Casi di esclusione albo Formatori, chiarimenti dall'ufficio legislativo e legale su Immunità da condanne penali come requisito per l'iscrizione
- Repubblica Italiana
- Regione Siciliana
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Gruppo VI /327.99.11
OGGETTO: Immunità da condanne penali come requisito per
l'iscrizione all'Albo regionale del personale preposto all'attività di
formazione professionale ex art. 14 l.r. 24/1976.
Assessorato regionale del lavoro,
della formazione professionale e
dell'emigrazione
- Direzione formazione professionale
P A L E R M O
1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere
dello scrivente in ordine alla effettiva portata delle disposizioni di
cui all'art. 14, comma 3°, punto 1, della legge regionale 6 marzo 1976,
n. 24, in relazione al requisito della immunità da condanne penali ivi
previsto per l'iscrizione all'Albo regionale del personale preposto
all'attività di formazione professionale.
Codesta Amministrazione chiede in particolare di
conoscere quali provvedimenti dovrà adottare nei confronti degli enti
gestori dei corsi nei casi in cui i relativi operatori abbiano riportato
condanne definitive.
2. Sulla questione prospettata e, in particolare, sui
problemi interpretativi dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976,
n. 24, sembra potersi condividere il parere reso in proposito
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, parere al quale codesta
Amministrazione fa riferimento nella nota cui si risponde.
Infatti, l'estrema genericità della previsione
contenuta nell'art. 14 della L.R. 24/76, laddove si prevede per
l'iscrizione all'Albo il requisito della immunità da condanne penali,
non sembra ragionevolmente interpretabile in senso strettamente
letterale, dal momento che una siffatta interpretazione potrebbe far
ritenere non iscrivibile all'albo in parola anche chi sia condannato per
una contravvenzione di lievissima entità.
Si è suggerito, pertanto, di aver riguardo a tal fine a
quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 417/1974 per il personale
docente delle scuole statali, che incorre nella destituzione nei casi
espressamente previsti dall'art. 85, lettere a) e b), del T.U. 10
gennaio 1957, n. 3.
In particolare tale destituzione è prevista nei seguenti casi:
- a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I
del libro II C.P.; ovvero per delitti di peculato, malversazione,
corruzione, concussione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi
quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 C.P.; per delitti contro la
moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521,
531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 C.P. e per i delitti di rapina,
estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione
indebita;
- b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Alla stregua della riferita elencazione la Commissione
regionale per la formazione professionale dei lavoratori (istituita ai
sensi dell'art. 15 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive
modificazioni) competente per legge (art. 14 L.R. 24/76) a determinare
le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'Albo
regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale in
oggetto, potrà dunque esaminare le singole posizioni degli operatori
della formazione professionale che abbiano riportato condanne penali
definitive, così come attestato dalle copie dei relativi certificati del
Casellario giudiziario, che si restituiscono con la presente.
Con riguardo, infine, alla estraneità
dell'Amministrazione ai rapporti di lavoro intercorrenti tra gli
operatori della formazione professionale e gli Enti gestori dei Centri
di formazione professionale, che ne disciplinano il relativo trattamento
economico e normativo nel rispetto dei Contratti collettivi vigenti per
tale categoria di lavoratori, non v'è dubbio che ciò sia vero, tuttavia
tale estraneità non sembra possa avere alcun rilievo rispetto agli
obblighi connessi alla regolare tenuta dell'Albo de quo, per non
parlare della circostanza che a codesta Amministrazione compete comunque
il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria delle attività di addestramento professionale e quindi,
implicitamente, un controllo sulle attività degli enti gestori.
Valuterà conseguentemente codesto Assessorato,
nell'ambito della potestà discrezionale che allo stesso spetta in
materia, quali provvedimenti adottare o meno in concreto ed
eventualmente quali istruzioni impartire agli enti gestori.
Ciò che invece non rientra nella discrezionalità
amministrativa dell'Assessorato è la regolare tenuta dell'albo in
oggetto ai sensi di quanto prescritto dal più volte citato art. 14 L.r.
n. 24 del 1976, attività questa cui è tenuto Codesto Assessorato
attraverso l'apposita Commissione regionale per la formazione
professionale nel senso più sopra evidenziato.
Conseguentemente codesta Amministrazione,
nell'esercizio della potestà discrezionale alla stessa spettante in tale
materia, potrà in concreto limitarsi ad accertare, in sede di
aggiornamento dell'Albo in parola, se le condanne riportate dagli
operatori della F.P. e risultanti dai certificati del Casellario
giudiziario siano tali da far venir meno il requisito della immunità
penale richiesto dall'art. 14 della L.R. 24/1976, così come sopra
interpretato con riferimento all'art. 85, lettere a) e b), del T.U. 10
gennaio 1957, n. 3.
Alla stregua di una siffatta valutazione Codesta
Amministrazione, ove ritenga che la condanna definitiva attenga ad un
reato per il quale possa procedersi alla destituzione ai sensi dell'art.
85 citato nel senso suesposto, potrà procedere alla cancellazione
dell'iscritto dall'Albo, limitandosi a dare semplice comunicazione di
ciò all'ente gestore, al quale spetterà di prendere atto del venir meno
di un requisito soggettivo del dipendente, ciò che non gli consentirà di
continuare a svolgere la propria attività di formazione professionale.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
* * * * * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno
1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso
codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali
soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare
presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90
giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta
Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere
inserito nella banca dati "FONS".
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