REGIONE SICILIA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 23-12-2002 Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit Fonte: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 59 del 27 dicembre 2002 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 39 Attività formative 1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla realizzazione del piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.
3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa. 4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati. 5. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE Palermo 17 febbraio 2003 CIRCOLARE N. 01/03/FP - GURS n.11 del 07/03/2003 OGGETTO: Direttive per la gestione del P.R.O.F - Piano Regionale dell’Offerta Formativa - ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2003. Modalità di applicazione dell’art.39 della L.r. 23.12.2002, n.23 ... la Regione Siciliana è tenuta ad assicurare la copertura integrale dei costi del personale dipendente degli Enti gestori delle attività formative di cui alla legge regionale 24/1976, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, a tal fine, accenderanno apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa (comma 3);
Ma la norma seguente è stata abrogata?
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LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 23-12-2002
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit
Fonte: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 59 del 27 dicembre 2002
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 39
Attività formative
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla realizzazione del piano per la formazione
professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed
integrazioni si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.
3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa.
4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati.
5. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Palermo 17 febbraio 2003
CIRCOLARE N. 01/03/FP - GURS n.11 del 07/03/2003
OGGETTO: Direttive per la gestione del P.R.O.F - Piano Regionale dell’Offerta Formativa - ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’anno 2003. Modalità di applicazione dell’art.39 della L.r. 23.12.2002, n.23
... la Regione Siciliana è tenuta ad assicurare la copertura integrale dei costi del personale dipendente degli Enti gestori delle attività formative di cui alla legge regionale 24/1976, e successive modifiche ed integrazioni, i quali,
a tal fine, accenderanno apposito conto da utilizzare esclusivamente per
tale voce di spesa (comma 3);