Art. 1 (Finalità e principi)
1.
La Regione
con la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e
dallo Statuto regionale, delle disposizioni comunitarie, dei principi
fondamentali e delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, istituisce e disciplina il sistema regionale di istruzione
e formazione professionale .
2.
Il sistema regionale di istruzione e
formazione professionale si fonda sui valori del pluralismo e della solidarietà
sociale, e tende alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile nel
rispetto dell’autonomia regionale nelle sue specificità.
3.
La Regione
informa le proprie politiche in materia di istruzione e formazione
professionale ai principi di centralità della persona alla sua libertà di
scelta, alla primaria funzione educativa della famiglia, ai principi della
libertà di insegnamento, del pluralismo, della pari opportunità di accesso ai
percorsi.
4.
La Regione,
nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale,
promuove interventi integrati qualitativamente e quantitativamente
adeguati volti ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e il
soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, la
crescita e lo sviluppo delle competenze di base e tecnico-professionali
delle persone, nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno, il sostegno per il successo scolastico
e formativo anche prevenendo e contrastando la dispersione scolastica,
per agevolarne l'inserimento e la permanenza attiva nella vita sociale e
nel mondo del lavoro e delle professioni a livello europeo, nazionale e locale.
5.
Le politiche regionali in materia di
istruzione e formazione professionale tenuto conto delle necessita' dei sistemi
produttivi e dei territori contribuiscono a sviluppare le attitudini personali
dei cittadini , delle loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione
e auto-orientamento, dell’acquisizione di strumenti culturali e metodologici di
apprendimento anche per accrescere l’autonoma capacità critica e il senso di
responsabilità personale e sociale.
6. La Regione favorisce la
flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte
organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e
scolastiche.
Art. 2 (Oggetto e ambito di
applicazione)
1.
Gli interventi della Regione nel sistema
regionale di istruzione e formazione professionale tendono a sostenere e
innalzare il livello di istruzione della popolazione regionale fin
dalla prima infanzia, a contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo, ad
elevare i livelli di qualità degli apprendimenti, a promuovere le eccellenze,
ad assicurare il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, a costruire
strumenti per la qualificazione e la riconversione professionale per coloro che
vi sono già inseriti o che ne sono stati espulsi.
2.
La Regione
agevola, attraverso l’attivazione di specifici percorsi formativi,
l'inserimento nel sistema regionale di istruzione e formazione
professionale delle persone a rischio di marginalità, con
disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e a rischio di
esclusione, dei soggetti disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione
e formazione (NEET) nonché dei cittadini stranieri o apolidi per favorire la
piena realizzazione dell'autonomia personale, l'integrazione sociale,
l'inserimento professionale nel mondo produttivo, promuovendo strumenti per la
rimozione degli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
3.
La Regione
sostiene azioni di accompagnamento per agevolare i passaggi reciproci tra
il sistema dell’istruzione ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di
attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e ogni altra
opportunità conforme alla normativa vigente.
4.
La Regione, al
fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il soddisfacimento
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, riconosce e
sostiene l'attività sussidiaria, integrativa e complementare svolta dagli
istituti professionali statali.
5.La Regione, al fine di qualificare
i percorsi formativi delle giovani generazioni, orientare le scelte formative
ai fabbisogni del tessuto produttivo, ridurre i tempi d’ingresso nel mercato
del lavoro e creare occupazione stimolando il sistema economico promuove,
tra l'altro:
a)
lo sviluppo e il rafforzamento delle
partnership tra aziende e istituzioni scolastiche e formative;
b)
l’attivazione di tirocini formativi;
c)
la costruzione di percorsi formativi in
alternanza scuola/lavoro;
d)
il rafforzamento delle attività di orientamento
e di placement presso le istituzioni scolastiche e le Università;
e)
l’attivazione di percorsi di
apprendistato;
5.
La Regione
incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della
competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese,
anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata,
favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni tra le Università e
gli organismi di ricerca nazionali ed internazionali, le camere di commercio,
le imprese, singole o associate.
6.
La Regione
promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la
qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
7.
La Regione
valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica,
fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in
ambito scolastico ed extra scolastico.
Art. 3 (Collaborazione istituzionale e
concertazione sociale)
1. La Regione favorisce il
metodo della concertazione quale strumento strategico per il governo del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
2.La Regione al fine
di rafforzare la competitività del sistema economico regionale e sostenere
l’accesso alle opportunità occupazionali dei cittadini siciliani, individua la
costituzione di reti o di altri accordi di collaborazione di natura
territoriale, settoriale o per specifici programmi, tra università,
istituzioni scolastiche e formative e soggetti privati del sistema
produttivo regionale quale prioritaria modalità organizzativa per
l’erogazione dei servizi formativi sul territorio regionale.
3. La Regione al fine di
accrescere l'efficienza del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale collabora con le articolazioni territoriali del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche attraverso specifici
accordi e intese.
4. La Regione promuove la
costituzione di accordi di rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni
formative autorizzate o accreditate nel sistema regionale di istruzione e
formazione professionale per la migliore utilizzazione delle risorse,
l’efficace raggiungimento delle proprie finalità, il contenimento dei costi.
Art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione nell’ambito del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale svolge le seguenti funzioni:
a)programmazione,
indirizzo, coordinamento vigilanza e controllo dell'offerta formativa per
valutare gli effetti delle politiche e verificare il raggiungimento dei
risultati previsti;
b)determinazione
dell’offerta formativa complessiva sul territorio regionale degli obiettivi
formativi e dei fabbisogni professionali del sistema produttivo regionale
desunti anche dai dati statistici rilevati dai sistemi informativi gestiti da
Censis, Istat, Camere di Commercio con stanziamento delle relative risorse
pubbliche per i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale attraverso il Piano regionale Integrato dell’istruzione e della
formazione professionale;
c)definizione, con decreto
dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale
su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'Istruzione e della formazione professionale, dei criteri generali
per l’accreditamento delle istituzioni formative nel sistema regionale di
istruzione e formazione professionale nonché dei relativi requisiti di accesso
e delle modalità;
d)definizione, con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’istruzione e della formazione professionale delle
linee guida per la realizzazione dei percorsi di formazione iniziale;
e) approvazione, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, del Repertorio regionale dei profili professionali;
f)definizione, con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’Istruzione e della formazione professionale, delle linee guida per
l’individuazione,la validazione e la certificazione delle competenze acquisite
nei diversi contesti;
g) istituzione con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’istruzione e della formazione professionale del repertorio regionale delle
qualificazioni istituito nel rispetto dei repertori codificati a
livello nazionale;
h)organizzazione diretta
degli interventi formativi di valenza o interesse regionale tra cui la
formazione iniziale e l’alta formazione nonché gestione dei procedimenti
amministrativi finalizzati all'attuazione degli stessi e vigilanza
tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività;
i)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale del sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche e formative;
l) definizione con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’istruzione
e della formazione professionale, delle caratteristiche del libretto formativo,
in conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché delle
modalità per il rilascio;
m) gestione dell'Albo di cui
all'articolo 14 della legge regionale 24/76 e definizione, con apposito decreto
dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale,
delle modalità per l' iscrizione, la cancellazione e la tenuta dello stesso;
n) promozione e disciplina
dell’offerta formativa pubblica per le diverse tipologie di apprendistato di
cui agli articoli 28 e 29 della presente legge;
o) promozione di accordi tra
le istituzioni scolastiche ed universitarie, le istituzioni formative
accreditate e
il sistema delle imprese per la
realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale anche per iniziative di formazione superiore o di
poli formativi.
Art. 5 (Funzioni dei Liberi consorzi
comunali e delle città metropolitane)
1.
I liberi consorzi comunali e le citta’
metropolitane nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale svolgono, nei territori di competenza, le funzioni relative alle
attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione
professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale.
2.
I liberi consorzi comunali e le citta’
metropolitane in particolare:
a)concorrono, con la Regione, all'elaborazione
del Piano regionale
Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
b) approvano, in coerenza
con gli atti della programmazione regionale di cui all’articolo 18
il Piano Operativo territoriale dell’Istruzione e della Formazione
professionale;
c)organizzano e gestiscono
nell’ambito del territorio di competenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità gli
interventi di cui al Piano regionale Integrato dell’istruzione e della
formazione professionale, non
riservati alla competenza diretta della Regione;
d)gestiscono
i procedimenti amministrativi finalizzati all'attuazione degli interventi
formativi di competenza ed esercitano la vigilanza tecnico-didattica e
amministrativa contabile delle attività
comprendente la verifica del corretto utilizzo da parte delle singole
istituzioni formative delle risorse finanziarie
pubbliche assegnate e il regolare
svolgimento e la corretta gestione finanziaria delle azioni;
e) forniscono alla Regione
tutte le informazioni e i dati rilevati nell’esercizio delle attività di
competenza utili per l’espletamento delle funzioni di vigilanza,
monitoraggio e controllo nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori
nei confronti delle istituzioni formative accreditate;
Art.
6(Scuole dell’infanzia)
1.
La Regione riconosce la
funzione sociale delle scuole dell’infanzia, di durata triennale, e ne
sostiene l’attività mediante la concessione di contributi per il funzionamento
e la gestione integrativi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni
normative statali, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2.
Il Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto
determina le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai
contributi, da parte delle scuole dell'infanzia statali e non statali, che sono
ripartiti nel rispetto dei criteri definiti dalle disposizioni statali
Art. 7 (Servizi educativi per la prima
infanzia)
1.
La Regione
promuove e incentiva i servizi educativi per la prima infanzia volti ad
assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità
cognitive, affettive e sociali dei bambini nel rispetto della libertà di scelta
della famiglia.
2.
I servizi educativi di cui al comma 1
sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.
3.
I comuni,al fine di assicurare l'offerta
formativa riservata alla scuola dell'infanzia, possono
stipulare apposite convenzioni con le istituzioni educative e
con le associazioni di categoria riconosciute a
livello nazionale.
Art 8(Sezioni primavera)
1.
La Regione,
nell’ambito della scuola dell’infanzia, sostiene, d’intesa con le
articolazioni territoriali del MIUR e con il concorso dei comuni, progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolti a bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi, attuati e gestiti, nel rispetto delle
disposizioni statali, con priorità per iniziative sperimentali improntate
a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di età.
2.
L' Assessorato regionale
dell'istruzione e della formazione professionale di intesa con le
articolazioni territoriali del MIUR definisce annualmente la rete
territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al comma 1.
3.
L' Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale e le articolazioni territoriali del MIUR
, concorrono, mediante iniziative congiunte, a potenziare e articolare un
sistema di controllo e vigilanza dei servizi di cui al comma 1 al fine di
misurare l'incidenza delle ricadute delle iniziative educative su scala
territoriale.
Art.9 (Orientamento
scolastico e professionale)
1.La Regione al fine di
favorire l'inserimento o il reinserimento di ogni persona, anche in
condizione di svantaggio, nei percorsi di istruzione e formazione e/o nel
mercato del lavoro, tenuto conto delle attitudini e delle aspirazioni individuali di
ciascuno, riconosce il diritto all'orientamento scolastico e professionale quale strumento di valorizzazione delle competenze e
di supporto alle persone nella formulazione ed attuazione consapevole
delle proprie scelte formative e professionali.
2.La Regione riconosce e
valorizza il ruolo dei servizi di placement, orientamento e intermediazione
offerti dai sistemi scolastici e universitari, che risultino autorizzati
all’intermediazione ai sensi dell’art.6 D.Lgs.276/2003 e impegnati in attività
di accoglienza, orientamento e mediazione al lavoro.
3.
Le attività di cui al comma 2 sono indirizzate alla promozione di dispositivi e
misure di politica attiva del lavoro ed alla qualificazione dei servizi di
intermediazione, in favore di giovani in uscita da percorsi di istruzione
secondaria e di alta formazione.
Art. 10 (Articolazione
dell’offerta formativa regionale)
1. Il
sistema regionale di istruzione e formazione professionale si sviluppa
in:
a) percorsi di formazione
iniziale volti ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e
il soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
professionale;
b) percorsi di formazione
superiore, tecnica e non accademica successivi al secondo ciclo, nonchè di alta
formazione post laurea;
c) formazione per tutto
l’arco della vita nelle modalità continua e permanente;
d) formazione per
soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, in condizione di
emarginazione o disagio e a rischio di esclusione sociale.
Art. 11 (Formazione Iniziale)
1.I percorsi della
formazione iniziale finalizzata sono articolati in:
a)
percorsi formativi di secondo ciclo di durata triennale che si concludono con
il rilascio di un attestato di qualifica non inferiore al terzo
livello europeo;
b)
percorsi formativi di secondo ciclo di durata quadriennale, in prosecuzione dei
percorsi di cui al punto a), si concludono con il rilascio di un diploma
professionale corrispondente al quarto livello europeo;
c)
percorsi formativi annuali per l’accesso all’esame di Stato di cui al D.M. n. 4
del 18 gennaio 2011 per gli studenti che hanno acquisito il titolo di cui al
punto b;
d)
percorsi formativi destrutturati, accertato il bisogno formativo, almeno
biennali, finalizzati al recupero dei soggetti drop-out e al conseguimento di
una qualifica professionale di cui al repertorio regionale;
2.La Regione, con
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’Istruzione e della formazione professionale, per l’attuazione dei percorsi
di formazione iniziale adotta specifiche linee guida.
3.La Regione attraverso le
linee guida di cui al comma 2 definisce, nel rispetto della normativa
nazionale, la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi
formativi, anche integrati e destrutturati, nell'ambito delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, tenendo
conto delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello
nazionale e locale, delle specifiche esigenze educative e formative del
territorio e delle vocazioni territoriali; inoltre le linee guida individuano,
nel rispetto della disciplina nazionale in materia e dei livelli essenziali
delle prestazioni, i requisiti di accesso, gli standard formativi, anche sotto
il profilo qualitativo, i criteri di certificazione dei crediti formativi,
delle qualifiche e dei diplomi rilasciati, le procedure e le modalità di
certificazione dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i profili
formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse
aree, figure e profili professionali dei percorsi, le modalità di monitoraggio,
valutazione e certificazione dell’efficacia dei risultati raggiunti.
4. I percorsi formativi di
cui al comma 1, per assicurare il successo formativo di ogni studente
sono progettati dalle istituzioni formative, appositamente
autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi
nell’ambito della formazione iniziale, nel rispetto delle linee guida
regionali e attuati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP).
5. I percorsi di cui al
comma 1 lettera a) sono articolati in un primo Biennio a carattere orientativo
coerentemente con quanto disposto dal D.M. 139 del 22.08.2007, seguito da un
terzo anno finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica
relativo al profilo professionale scelto.
6. I percorsi di cui al
comma 1 lettera a) possono essere completati con un quarto anno per
l’acquisizione di un diploma di tecnico professionale che costituisce titolo
per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
7.I diplomi conseguiti al
termine dei percorsi di cui al comma 1 lettera b) consentono di sostenere
l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza
dell’ apposito corso annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma.
8.I percorsi di cui al comma
1 lettera d) garantiscono un approccio personalizzato ed individualizzato, con
una metodologia che valorizza l’apprendimento informale e non formale.
9.Le istituzioni formative
autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi
nell’ambito della formazione iniziale, possono prevedere interventi
personalizzati nell’ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli
apprendimenti (LARSA)
10.Le istituzioni formative
autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi
nell’ambito della formazione iniziale, al fine di favorire il
raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti favoriscono il
passaggio reciproco dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e
formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di
accompagnamento, nel rispetto dei relativi ordinamenti.
11. La Regione, anche sulla base
di intese con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, promuove accordi, anche pluriennali, tra le
istituzioni formative per la organizzazione di percorsi formativi flessibili
personalizzati, comprendenti stage professionalizzanti, percorsi di
apprendistato e di alternanza scuola – lavoro, nelle sue diverse modalità
e forme di inserimento.
12.
Nell’ambito dei percorsi di cui al
presente articolo ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative
di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a
durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che
compongono il profilo.
13.
Con decreto del Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, tenuto
conto delle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo, viene approvato il
“Repertorio regionale dei profili professionali” costituito da di figure
professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale.
14.
Il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della
formazione professionale aggiorna periodicamente il Repertorio di cui al
comma 13 tenuto conto degli specifici profili introdotti a livello nazionale.
Art. 12 (I Poli formativi)
1. La Regione, allo scopo di
migliorare la qualità dell'offerta formativa tecnica e professionale espressa
dal sistema delle imprese, e favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani nonchè la competitività e l'innovazione delle filiere produttive
territoriali istituisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Poli formativi tecnico professionali di filiera.
2. I poli di cui al comma
precedente, quale modalità organizzativa sul territorio costituita attraverso
accordi di rete da almeno due istituti tecnici e/o professionali
collegati con una istituzione formativa accreditata e almeno due imprese
della filiera produttiva di riferimento, assicurano sistematicità e continuità
nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro
regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati
come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale, tenuto conto
della vocazione produttiva dei territori.
3.I poli offrono
percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante individuata
fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e
permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un
attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.
Art. 13 (Formazione superiore e alta
formazione)
1.La Regione
sostiene i processi di integrazione,
promozione e miglioramento dell'istruzione superiore, post-
diploma e post-laurea, al fine di sostenere e sviluppare la
cultura tecnica e scientifica delle persone, accrescere le loro capacità
professionali e le competenze specialistiche, agevolare
e migliorare l'accesso e l'integrazione nel
mercato del lavoro, di perfezionare e
sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità
professionale.
2. Per le finalità di cui al
comma 2 la Regione
alla costituzione di un'offerta formativa rispondente
ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta
qualificazione allo scopo di accrescere la competitività
dell'economia siciliana, tenendo conto degli
esiti sull'analisi dei fabbisogni formativi,
finalizzata all'individuazione
delle professionalità necessarie sul mercato del lavoro.
3.La Regione programma
percorsi di Istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) ovvero
percorsi integrati di qualificazione professionale tra
scuola, università, istituzioni formative accreditate
dalla Regione e mondo del lavoro, rivolto a giovani e adulti
diplomati e non, per rispondere alla
domanda di figure professionali tecniche di livello
medio-alto, in connessione con le dinamiche
occupazionali e lo sviluppo economico
regionale, dando priorità a profili ad alto
assorbimento occupazionale inseriti nei settori produttivi
di interesse strategico nelle politiche di sviluppo
regionale e locale interessati da
profonde trasformazioni tecnologiche e
professionali.
4. I percorsi di cui al
comma 3 sono realizzati, tenuto conto delle rispettive finalità, dalla
rete regionale degli ITS e dei Poli di cui all'articolo 12 anche in
collaborazione con le università e le imprese.
5. La Regione, per consentire il
miglioramento delle competenze linguistiche e tecnico professionali attiva
borse di studio per stage e tirocini, in Italia ed all’estero, riservate ai
giovani che frequentano percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione
tecnica e professionale e una qualifica professionale.
6.La Regione, al fine
di sostenere un'offerta adeguata di formazione
superiore e universitaria, sostiene e promuove progetti di
master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca e/o
corsi di specializzazione post-laurea da tenersi
presso le sedi operative
organizzate nel territorio
regionale, con peculiarità di forte
caratterizzazione professionalizzante nei settori di rilevanza
strategica per lo sviluppo socio-economico del territorio.
7. La Regione al fine di
promuovere la ricerca e la innovazione e rafforzare e innalzare la qualità del
sistema economico regionale favorisce la creazione di reti tra università,
centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, camere di
commercio, nonché riconosce specifici incentivi prioritariamente a favore di
laureati e/o dottorandi.
8. In particolare, per le finalità di cui al comma
precedente la Regione
riconosce borse di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca
applicata o di trasferimento tecnologico o di ricerca e sviluppo precompetitivo
e di innovazione da condurre d’intesa tra Università/ centri di ricerca e
imprese, contributi per favorire il rientro di lavoratori siciliani altamente
qualificati residenti all’estero da almeno 5 anni in posizione di occupato
presso organismi di ricerca e/o formazione, nonché finanzia percorsi in realtà
produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia finalizzati a favorire
l’ingresso dei dottori di ricerca e/o dottorandi nel mondo produttivo, dei
servizi e delle professioni.
Art.14 (Formazione permanente)
1.La Regione favorisce la
realizzazione di un sistema per dare effettività al diritto delle persone alla
formazione lungo tutto l’arco della vita, indipendentemente dalla loro
condizione lavorativa, quale strumento fondamentale per agevolarne
l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi della modernità e per un
adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita
sociale e lavorativa al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il
rientro nel mondo del lavoro.
2.I percorsi formativi di
cui al presente articolo si articolano in periodi di formazione in aula e
in periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro e sono progettati e attuati
dalle istituzioni formative accreditate sulla base di specifici
accordi con una istituzione scolastica o universitaria e
almeno due imprese. periodi di apprendimento.
Art. 15 (Formazione continua)
1.La Regione sostiene la
crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma
di rapporto contrattuale e dei lavoratori autonomi, promuovendo anche
attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali interventi finalizzati a
rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o
l'aggiornamento di quelle possedute adeguandole a quelle richieste dai processi
produttivi e organizzativi.
2- La Regione, al fine di
accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi di cui al comma 1 alle
necessità del sistema produttivo regionale, sviluppa i percorsi
corsuali anche sulla base di progetti aziendali o interaziendali anche di
carattere individuale.
3.Gli interventi di
formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in
conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 16 (Interventi a favore di
soggetti svantaggiati)
1.
La Regione
promuove la realizzazione di interventi per favorire l'integrazione
nei percorsi formativi e l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti
svantaggiati appartenenti alle categorie di seguito individuate:
a.
persone diversamente abili,
ossia riconosciute disabili ai sensi dell’ordinamento nazionale (Legge n.
68/1999) o caratterizzate da impedimenti accertati dagli uffici competenti per
legge, che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
b.
minori
e giovani adulti, in carico agli Istituti ed ai Servizi del Dipartimento
Giustizia Minorile, sottoposti a procedimento penale, nonché di quelli in
situazioni di devianza o a rischio di devianza segnalati dai Servizi Sociali
degli enti locali o in uscita da comunità alloggio, case famiglia o altri
servizi residenziali;
c.
adulti,
in carico agli Istituti ed ai Servizi del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, sottoposti a pena detentiva o alle misure alternative alla
detenzione previste dalla legge;
d. Ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti e
tossicodipendenti presi in carico dai servizi sanitari.
2.I
percorsi formativi di cui al presente articolo, tenuto conto della prioritaria
necessità di perseguire obiettivi di inclusione sociale oltre che di carattere
formativo e occupazionale dei destinatari sono progettati e attuati dalle
istituzioni formative accreditate in partenariato con:
a.
enti istituzionali deputati all’intervento a favore dei soggetti di cui al
comma 1;
b.enti
del terzo settore con esperienza nell’ambito dei servizi socio educativi e di
inclusione socio lavorativa;
c.associazioni
di categoria e imprese.
3.La Regione inoltre
per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale, e agevolarne
l’inserimento nel mondo del lavoro nonché per valorizzare territori ad elevato
rischio di devianza sociale e con alti tassi di dispersione ed insuccesso
scolastico, promuove progetti pilota finalizzati alla
creazione di modelli di impresa sociale educativa attraverso
percorsi fortemente incentrati sulla valorizzazione dei mestieri e della
manualità.
Art. 17 (Apprendimento permanente degli
adulti)
1. La Regione,
promuove l'apprendimento permanente degli adulti per
l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione
adulta al fine di favorire il pieno sviluppo della persona
ed il suo inserimento nel contesto
socio-culturale e lavorativo del territorio di riferimento, in sintonia con gli
obiettivi fissati dall'Unione europea.
2.L'apprendimento permanente
degli adulti si connota come un sistema articolato di
percorsi formativi, caratterizzati da
didattica innovativa e motivante,
rivolto a adulti di ogni età e
condizione sociale, ed aventi per obiettivo l'acquisizione di
competenze personali di base e/o professionalizzanti
certificabili, e l'arricchimento del patrimonio formativo.
3. La Regione riconosce i
centri di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
al DPR n. 263 del 29/10/2012, quali istituzioni, articolate
territorialmente, privilegiate per poter promuovere iniziative in
favore degli adulti in genere e dei giovani adulti,
e ne sostiene la programmazione educativa e didattica.
Art. 18 (Piano regionale integrato
dell’istruzione e della formazione professionale e Piani operativi
territoriali)
1.
La Regione
programma l’offerta di istruzione e formazione territoriale
attraverso la definizione del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della
Formazione professionale (P.R.I.F.).
2.
Il Piano Regionale Integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale, di durata triennale,
individua, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione
economica regionale le linee di indirizzo per la programmazione degli
interventi formativi su base regionale in relazione alle specifiche
esigenze educative e formative emergenti nel territorio, delle vocazioni
locali di sviluppo, delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro
svolte a livello nazionale e locale.
3.
In particolare il Piano Regionale
Integrato dell’Istruzione e della formazione professionale contiene:
a)
l'analisi economica, sociale, produttiva ed occupazionale del contesto
territoriale regionale suddivisa per singoli ambiti territoriali e per settori
produttivi finalizzata a far emergere le vocazioni allo sviluppo e le criticità
che caratterizzano i suoi diversi cluster territoriali ed i settori produttivi
ritenuti anche in prospettiva, strategici per l'economia regionale;
b)
i settori economici e produttivi di
intervento;
c) le strategie e le linee
di intervento complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale;
d) gli obiettivi, le
tipologie, la durata, l'articolazione e i destinatari degli interventi
regionali dei percorsi formativi, anche integrati e destrutturati, del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale ripartiti per rami di
attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative con
l’indicazione di quelli riservati alla Regione;
e) le indicazioni per
l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione;
f) le risorse finanziarie
destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del
finanziamento;
g) gli standard
professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione
iniziale, continua e permanente;
h) le direttive generali
contenenti norme tecniche ed amministrative per orientare l'attività dei
soggetti deputati all'organizzazione e all'attuazione degli interventi.
4.Il Piano
Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale,previa
consultazione per ambito territoriale di intervento dei rappresentanti dei
Liberi consorzi comunali o delle città metropolitane deputati all’attuazione,
delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative, delle
Università, delle Camere di commercio, delle articolazioni territoriali
provinciali del MIUR è approvato,sentito il Comitato permanente di cui
all’articolo 32,dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’istruzione e della formazione professionale tenuto conto delle linee di
programmazione nazionali e comunitarie per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali, nonché dei fabbisogni formativi territoriali del sistema
produttivo regionale desunti dai dati statistici rilevati dai sistemi
informativi gestiti da Censis, Istat, Camere di Commercio.
5.Il Piano
Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è
accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle azioni
programmate nella precedente annualità e dal rapporto di valutazione ex-ante
dell’annualità di riferimento.
6.Il Piano
Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è
aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di cui al comma 4 del
presente articolo.
7. I liberi consorzi
comunali e le città metropolitane in
coerenza con le previsioni del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e
della Formazione professionale adottano annualmente con deliberazione
dell’Assemblea del libero consorzio o della Conferenza metropolitana, il
Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale
di durata triennale, con il quale individuano su base territoriale,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili:
a) le linee di indirizzo
per la programmazione degli interventi formativi;
b) i settori economici e
produttivi di intervento;
c) gli obiettivi, le
tipologie, la durata, l'articolazione e i destinatari degli interventi
formativi;
d) le risorse finanziarie
destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del
finanziamento;
e) le modalità per
l’erogazione dei voucher formativi agli utenti nonché per la
presentazione e la valutazione dei progetti formativi;
f) le norme tecniche ed
amministrative per l’attuazione del Piano nel rispetto delle direttive generali
regionali.
8. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane adeguano il Piano Operativo Territoriale
dell’Istruzione e della Formazione professionale alle modifiche apportate dalla
Regione al Piano regionale di cui al comma 1.
9. I liberi consorzi
comunali e le città metropolitane adottato il Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione
professionale lo trasmettono all’Assessorato regionale dell’istruzione e della
formazione professionale che verificatane la coerenza con le previsioni del Piano
regionale di cui al comma 1,entro trenta giorni dalla ricezione, lo approva e
assegna le risorse.
10. Nel caso in cui il
Piano Operativo Territoriale dell’Istruzione e della Formazione professionale
non risulta coerente con le previsioni del Piano regionale l’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale,entro lo stesso
termine di cui al comma precedente lo restituisce indicando le modifiche da
apportare; entro i successivi quindici giorni gli enti di cui all’articolo 5
apportate le modifiche ritrasmettono il Piano all’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il quale, entro quindici
giorni dalla ricezione, espletate con esito positivo le verifiche di
compatibilità lo approva e attribuisce le risorse diversamente non
approva il Piano e procede ai sensi dell’articolo 32 per l’adeguamento del
Piano Operativo Territoriale al Piano regionale.
Art. 19 (Istituzioni formative)
1. L’offerta formativa nel
sistema regionale di istruzione e formazione professionale è assicurata da
istituzioni formative, persone giuridiche, pubbliche, ivi comprese istituzioni
scolastiche autonome e università, o private che operano senza fini
di lucro e svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di
formazione professionale, appositamente autorizzati o accreditati dalla regione
e iscritti nell’apposito albo, di cui all'articolo 20 a erogare attività
formative nel territorio della Regione Siciliana, secondo le disposizioni di
cui alla presente legge.
2. Le istituzioni formative
erogano un servizio di interesse generale, hanno lo scopo di progettare e
realizzare interventi educativi di istruzione e formazione secondo il
fabbisogno determinato dalla Regione e godono,nei limiti di cui alla presente
legge, di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.
3. Gli istituti
professionali statali e paritari che possono fornire percorsi di qualifica, in
regime di sussidiarietà integrativa e/o complementare secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale, possono erogare servizi formativi nell’ambito
dei percorsi di formazione iniziale e non sono soggetti all’accreditamento.
4. Non necessitano di
accreditamento i datori di lavoro,
pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale
nonché le imprese presso le quali vengono realizzate attività
formative.
5. Lo status di soggetto
accreditato non è trasferibile.
Art. 20(Albo dei soggetti accreditati)
1. Le istituzioni formative
di cui all’articolo 19 per potere espletare attività nell’ambito del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale devono essere
iscritti in apposito albo regionale, suddiviso in tre macrotipologie formative,
dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di
istruzione e formazione professionale.
2. L’albo regionale è
suddiviso in tre sezioni tenuto conto delle seguenti macrotipologie formative:
a)
Formazione iniziale;
b)
Formazione superiore;
c)
Formazione continua e permanente;
3.L'iscrizione all'apposita
sezione dell’albo abilita all'erogazione dei servizi formativi per la
macrotipologia di riferimento.
4. Le istituzioni formative
che intendono iscriversi in una o più sezioni dell'albo devono presentare
apposita istanza all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale secondo le modalità stabilite dal Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale..
5. Il Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con
proprio decreto:
a) definisce, sulla
base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale i requisiti e le
modalità per l’accreditamento, anche differenziate per macrotipologia, nel
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale;
b) iscrive all’albo i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta previa verifica dei requisiti e delle
condizioni per concedere l’accreditamento;
c) controlla semestralmente
il permanere in capo alle istituzioni formative dei requisiti e
delle condizioni per l’accreditamento;
d)garantisce adeguata pubblicità
all’Albo e ne cura l’aggiornamento.
4. Per l'iscrizione all'albo
i soggetti richiedenti devono comunque possedere e mantenere
requisiti che garantiscono:
a)affidabilità morale per
potere contrarre con le amministrazioni pubbliche;
b)affidabilità economico-finanziaria;
c)capacità logistiche
organizzative e gestionali avanzate, tra cui un modello organizzativo
trasparente e adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, la
certificazione per la qualità ai sensi della normativa vigente del sistema di
gestione, l'adeguatezza e l'idoneità dei locali, anche alla normativa sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui si svolge l'attività, la
disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi
formativi offerti, la competenza professionale di docenti e formatori,
l'applicazione e il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) per il personale dipendente;
d)adeguati tassi di
efficacia e di efficienza delle attività;
e)esistenza di correlazioni
con gli attori del sistema istituzionale e sociale del territorio, del sistema
produttivo e del mercato del lavoro nonché del sistema scolastico ed
universitario.
5.In ogni caso la Regione a garanzia dei
principi di concorrenza e trasparenza può imporre alle istituzioni formative
ai fini dell’accreditamento l’assunzione di specifici obblighi integrativi
di quelle normativamente previsti , attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, al fine di responsabilizzarle
sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.
6. Gli obblighi di cui al
comma 5 devono essere idonei allo scopo e in armonia con i principi di lealtà,
buona fede e correttezza.
7.L’accreditamento delle
istituzioni formative è subordinato alla ricorrenza per tutte le figure che
nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85
del D. Lgs. n.159/2011 delle circostanze prescritte per il rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria e in particolare :
a) assenza delle cause di
decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 ;
b) assenza di tentativi di
infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art.
84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.
8.Il Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale revoca
l’accreditamento alle istituzioni formative , oltre che nelle ipotesi in cui
ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12
Aprile 2006 e s.m.i. in ogni altro caso di riscontrate difformità o
mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione nonché nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione
delle risorse assegnate segnalate dagli enti di cui all’articolo 5.
9.La valutazione delle
attività delle istituzioni formative ai sensi della presente legge rileva ai
fini dell’accreditamento.
Art. 21 (Attuazione degli interventi
formativi)
1.
Al fine di innalzare la qualità
dell’offerta formativa e accrescere le possibilità occupazionali dei soggetti
destinatari gli interventi formativi di cui all’ articoli 14 della
presente legge sono progettati ed erogati da apposite reti costituite per
l’attuazione degli specifici interventi da un’istituzione formativa accreditata
collegata con una istituzione scolastica o universitaria e almeno due
imprese.
2.Gli interventi di cui
all’articolo 15 della presente legge sono erogati da imprese
singole o associate in raggruppamenti di imprese settoriali, aventi
caratteristiche economico-produttive affini, e da istituzioni scolastiche,
università o istituzioni formative accreditate per la formazione
continua.
3.
Gli interventi formativi di cui all'articolo 16 della presente legge sono progettati e
erogati da reti territoriali costituite dai soggetti previsti dal comma 2
dello stesso articolo 16 e devono prevedere:
-
Attività
di orientamento e di progettazione formativa personalizzata;
-
Laboratori di recupero e sviluppo degli
apprendimenti;
-
Attività
di formazione professionalizzante in alternanza coerente con le esigenze del
mercato del lavoro;
-
Attività
di stage con accompagnamento educativo/formativo;
-
Attività
relative all'utilizzo delle ICT (Information and Communication Technology) per
favorire un più adeguato inserimento sociale e lavorativo;
-
Attività
di sensibilizzazione del territorio per facilitare i processi di inclusione
sociale e lavorativa.
4.Gli interventi formativi
di cui agli articoli 13, commi 5, 6 e 8, e di cui agli articoli 14 e 15
della presente legge nonché la formazione in apprendistato sono attuati
prioritariamente attraverso l’erogazione di voucher formativi agli utenti
che ne fanno direttamente richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici.
5.L’erogazione del voucher è
subordinata all’effettiva frequenza del percorso formativo da parte dell’utente
e le procedure di richiesta, rendicontazione ed erogazione dei voucher
sono definite nell’ambito dei singoli Avvisi e di apposite Linee guida adottate
con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e
della formazione professionale per la gestione e rendicontazione.
6. L’ammontare del voucher è
commisurato al numero di ore formative effettivamente fruite
dall’utente ed è stabilito, in sede di singolo avviso, sulla base di
parametri di costo unitari.
7. In ordine ai percorsi formativi di cui all’articolo
14, qualora entro 120 giorni dalla conclusione delle attività
corsuali l’utente non viene collocato al lavoro con contratto a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato o di somministrazione
superiore a sei mesi l’ammontare del voucher è riconoscibile fino alla misura
del 70 % del costo unitario di ore di formazione. 8.In ogni caso, fermo
restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 comma 2, i liberi
consorzi comunali e le città metropolitane possono organizzare gli interventi
di formazione permanente sulla base di progetti formativi, coerenti con gli
obiettivi della programmazione regionale e territoriale, predisposti dalle reti
di cui al comma 1 del presente articolo selezionate attraverso procedure a
evidenza pubblica.
9. L'attuazione
degli interventi formativi di cui al presente articolo sono soggetti ai
controlli di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) nonché a quelli previsti
dall'articolo 25.
Art.22 (Catalogo dell’offerta
formativa)
1.La Regione, al fine di
rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del
sistema regionale della Istruzione e della Formazione Professionale le
informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche
sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’Offerta
Formativa (COF).
2.L’organizzazione,
l’implementazione e le modalità di funzionamento del COF sono stabilite con
deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Art. 23 (Sistema di
certificazione)
1
La Regione
, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali , al
fine di garantire il riconoscimento del patrimonio culturale e
professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di
lavoro, assicurare la trasparenza delle competenze acquisite e agevolarne
la spendibilità in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, istituisce il sistema regionale di validazione e
certificazione delle competenze.
2
La Regione
attraverso il sistema regionale di validazione e certificazione delle
competenze procede, in base alle norme generali, ai livelli essenziali
delle prestazioni e agli standard minimi nazionali, al
riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in
contesti formali, anche in caso di interruzione del
percorso formativo, non formali e informali.
3
La Regione
valida e certifica le competenze acquisite dalla persona in contesti formali,
non formali e informali il cui possesso risulti comprovabile attraverso
riscontri e prove, definite nel rispetto delle linee guida nazionali.
4
In ogni caso le competenze,ai fini della
validazione o certificazione devono essere riferite alle
qualificazioni ricomprese nel repertorio regionale delle qualificazioni
istituito, nel rispetto dei repertori codificati a livello
nazionale con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale
secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle
qualificazioni.
5
La Regione, con
la deliberazione di cui al comma 4 definisce altresì i criteri le
procedure e le modalità per il riconoscimento la validazione e la
certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti.
6
La Regione, al fine di
garantire il mutuo riconoscimento su tutto il territorio nazionale delle
competenze, raccorda il sistema di validazione e certificazione regionale
con le disposizioni normative statali e comunitarie, nonché con le disposizioni
del sistema scolastico ed universitario.
Articolo 24 (Libretto formativo)
1.
La Regione
istituisce il libretto formativo del cittadino nel quale vengono registrate le
competenze acquisite dalla persona durante l'arco della vita nei percorsi
formativi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
nonché le competenze
acquisite in contesti informali e non formali purché riconosciute e
certificate.
2.
Il
libretto formativo registra il curriculum dell’allievo, la carriera scolastica
e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le
caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro, dei tirocini e le qualifiche
ottenute,nonché in esso possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza relativi ai percorsi dell’educazione non formale, le competenze e i
crediti formativi comunque acquisiti e documentati compresa la formazione in
apprendistato.
3.
La Giunta
regionale su proposta dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione
professionale, definisce le caratteristiche del libretto formativo, in
conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché le
modalità per il rilascio.
4.
Il libretto formativo, sulla base del
modello stabilito dalla Regione, è inserito nella scheda professionale, di cui
all’articolo 5 del DPR n. 442/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25 (Valutazione, monitoraggio del
sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
1.
Il sistema regionale di istruzione e
formazione professionale è oggetto di monitoraggio da parte
dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale al
fine di valutarne la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle azioni.
2.
L’Assessorato regionale dell’Istruzione
e della formazione professionale nell’attività di valutazione e monitoraggio,
svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative,
dovrà verificare gli effetti delle politiche regionali di istruzione e formazione
professionale, l’efficacia dei
risultati raggiunti dalle
istituzioni scolastiche e formative, gli impatti formativi, professionali,
occupazionali e sociali delle loro azioni nonché la qualità delle
realizzazioni.
3.
L’Assessorato regionale dell’Istruzione
e della formazione professionale per le finalità di cui al presente
articolo si avvale del supporto del Vomitato regionale permanente di cui
all’articolo 32 nonché della collaborazione dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL), dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
4.
L’ Assessorato regionale dell’Istruzione
e della formazione professionale a conclusione delle attività di cui al
presente articolo redige apposito rapporto di monitoraggio che dovrà
essere allegato al Piano regionale Integrato dell’Istruzione e della
Formazione professionale.
Art.26 (Norme sul personale delle
istituzioni formative)
1. Sono istituite
all'interno dell'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76 due
sezioni autonome e separate ricomprendenti la prima il personale
utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale, la seconda il
personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione continua e
permanente, distinti per profilo professionale.
2.L’Albo di cui al comma 1 è
aggiornato annualmente, sulla base di una procedura selettiva per titoli e
tenuto conto dell’offerta formativa programmata nel Piano Regionale Integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale, secondo le modalità e i
criteri stabiliti con apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione
e della formazione professionale.
3. In ogni caso il numero dei soggetti da inserire
nell’Albo non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità
fuoriuscite nell’anno precedente.
4. Le modalità per l'
iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell' Albo sono stabiliti con apposito
decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione
professionale.
5. Il personale attualmente
in servizio presso le istituzioni formative accreditate iscritto all’Albo di
cui all’articolo 14 della legge regionale 24/76 è inserito in un ruolo speciale
ad esaurimento dello stesso suddiviso per ambito provinciale e da esso dovranno
attingere prioritariamente le istituzioni formative accreditate per l’espletamento
delle attività formative di cui alla presente legge.
6.L’utilizzo degli operatori
dell’Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/76,per l’espletamento
di attività formativa o di servizi per il lavoro da parte delle istituzioni
formative pubbliche o private accreditate dalla Regione non costituisce nuova
assunzione.
Art. 27 (Norme di razionalizzazione del
sistema formativo)
1.Le istituzioni formative
destinatarie di risorse pubbliche per l’attuazione degli interventi di cui alla
presente legge nelle ipotesi di approviggionamento di servizi e forniture
devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione di cui all’articolo 26
comma 3 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni o,
in assenza, sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di
indagine di mercato adeguatamente documentata e devono altresì rispettare
i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità secondo le modalità
determinate nei singoli avvisi.
2.La Regione può stipulare
accordi con le articolazioni territoriali del MIUR e con le associazioni degli
enti locali per l'utilizzo per finalità didattica da parte delle istituzioni
formative di cui al comma 1 degli immobili di proprietà pubblica.
3.Le istituzioni formative
di cui al comma 1 privi di immobili di proprietà idonei allo svolgimento delle
attività didattiche, dovranno utilizzare prioritariamente per le stesse gli
immobili di cui al comma 2.
Art. 28 (Il sistema regionale
dell’apprendistato)
1.La Regione Siciliana
promuove l’utilizzo dell’apprendistato quale strumento principale per la
qualificazione iniziale e l’inserimento lavorativo dei giovani.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 la Regione
adotta un modello unitario di intervento finalizzato a valorizzare il
ruolo delle imprese e a coinvolgere direttamente le scuole e le università
utilizzando, in maniera coordinata, le risorse di livello comunitario,
nazionale e regionale disponibili.
3. La Regione in particolare,
promuove e disciplina l’offerta formativa pubblica per:
a)
l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b)
l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c)
l’apprendistato in alta formazione e ricerca;
d)
l’apprendistato per i lavoratori in mobilità.
4.La Regione
nell’ambito dei diversi livelli dell’apprendistato:
a)
regolamenta i profili formativi;
b)
disciplina l’offerta formativa pubblica;
c)
programma l’utilizzo delle risorse
pubbliche per il finanziamento dell’offerta formativa;
d)
provvede alla organizzazione di
strumenti e procedure per la tracciabilità delle risorse disponibili;
e)
disciplina le modalità di certificazione
delle competenze;
f)
definisce, con il concorso delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell'ambito della
bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere;
g)
favorisce il concorso delle parti
sociali nella fase di analisi dei fabbisogni formativi e di costruzione del
Piano Annuale sull’Apprendistato di cui al successivo articolo;
h)
promuove adeguate iniziative di
divulgazione e supporto per i diversi livelli di apprendistato;
i)
incoraggia l’assunzione e/o il
mantenimento in forza dell’apprendista presso l’impresa al termine del periodo
formativo anche attraverso specifici incentivi.
5.A supporto del sistema
regionale dell’apprendistato la
Regione assicura l’implementazione e lo sviluppo del Catalogo
dell’Offerta Formativa in Apprendistato (COFAP) anche attraverso
l’organizzazione, da parte delle strutture competenti, di apposite sezioni
dedicate, per ciascun livello, alla raccolta, al trattamento e alla
tracciabilità delle informazioni relative ad apprendisti, imprese, percorsi formativi,
canali finanziari, in particolare la tracciabilità delle informazioni
riguardanti le risorse finanziarie, la loro disponibilità e la frequenza dei
percorsi formativi da parte degli apprendisti.
Art. 29 (Formazione in Apprendistato)
1. Per il perseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo il sistema regionale
dell’Apprendistato promuove la costituzione di un’offerta formativa:
a. finalizzata a
favorire l’occupabilità e connessa ai fabbisogni formativi del sistema
produttivo regionale;
b. erogata da soggetti
accreditati del sistema formativo regionale, delle Università e degli istituti
scolastici, in relazione alle diverse tipologie di apprendistato;
c. organizzata
attraverso il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa per l’Apprendistato -
COFAP di cui al precedente art. 28, strumento di selezione e organizzazione
dell’offerta formativa pubblica per ciascun livello di apprendistato;
d. finanziata dalla
Regione sulla base delle risorse disponibili, di provenienza regionale,
nazionale e comunitaria.
2.I percorsi formativi
costituenti l’offerta formativa pubblica regionale per l’Apprendistato:
a) sono finalizzati allo
sviluppo di competenze e possono consentire l’acquisizione di un titolo di
studio, un titolo professionale o la certificazione di competenze;
b) hanno durata, variabile
in relazione alle diverse tipologie di apprendistato, coerente con le
prescrizioni contenute all’interno degli appositi accordi di regolamentazione;
c) sono registrati sul
Libretto formativo di cui all’articolo 24.
Art. 30 (Tirocini professionalizzanti)
1.
La Regione al
fine di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nei
percorsi di transizione tra scuola e lavoro promuove e sostiene iniziative per
lo svolgimento di attività di tirocinio, anche in mobilità nazionale e
trasnazionale, presso imprese, istituzioni pubbliche o studi
professionali.
Art. 31 (Formazione nella Pubblica
amministrazione)
1. La Regione al fine di
accrescere la capacità di programmazione e gestione delle amministrazioni locali
in settori e aree di policy che sono strategici per il miglioramento della qualità dei servizi e
l'attuazione di politiche di sviluppo, per favorire l’esercizio
associato di funzioni da parte degli enti locali nonché per migliorare la governance complessiva del
sistema regionale di istruzione e formazione professionale, d'intesa con
gli enti locali e/o le articolazioni territoriali del MIUR, nell'ambito
dei propri atti di programmazione anche a valere su risorse nazionali e
comunitarie può prevedere specifici interventi formativi rivolti al
personale dipendente.
Art.32 (Comitato regionale permanente
per l’Istruzione e la
Formazione)
1. Al fine di creare una
sinergica integrazione tra la
Regione e i soggetti maggiormente rappresentativi delle
realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio regionale è istituito
il Comitato regionale permanente per l’Istruzione e la Formazione.
2. Del Comitato di cui al
comma 1 fanno parte rappresentanti degli Assessorati regionali esercitanti
competenze in materia di Istruzione e Formazione Professionale, del Lavoro,
delle Attività produttive, nonchè rappresentanti dei Liberi consorzi comunali e
delle città metropolitane, delle organizzazioni imprenditoriali più
rappresentative a livello regionale, delle Università, delle Camere di
commercio, delle articolazioni territoriali del MIUR, di Enti di ricerca.
3. Il Comitato esercita
funzioni consultive in merito al Piano regionale Integrato di cui all’articolo
18, può formulare proposte relativamente agli interventi del sistema
regionale di istruzione e formazione professionale e collabora con la Regione nell’attività di
monitoraggio e valutazione dell’efficacia della loro attuazione.
4.I componenti del Comitato
durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni fino all’insediamento del
nuovi.
5.La partecipazione al
Comitato non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.
6.Il Comitato puo'
essere articolato, oltre che in sede plenaria, anche settorialmente in ordine a
tematiche specifiche.
7.Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati a partecipare, sia in sede plenaria che settoriale,
rappresentanti di altri soggetti pubblici o di altre organizzazioni
riconosciute portatrici di interessi giuridicamente tutelati nelle materie di
cui alla presente legge.
8.L'Assessore Regionale
dell'istruzione e della formazione professionale disciplina con proprio decreto
la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato e ne nomina i
componenti in base alle designazioni effettuate dalle istituzioni
o dalle associazioni che ne fanno parte.
Art. 33 (Poteri sostitutivi)
1.Qualora
i liberi consorzi comunali e le città metropolitane non ottemperino alle
funzioni e ai compiti assegnati con la presente legge, l’Assessore regionale
dell’istruzione e della formazione professionale esercita i relativi
poteri sostitutivi, previa diffida, tramite a nomina di commissari ad acta.
Art. 34 (Programmi nazionali e
comunitari)
1. L’attuazione e la
gestione degli interventi di cui alla presente legge previsti negli atti
di programmazione della Regione e finanziati con risorse nazionali e/o
comunitarie, è affidata ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane,
nei limiti delle competenze e delle risorse loro assegnate, e tenuto
conto di quanto previsto al successivo articolo 36 comma 1.
Art. 35 (Abrogazione e modifiche
di norme)
1.All’articolo 10 comma 2
della legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 dopo le parole “e di sviluppo
economico” aggiungere “nonchè le funzioni amministrative espressamente
conferite dalla Regione con legge”.
2.La legge regionale n.24/76
ad esclusione dell’articolo 13 commi 1, 2 , 3 , 4, 6, dell’articolo 14
commi 2 e 5 e dell’articolo 20 è abrogata.
3.Sono altresì abrogate
tutte le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente
legge.
Art. 36 (Norme transitorie)
1.Le funzioni amministrative
di cui alla presente legge sino al 31 dicembre 2015 sono esercitate dalla
Regione.
2.Ai fini della redazione
del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale
per l’annualità formativa 2015 gli adempimenti di cui all’articolo 18
rientranti nelle competenze dei liberi consorzi comunali e delle città
metropolitane sono esercitate dalle Province regionali.
Art. 37 (Norma finale)
1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.