 23/2002.
3)
Tutto ciò depone, senza necessità di richiamo ad altre
pure vigenti fonti normative, per la compatibilità della legge regionale n.
24/76 e successive modifiche ed integrazioni con i Regolamenti Comunitari in
materia; ciò tanto più che l’art. 5 comma 2 della l.r.. n. 24/76 prevede
espressamente la possibilità di decretare Piani Pluriennali finanziati con contributi comunitari.
4)
In relazione alla citata vincolante giurisprudenza della Suprema Corte
espressa tra il 1990 ed il 1999, si richiama la
sentenza n. 127/96 emessa in sede di impugnazione del Commissario dello
Stato dell’art. 2 della l.r. n. 25/93. In quell’occasione la Corte, ritenuta la natura
non assistenziale della norma, ebbe a statuire sulla costituzionalità della
stessa e sull’obbligo della Regione Sicilia derivante dal complesso normativo
di cui alla l.r. n. 24/76 di osservare
il C.C.N.L. di categoria e di assicurare – ai sensi dell’art. 27 del medesimo
contratto di lavoro - la continuità lavorativa al personale iscritto all’albo
ai sensi dell’art 14 l.r.
24/76.
Con espressa disponibilità ad ulteriori chiarimenti, compatibili con
l’intraprendenda azione giudiziaria, in ordine alla fondatezza dell’atto
stragiudiziale di diffida redatto.
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