Art. 1 (Finalità e principi)
La Regione con la presente legge,
nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto
regionale, delle disposizioni comunitarie, dei principi fondamentali e
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, istituisce e disciplina il sistema regionale di
istruzione e formazione professionale .
Il sistema regionale di
istruzione e formazione professionale si fonda sui valori del pluralismo
e della solidarietà sociale, e tende alla realizzazione di un modello
di sviluppo sostenibile nel rispetto dell’autonomia regionale nelle sue
specificità.
La Regione informa le proprie politiche in materia di
istruzione e formazione professionale ai principi di centralità della
persona alla sua libertà di scelta, alla primaria funzione educativa
della famiglia, ai principi della libertà di insegnamento, del
pluralismo, della pari opportunità di accesso ai percorsi.
La
Regione, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale, promuove interventi integrati qualitativamente e
quantitativamente adeguati volti ad assicurare l’assolvimento
dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere
all’istruzione e formazione, la crescita e lo sviluppo delle competenze
di base e tecnico-professionali delle persone, nel rispetto dei
limiti dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno,
il sostegno per il successo scolastico e formativo anche prevenendo e
contrastando la dispersione scolastica, per agevolarne l’inserimento e
la permanenza attiva nella vita sociale e nel mondo del lavoro e delle
professioni a livello europeo, nazionale e locale.
Le politiche
regionali in materia di istruzione e formazione professionale tenuto
conto delle necessita’ dei sistemi produttivi e dei territori
contribuiscono a sviluppare le attitudini personali dei cittadini ,
delle loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e
auto-orientamento, dell’acquisizione di strumenti culturali e
metodologici di apprendimento anche per accrescere l’autonoma capacità
critica e il senso di responsabilità personale e sociale.
La Regione
favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni
metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni formative e scolastiche.
Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione)
Gli interventi della Regione nel sistema regionale di istruzione e
formazione professionale tendono a sostenere e innalzare il livello di
istruzione della popolazione regionale fin dalla prima infanzia, a
contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo, ad elevare i
livelli di qualità degli apprendimenti, a promuovere le eccellenze, ad
assicurare il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, a
costruire strumenti per la qualificazione e la riconversione
professionale per coloro che vi sono già inseriti o che ne sono stati
espulsi.
La Regione agevola, attraverso l’attivazione di specifici
percorsi formativi, l’inserimento nel sistema regionale di istruzione e
formazione professionale delle persone a rischio di marginalità, con
disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e a rischio di
esclusione, nonché dei cittadini stranieri o apolidi per favorire la
piena realizzazione dell’autonomia personale, l’integrazione sociale,
l’inserimento professionale nel mondo produttivo, promuovendo strumenti
per la rimozione degli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
La Regione sostiene azioni di accompagnamento per agevolare i passaggi
reciproci tra il sistema dell’istruzione ed il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, attraverso percorsi formativi
flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento
delle competenze e ogni altra opportunità conforme alla normativa
vigente.
La Regione, al fine di garantire l’assolvimento
dell’obbligo scolastico ed il soddisfacimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione professionale, riconosce e sostiene
l’attività sussidiaria, integrativa e complementare svolta dagli
istituti professionali statali.
La Regione, al fine di qualificare i
percorsi formativi delle giovani generazioni, orientare le scelte
formative ai fabbisogni del tessuto produttivo, ridurre i tempi
d’ingresso nel mercato del lavoro e creare occupazione stimolando il
sistema economico promuove, tra l’altro:
lo sviluppo e il rafforzamento delle partnership tra aziende e istituzioni scolastiche e formative;
l’attivazione di tirocini formativi;
la costruzione di percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro;
il rafforzamento delle attività di orientamento e di placement presso le istituzioni scolastiche e le Università;
l’attivazione di percorsi di apprendistato;
La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il
rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la
promozione di nuove imprese, anche attraverso la concessione di borse di
studio per la ricerca applicata, favorendo la stipula di convenzioni e
collaborazioni tra le Università e gli organismi di ricerca nazionali
ed internazionali, le camere di commercio, le imprese, singole o
associate.
La Regione promuove la ricerca e l’innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale
La Regione valorizza altresì progetti di
ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze
concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico
ed extra scolastico.
Art. 3 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione favorisce il metodo della concertazione quale
strumento strategico per il governo del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale.
2.La Regione al fine di rafforzare la
competitività del sistema economico regionale e sostenere l’accesso alle
opportunità occupazionali dei cittadini siciliani, individua la
costituzione di reti o di altri accordi di collaborazione di natura
territoriale, settoriale o per specifici programmi, tra università,
istituzioni scolastiche e formative e soggetti privati del sistema
produttivo regionale quale prioritaria modalità organizzativa per
l’erogazione dei servizi formativi sul territorio regionale.
3.
La Regione al fine di accrescere l’efficienza del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale collabora con le articolazioni
territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca anche attraverso specifici accordi e intese.
Art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolge le seguenti funzioni:
a)programmazione, indirizzo, coordinamento vigilanza e controllo
dell’offerta formativa per valutare gli effetti delle politiche e
verificare il raggiungimento dei risultati previsti;
b)determinazione dell’offerta formativa complessiva sul territorio
regionale degli obiettivi formativi e dei fabbisogni professionali con
stanziamento delle relative risorse pubbliche per i percorsi del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale attraverso il Piano
regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
c)definizione, con decreto dell’Assessore regionale dell’Istruzione e
della formazione professionale su proposta del Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione
professionale, dei criteri generali per l’accreditamento delle
istituzioni formative nel sistema regionale di istruzione e formazione
professionale nonché dei relativi requisiti di accesso e delle
modalità;
d)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale delle linee guida per la realizzazione dei percorsi di
formazione iniziale;
e)definizione, con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della
formazione professionale, delle linee guida per l’individuazione,la
validazione e la certificazione delle competenze nell’ambito del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
f)organizzazione diretta degli interventi formativi di valenza o
interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché gestione dei
procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione degli stessi e
vigilanza tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività;
g)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale del sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
h)
definisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione professionale, le
caratteristiche del libretto formativo, in conformità con la normativa
nazionale, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il
rilascio;
i) promozione di accordi tra le istituzioni scolastiche ed
universitarie, gli organismi formativi accreditati e il sistema impresa
per la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale anche per iniziative di
formazione superiore o di poli formativi.
Art. 5 (Funzioni dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane)
I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane nell’ambito del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolgono, nei
territori di competenza, le funzioni relative alle attività
amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione
professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale.
I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane in particolare:
a)concorrono, con la Regione, all’elaborazione del Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
b)organizzano e gestiscono nell’ambito del territorio di competenza e
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
pubblicità gli interventi di cui al Piano regionale Integrato
dell’istruzione e della formazione professionale, non riservati alla
competenza diretta della Regione;
c)gestiscono i procedimenti
amministrativi finalizzati all’attuazione degli interventi formativi di
competenza ed esercitano la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa
contabile delle attività comprendente la verifica del corretto utilizzo
da parte delle singole istituzioni formative delle risorse finanziarie
pubbliche assegnate e il regolare svolgimento e la corretta gestione
finanziaria delle azioni;
d)forniscono alla Regione tutte le
informazioni e i dati rilevati nell’esercizio delle attività di
competenza utili per l’espletamento delle stessa delle funzioni di
vigilanza, monitoraggio e controllo nonché per l’esercizio dei poteri
sanzionatori nei confronti delle istituzioni formative accreditate.
Art. 6 (Scuole dell’infanzia)
La Regione riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia,
di durata triennale, e ne sostiene l’attività mediante la concessione
di contributi per il funzionamento e la gestione integrativi rispetto a
quelli previsti dalle disposizioni normative statali, anche al fine di
contenere le rette a carico delle famiglie.
Il Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione
professionale con proprio decreto determina le modalità di presentazione
delle istanze per l’accesso ai contributi, da parte delle scuole
dell’infanzia statali e non statali, che sono ripartiti nel rispetto dei
criteri definiti dalle disposizioni statali
Art. 7 (Servizi educativi per la prima infanzia)
La Regione promuove e incentiva i servizi educativi per la prima
infanzia volti ad assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo
delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini nel
rispetto della libertà di scelta della famiglia.
I comuni,al fine di
assicurare l’offerta formativa riservata alla scuola dell’infanzia,
possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni educative e
con le associazioni di categoria riconosciute a livello
nazionale.
Art 8(Sezioni primavera)
La Regione, nell’ambito
della scuola dell’infanzia, sostiene, d’intesa con le articolazioni
territoriali del MIUR e con il concorso dei comuni, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolti a bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi, attuati e gestiti, nel rispetto
delle disposizioni statali, con priorità per iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza
alle caratteristiche della specifica fascia di età.
L’ Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale di intesa
con le articolazioni territoriali del MIUR definisce annualmente la
rete territoriale dell’offerta di servizi educativi di cui al comma 1.
L’ Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale e le articolazioni territoriali del MIUR , concorrono,
mediante iniziative congiunte, a potenziare e articolare un sistema di
controllo e vigilanza dei servizi di cui al comma 1 al fine di misurare
l’incidenza delle ricadute delle iniziative educative su scala
territoriale.
Art.9 (Orientamento scolastico e professionale)
1.La Regione al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento di
ogni persona, anche in condizione di svantaggio, nei percorsi di
istruzione e formazione e/o nel mercato del lavoro, tenuto conto delle
capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni individuali di
ciascuno, riconosce il diritto all’orientamento scolastico e
professionale quale strumento di valorizzazione delle competenze e di
supporto alle persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle
proprie scelte formative e professionali.
Art. 10 (Articolazione dell’offerta formativa regionale)
1. Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale si sviluppa in:
a) percorsi di formazione iniziale volti ad assicurare l’assolvimento
dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione professionale;
b) percorsi di
formazione superiore, tecnica e non accademica successivi al secondo
ciclo, nonchè di alta formazione post laurea;
c) formazione per tutto l’arco della vita nelle modalità continua e permanente;
d) formazione per soggetti con disabilità fisiche, psichiche o
sensoriali, in condizione di emarginazione o disagio e a rischio di
esclusione sociale.
Art. 11 (Formazione Iniziale)
1.I percorsi della formazione iniziale finalizzata sono articolati in:
percorsi formativi di secondo ciclo di durata triennale che si
concludono con il rilascio di un attestato di qualifica non inferiore
al terzo livello europeo;
percorsi formativi di secondo ciclo di
durata quadriennale, in prosecuzione dei percorsi di cui al punto a), si
concludono con il rilascio di un diploma professionale corrispondente
al quarto livello europeo;
percorsi formativi annuali per l’accesso
all’esame di Stato di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 per gli
studenti che hanno acquisito il titolo di cui al punto b;
percorsi
formativi destrutturati, accertato il bisogno formativo, almeno
biennali, finalizzati al recupero dei soggetti drop-out e al
conseguimento di una qualifica professionale di cui al repertorio
regionale;
2.La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione
professionale, per l’attuazione dei percorsi di formazione iniziale
adotta specifiche linee guida.
3.La Regione attraverso le linee
guida di cui al comma 2 definisce, nel rispetto della normativa
nazionale, la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei
percorsi formativi, anche integrati e destrutturati, nell’ambito delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili,
tenendo conto delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte
a livello nazionale e locale, delle specifiche esigenze educative e
formative del territorio e delle vocazioni territoriali; inoltre le
linee guida individuano, nel rispetto della disciplina nazionale in
materia e dei livelli essenziali delle prestazioni, i requisiti di
accesso, gli standard formativi, anche sotto il profilo qualitativo, i
criteri di certificazione dei crediti formativi, delle qualifiche e dei
diplomi rilasciati, le procedure e le modalità di certificazione
dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i profili formativi e gli
obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e
profili professionali dei percorsi, le modalità di monitoraggio,
valutazione e certificazione dell’efficacia dei risultati raggiunti.
4. I percorsi formativi di cui al comma 1, per assicurare il successo
formativo di ogni studente sono progettati dalle istituzioni
formative, appositamente autorizzate o accreditate dalla Regione per
erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale, nel
rispetto delle linee guida regionali e attuati nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP).
5. I percorsi di cui al comma 1
lettera a) sono articolati in un primo Biennio a carattere orientativo
coerentemente con quanto disposto dal D.M. 139 del 22.08.2007, seguito
da un terzo anno finalizzato al conseguimento di un attestato di
qualifica relativo al profilo professionale scelto.
6. I percorsi
di cui al comma 1 lettera a) possono essere completati con un quarto
anno per l’acquisizione di un diploma di tecnico professionale che
costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore.
7.I diplomi conseguiti al termine dei percorsi di cui al
comma 1 lettera b) consentono di sostenere l’esame di Stato per
l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza
dell’ apposito corso annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma.
8.I percorsi di cui al comma 1 lettera d) garantiscono un approccio
personalizzato ed individualizzato, con una metodologia che valorizza
l’apprendimento informale e non formale.
9.Le istituzioni formative
autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi
nell’ambito della formazione iniziale, possono prevedere interventi
personalizzati nell’ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli
apprendimenti (LARSA)
10.Le istituzioni formative autorizzate o
accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito
della formazione iniziale, al fine di favorire il raggiungimento di
una qualifica o di un diploma per tutti favoriscono il passaggio
reciproco dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e
formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative
didattiche e di accompagnamento, nel rispetto dei relativi ordinamenti.
11. La Regione, anche sulla base di intese con le articolazioni
territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, promuove accordi, anche pluriennali, tra le istituzioni
formative per la organizzazione di percorsi formativi flessibili
personalizzati, fra l’istruzione e la formazione professionale,
comprendenti strage professionalizzanti, percorsi sperimentali di
apprendistato e di alternanza scuola – lavoro, nelle sue diverse
modalità e forme di inserimento.
12. Nell’ambito dei percorsi di cui
al presente articolo ciascuna attività formativa è strutturata in unità
formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti
formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle
unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.
Art. 12 (I Poli formativi)
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta
formativa tecnica e professionale espressa dal sistema delle imprese, e
favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nonchè la competitività
delle filiere produttive territoriali, con particolare riguardo a
quella turistica, agroalimentare, delle energie rinnovabili e della
nautica, istituisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale Poli formativi tecnico professionali di filiera.
2. I
poli di cui al comma precedente, quale modalità organizzativa sul
territorio costituita attraverso accordi di rete da almeno due istituti
tecnici e/o professionali collegati con una istituzione formativa
accreditata e almeno due imprese della filiera produttiva di
riferimento, assicurano sistematicità e continuità nella individuazione,
preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure
professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici
ai fini dello sviluppo territoriale regionale, tenuto conto della
vocazione produttiva dei territori.
3.I poli offrono percorsi e
servizi sull’intera filiera professionalizzante individuata fino
all’istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua
e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e
attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e
socioeconomici.
Art. 13 (Formazione post obbligo e superiore)
1.La Regione sostiene i processi di integrazione, promozione e
miglioramento dell’istruzione superiore, post- diploma e
post-laurea, al fine di sostenere e sviluppare la cultura tecnica e
scientifica delle persone, accrescere le loro capacità professionali e
le competenze specialistiche, agevolare e migliorare l’accesso e
l’integrazione nel mercato del lavoro, di perfezionare e
sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale. A
tal fine concorre alla costituzione di un’offerta formativa
rispondente ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta
qualificazione allo scopo di accrescere la competitività
dell’economia siciliana, tenendo conto degli esiti sull’analisi dei
fabbisogni formativi, finalizzata all’individuazione delle
professionalità necessarie sul mercato del lavoro.
2.La Regione
programma percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) ovvero percorsi integrati tra scuola, università,
formazione professionale e mondo del lavoro, rivolto a giovani e
adulti diplomati e non, per rispondere alla domanda di figure
professionali tecniche di livello medio-alto, in connessione con le
dinamiche occupazionali e lo sviluppo economico regionale,
dando priorità a profili ad alto assorbimento occupazionale
inseriti nei settori produttivi di interesse strategico nelle
politiche di sviluppo regionale e locale interessati da profonde
trasformazioni tecnologiche e professionali.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati anche in collaborazione con le università e le imprese.
4.La Regione, al fine di sostenere un’offerta adeguata di
formazione superiore e universitaria, sostiene e promuove progetti di
master universitari di I e II livello e/o corsi di specializzazione
post-laurea da tenersi presso le sedi operative organizzate
nel territorio regionale, con caratteristiche di
forte caratterizzazione professionalizzante nei settori di
rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico siciliano.
Art.14 (Formazione permanente)
1.La Regione favorisce la realizzazione di un sistema per dare
effettività al diritto delle persone alla formazione lungo tutto l’arco
della vita, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, quale
strumento fondamentale per agevolarne l’adattabilità alle
trasformazioni dei saperi della modernità e per un adattamento
consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita
sociale e lavorativa al fine di accrescere le opportunità occupazionali e
il rientro nel mondo del lavoro.
Art. 15 (Formazione continua)
1.La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle
persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale e dei
lavoratori autonomi, promuovendo anche attraverso il raccordo con i
fondi interprofessionali interventi finalizzati a rafforzare
l’adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali o
l’aggiornamento di quelle possedute adeguandole a quelle richieste dai
processi produttivi e organizzativi.
2- La Regione, al fine di
accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi di cui al comma
1 alle necessità del sistema produttivo regionale, sviluppa i
percorsi corsuali anche sulla base di progetti aziendali o
interaziendali anche di carattere individuale.
3.Gli interventi di
formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati
in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 16
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per favorire
l’integrazione nei percorsi formativi e l’inserimento sociale e
lavorativo dei soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali,
nonché in situazioni di emarginazione o disagio e a rischio di
esclusione sociale.
Art. 17 (Educazione degli adulti)
1. La
Regione, promuove il sistema dell’educazione degli adulti per
l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta al
fine di favorire, il pieno sviluppo della persona ed il suo
inserimento nel contesto socio-culturale e lavorativo del territorio
di riferimento, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Unione
europea.
2.L’educazione degli adulti comprende l’insieme delle
opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone,
aventi per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di
base in diversi ambiti.
3.L’istruzione degli adulti si connota
come un sistema articolato di percorsi formativi, caratterizzati
da didattica innovativa e motivante, rivolto a adulti di
ogni età e condizione sociale, ed aventi per obiettivo
l’acquisizione di competenze personali di base e/o professionalizzanti
certificabili, e l’arricchimento del patrimonio formativo.
4. La
Regione riconosce i centri di cui all’articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al DPR n. 263 del 29/10/2012, quali
istituzioni, articolate territorialmente, privilegiate per poter
promuovere iniziative in favore degli adulti in genere e dei
giovani adulti, e ne sostiene la programmazione educativa e
didattica.
5. Gli interventi programmati dai suddetti centri devono
essere mirati a favorire la costruzione di un sistema integrato
di educazione degli adulti fondato sul concetto di apprendimento
permanente e per tutta la durata della vita’, rivolto alla formazione
di competenze di base e trasversali connesse tanto al lavoro quanto alla
vita sociale.
Art. 18 (Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale)
La Regione programma l’offerta di istruzione e formazione
territoriale attraverso la definizione del Piano Regionale Integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale (P.R.I.F.).
Il
Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione
professionale, di durata triennale, individua, nell’ambito delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in
coerenza con gli atti della programmazione economica regionale le
linee di indirizzo per la programmazione degli interventi formativi su
base regionale in relazione alle specifiche esigenze educative e
formative emergenti nel territorio, delle vocazioni locali di
sviluppo, delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a
livello nazionale e locale.
In particolare il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della formazione professionale contiene:
l’analisi economica, sociale, produttiva ed occupazionale del contesto
territoriale regionale suddivisa per singoli ambiti territoriali e per
settori produttivi finalizzata a far emergere le vocazioni allo sviluppo
e le criticità che caratterizzano i suoi diversi cluster territoriali
ed i settori produttivi ritenuti anche in prospettiva, strategici per
l’economia regionale;
i settori economici e produttivi di intervento;
le strategie e le linee di intervento complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
gli obiettivi, le tipologie, la durata, l’articolazione e i destinatari
degli interventi regionali dei percorsi formativi, anche integrati e
destrutturati, del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale ripartiti per rami di attività, per aree territoriali di
intervento e per tipo di iniziative con l’indicazione di quelli
riservati alla Regione;
le indicazioni per l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione;
le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;
gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente
le direttive generali contenenti norme tecniche ed amministrative di attuazione connesse alle procedure di :
selezione e valutazione delle istanze e/o dei progetti,
gestione, controllo e monitoraggio,
informazione e pubblicità.
Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione
professionale,previa consultazione per ambito territoriale di intervento
dei rappresentanti dei Liberi consorzi comunali o delle città
metropolitane deputati all’attuazione, delle organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali più rappresentative, dell’ università, delle camere di
commercio, dell’ufficio scolastico provinciale è approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della
formazione professionale tenuto conto delle linee di programmazione
nazionali e comunitarie per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali,nonché dei fabbisogni formativi territoriali.
Il Piano
Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è
accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle
azioni programmate nella precedente annualità e dal rapporto di
valutazione ex-ante dell’annualità di riferimento.
Il Piano
Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è
aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di cui al comma 4
del presente articolo.
Art. 19 (Istituzioni formative)
1.
L’offerta formativa nel sistema regionale di istruzione e formazione
professionale è assicurata da istituzioni formative, persone giuridiche,
pubbliche, ivi comprese istituzioni scolastiche autonome e università,
o private che operano senza fini di lucro e svolgono per statuto in
maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale,
appositamente autorizzati o accreditati dalla regione e iscritti
nell’apposito albo, di cui all’articolo 20 a erogare attività formative
nel territorio della Regione Siciliana, secondo le disposizioni di cui
alla presente legge.
2. Le istituzioni formative erogano un servizio
di interesse generale, hanno lo scopo di progettare e realizzare
interventi educativi di istruzione e formazione secondo il fabbisogno
determinato dalla Regione e godono,nei limiti di cui alla presente
legge, di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e
sperimentazione.
3. Gli istituti professionali statali che possono
fornire percorsi di qualifica, in regime di sussidiarietà integrativa
e/o complementare secondo quanto previsto dalla normativa nazionale,
possono erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi di formazione
iniziale e non sono soggetti all’accreditamento.
4. Non sono
soggetti ad accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che
svolgono attività formative per il proprio personale nonché le imprese
presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio.
5. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile.
Art. 20(Albo dei soggetti accreditati)
1. Le istituzioni formative di cui all’articolo 19 per potere
espletare attività nell’ambito del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale devono essere iscritti in apposito albo
regionale, suddiviso in tre macrotipologie formative, dei soggetti
accreditati per l’erogazione dei servizi di interesse generale di
istruzione e formazione professionale.
2. L’albo regionale è suddiviso in tre sezioni tenuto conto delle seguenti macrotipologie formative:
Formazione iniziale;
Formazione superiore;
Formazione continua e permanente;
3.L’iscrizione all’apposita sezione dell’albo abilita all’erogazione
dei servizi formativi per la macrotipologia di riferimento.
4. Le
istituzioni formative che intendono iscriversi in una o più sezioni
dell’albo devono presentare apposita istanza all’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale secondo le modalità
stabilite dal Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’Istruzione e della formazione professionale..
5. Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto:
a) definisce, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della
formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa nazionale i requisiti e le modalità per l’accreditamento,
anche differenziate per macrotipologia, nel sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale;
b) iscrive all’albo i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta previa verifica dei requisiti e
delle condizioni per concedere l’accreditamento;
c) controlla
semestralmente il permanere in capo alle istituzioni formative dei
requisiti e delle condizioni per l’accreditamento;
d)garantisce adeguata pubblicità all’Albo e ne cura l’aggiornamento.
4. Per l’iscrizione all’albo i soggetti richiedenti devono comunque possedere e mantenere requisiti che garantiscono:
affidabilità morale per potere contrarre con le amministrazioni pubbliche;
affidabilità economico-finanziaria;
capacità logistiche organizzative e gestionali avanzate, tra cui un
modello organizzativo trasparente e adeguato alle disposizioni di cui al
D.Lgs 231/2001, la certificazione per la qualità ai sensi della
normativa vigente del sistema di gestione, l’adeguatezza e l’idoneità
dei locali, anche alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
in cui si svolge l’attività, la disponibilità di laboratori,
attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti, la
competenza professionale di docenti e formatori, l’applicazione e il
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il
personale dipendente;
adeguati tassi di efficacia e di efficienza delle attività;
esistenza di correlazioni con gli attori del sistema istituzionale e
sociale del territorio, del sistema produttivo e del mercato del lavoro
nonché del sistema scolastico ed universitario.
5.In ogni caso la
Regione a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza può
imporre alle istituzioni formative ai fini dell’accreditamento
l’assunzione di specifici obblighi integrativi di quelle normativamente
previsti , attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, al
fine di responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di
determinati comportamenti illeciti.
6. Gli obblighi di cui al comma 5
devono essere idonei allo scopo e in armonia con i principi di lealtà,
buona fede e correttezza.
7.L’accreditamento delle istituzioni
formative è subordinato alla ricorrenza per tutte le figure che
nell’ambito dell’impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate
dall’art. 85 del D. Lgs. n.159/2011 delle circostanze prescritte per il
rilascio dell’informazione antimafia liberatoria e in particolare :
a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ;
b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio
di fattispecie elencate dall’art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del
medesimo D. Lgs. n. 159/2011.
8.Il Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
revoca l’accreditamento alle istituzioni formative , oltre che nelle
ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. in ogni altro caso di
riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che
ne avevano determinato la concessione nonché nelle ipotesi di gravi
irregolarità nella gestione delle risorse assegnate segnalate dagli anti
di cui all’articolo 5.
9.La valutazione delle attività delle istituzioni formative ai sensi della presente legge rileva ai fini dell’accreditamento.
Art. 21 (Attuazione degli interventi formativi)
1. La Regione finanzia gli interventi formativi di cui agli articoli 14
e 15 della presente legge nonché la formazione in apprendistato
prioritariamente attraverso l’erogazione di voucher formativi agli
utenti che ne fanno direttamente richiesta in risposta a specifici
avvisi pubblici.
2. L’erogazione del voucher è subordinata
all’effettiva frequenza del percorso formativo da parte dell’utente e le
procedure di richiesta, rendicontazione ed erogazione dei voucher sono
definite nell’ambito dei singoli Avvisi e di apposite Linee guida
adottate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale
del’Istruzione e della formazione professionale per la gestione e
rendicontazione.
L’ammontare del voucher è commisurato al numero di
ore formative effettivamente fruite dall’utente ed è stabilito, in
sede di singolo avviso, sulla base di parametri di costo unitari.
Al
fine di innalzare la qualità dell’offerta formativa e accrescere le
possibilità occupazionali dei soggetti destinatari gli interventi
formativi di cui all’ articoli 14 della presente legge devono essere
erogati da apposite reti costituite per l’attuazione degli specifici
interventi da un’istituzione formativa accreditata collegata con una
istituzione scolastica o universitaria e almeno due imprese della
filiera produttiva di riferimento.
Gli interventi di cui
all’articolo 15 della presente legge sono erogati da apposite reti di
formazione continua costituite da raggruppamenti di imprese settoriali,
aventi caratteristiche economico-produttive affini, e da istituzioni
scolastiche, università o istituzioni formative accreditate per la
formazione continua.
Art.22 (Catalogo dell’offerta formativa)
1.La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali
destinatari e gli operatori del sistema regionale della Istruzione e
della Formazione Professionale le informazioni relative ai percorsi
formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale,
istituisce il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa (COF).
2.L’organizzazione, l’implementazione e le modalità di funzionamento del
COF sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale.
Art. 23 (Sistema di certificazione)
La Regione ,
in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali , al fine di
garantire il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro,
assicurare la trasparenza delle competenze acquisite e agevolarne la
spendibilità in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, istituisce il sistema regionale di
validazione e certificazione delle competenze.
La Regione attraverso
il sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze
procede, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle
prestazioni e agli standard minimi nazionali, al riconoscimento delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in
caso di interruzione del percorso formativo non formali e informali.
Sono oggetto di validazione e certificazione le competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali e informali il cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove, definite nel
rispetto delle linee guida nazionali.
In ogni caso le competenze,ai
fini della validazione o certificazione devono essere riferite alle
qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale
e regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo
delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero
totale di competenze costituenti l’intera qualificazione.
Sono
oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a
qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali che
costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione
delle competenze nel territorio regionale, attraverso la progressiva
standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli di
istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali.
La
Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione
professionale, adotta specifiche linee guida al fine di definire i
criteri le procedure e le modalità per il riconoscimento la validazione
e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali
informali e non formali.
La Regione, al fine di garantire il mutuo
riconoscimento su tutto il territorio nazionale delle competenze,
raccorda il sistema di validazione e certificazione regionale con le
disposizioni normative statali e comunitarie, nonché con le disposizioni
del sistema scolastico ed universitario.
Articolo 24 (Libretto formativo)
La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino nel quale
vengono registrate le competenze acquisite dalla persona durante l’arco
della vita nei percorsi formativi del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale nonché le competenze acquisite in contesti
informali e non formali purché riconosciute e certificate.
Il
libretto formativo registra il curriculum dell’allievo, la carriera
scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale
frequentati, le caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro, dei
tirocini e le qualifiche ottenute,nonché in esso possono essere iscritti
anche gli attestati di frequenza relativi ai percorsi dell’educazione
non formale, le competenze e i crediti formativi comunque acquisiti e
documentati compresa la formazione in apprendistato.
La Giunta
regionale su proposta dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione
professionale, definisce le caratteristiche del libretto formativo, in
conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione,
nonché le modalità per il rilascio.
Il libretto formativo, sulla
base del modello stabilito dalla Regione, è inserito nella scheda
professionale, di cui all’articolo 5 del DPR n. 442/2000 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 25 (Valutazione, monitoraggio del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale è oggetto
di monitoraggio da parte dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e
della formazione professionale al fine di valutarne la qualità,
l’efficacia e l’efficienza delle azioni.
L’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della formazione professionale nell’attività di
valutazione e monitoraggio, svolta nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche e formative, dovrà verificare gli effetti delle
politiche regionali di istruzione e formazione professionale,
l’efficacia dei risultati raggiunti dalle istituzioni scolastiche e
formative, gli impatti formativi, professionali, occupazionali e sociali
delle loro azioni nonché la qualità delle realizzazioni.
L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale
per le finalità di cui al presente articolo potrà avvalersi della
collaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI),
dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (INDIRE).
L’ Assessorato regionale dell’Istruzione e della
formazione professionale a conclusione delle attività di cui al
presente articolo redige apposito rapporto di monitoraggio che dovrà
essere allegato al Piano regionale Integrato dell’Istruzione e della
Formazione professionale.
Art.26 (Norme sul personale delle istituzioni formative)
1. Sono istituite all’interno dell’Albo di cui all’articolo 14 della
legge regionale 24/76 due sezioni autonome e separate ricomprendenti
nella prima il personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di
formazione iniziale e nella seconda il personale utilizzato nell’ambito
dei percorsi di formazione continua e permanente.
2.L’Albo di cui al
comma 1 è aggiornato annualmente secondo le modalità stabilite con
apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della
formazione professionale.
3. Il personale attualmente in servizio
presso le istituzioni formative accreditate iscritto all’Albo di cui
all’articolo 14 della legge regionale 24/76 è inserito in un ruolo
speciale ad esaurimento dello stesso e da esso dovranno attingere
prioritariamente le istituzioni formative accreditate per
l’espletamento delle attività formative di cui alla presente.
Art. 27 (Norme di razionalizzazione del sistema formativo)
1. Le istituzioni formative destinatarie di risorse pubbliche per
l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle ipotesi
di approviggionamento di servizi e forniture devono utilizzare i
parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con
quelli oggetto della convenzione di cui all’articolo 26 comma 3 della
legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni o, in assenza,
sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di
indagine di mercato adeguatamente documentata e devono altresì
rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità secondo le modalità determinate nei singoli avvisi.
Art. 28. (Il sistema regionale dell’apprendistato)
1.La Regione Siciliana promuove l’utilizzo dell’apprendistato quale
strumento principale per la qualificazione iniziale e l’inserimento
lavorativo dei giovani.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la
Regione adotta un modello unitario di intervento finalizzato a
valorizzare il ruolo delle imprese e a coinvolgere direttamente le
scuole e le università utilizzando, in maniera coordinata, le risorse di
livello comunitario, nazionale e regionale disponibili.
3. La Regione in particolare, promuove e disciplina l’offerta formativa pubblica per:
l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
l’apprendistato in alta formazione e ricerca;
l’apprendistato per i lavoratori in mobilità.
4.La Regione nell’ambito dei diversi livelli dell’apprendistato:
regolamenta i profili formativi;
disciplina l’offerta formativa pubblica;
programma l’utilizzo delle risorse pubbliche per il finanziamento dell’offerta formativa;
provvede alla organizzazione di strumenti e procedure per la tracciabilità delle risorse disponibili;
disciplina le modalità di certificazione delle competenze;
facilita e promuove l’utilizzo del Libretto formativo del cittadino
quale principale strumento di registrazione della formazione;
definisce, con il concorso delle associazioni di categoria dei datori di
lavoro, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
favorisce il concorso delle parti sociali nella fase di analisi dei
fabbisogni formativi e di costruzione del Piano Annuale
sull’Apprendistato di cui al successivo articolo;
promuove adeguate iniziative di divulgazione e supporto per i diversi livelli di apprendistato;
incoraggia l’assunzione e/o il mantenimento in forza dell’apprendista
presso l’impresa al termine del periodo formativo anche attraverso
specifici incentivi.
5.A supporto del sistema regionale
dell’apprendistato la Regione assicura l’implementazione e lo sviluppo
del Catalogo dell’Offerta Formativa in Apprendistato (COFAP) anche
attraverso l’organizzazione, da parte delle strutture competenti, di
apposite sezioni dedicate, per ciascun livello, alla raccolta, al
trattamento e alla tracciabilità delle informazioni relative ad
apprendisti, imprese, percorsi formativi, canali finanziari, in
particolare la tracciabilità delle informazioni riguardanti le risorse
finanziarie, la loro disponibilità e la frequenza dei percorsi formativi
da parte degli apprendisti.
Art. 29 (Formazione in Apprendistato)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo il
sistema regionale dell’Apprendistato promuove la costituzione di
un’offerta formativa:
a. finalizzata a favorire l’occupabilità e connessa ai fabbisogni formativi del sistema produttivo regionale;
b. erogata da soggetti accreditati del sistema formativo regionale,
delle Università e degli istituti scolastici, in relazione alle diverse
tipologie di apprendistato;
c. organizzata attraverso il Catalogo
regionale dell’Offerta Formativa per l’Apprendistato – COFAP di cui al
precedente art. 28, strumento di selezione e organizzazione dell’offerta
formativa pubblica per ciascun livello di apprendistato;
d. finanziata dalla Regione sulla base delle risorse disponibili, di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
2.I percorsi formativi costituenti l’offerta formativa pubblica regionale per l’Apprendistato:
a) sono finalizzati allo sviluppo di competenze e possono consentire
l’acquisizione di un titolo di studio, un titolo professionale o la
certificazione di competenze;
b) hanno durata, variabile in
relazione alle diverse tipologie di apprendistato, coerente con le
prescrizioni contenute all’interno degli appositi accordi di
regolamentazione;
c) sono registrati sul Libretto formativo di cui all’articolo 24.
Art. 30 Norme transitorie
1.Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sino al 31 dicembre 2015 sono esercitate dalla Regione.
2. Ai fini della redazione del Piano Regionale Integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale per l’annualità
formativa 2015 gli adempimenti di cui all’articolo 18 rientranti nelle
competenze dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane
sono esercitate dalle Province regionali.
Art. 31 Abrogazione di norme
1. La legge regionale n.24/76 ad esclusione dell’articolo 14 è abrogata.
2. Sono altresì abrogate e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.
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