RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione riguarda i lavoratori che operano nelle diverse filiere della formazione professionale, in attesa che si pervenga ad una legge organica di riforma del settore.
In effetti, questa Assemblea con diverse disposizioni legislative è intervenuta per assicurare la continuità retributiva, contributiva e lavorativa (legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni) sul cui positivo impianto è intervenuta pure la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2006).
Ancora questa Assemblea, pur rendendosi conto che il settore abbisogna di un riordino per legare le filiere al tessuto economico della Regione, avviato dal Governo della Regione con una serie di provvedimenti (delibere nn. 342, 350 del 2010 e nn. 17 e 72 del 2011), non può non intervenire per affrontare, in questa fase transitoria ed urgente, i risvolti di ordine occupazionale ed assicurare il rispetto delle determinazioni legislative.
Il settore della formazione professionale necessita di un'organizzazione territoriale, organica e stabile per la gestione del personale della formazione contrattualizzato al 31 dicembre 2008 presso gli enti gestori di cui alla legge regionale 24/76, per garantire loro la stabilità della retribuzione e disporre interventi di salvaguardia occupazionale attraverso la ricollocazione a seguito di dichiarato esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse.
Appare opportuno e congruo per le predette finalità istituire un soggetto giuridico nella specie un'Agenzia unica del personale contrattualizzato alla data del 31 dicembre 2008 presso gli enti gestori (legge regionale 6 marzo 1976, n. 24) a cui confluirà il personale dei tre ambiti formativi: interventi, servizi e OIF e con il compito di gestione dell'albo unico ad esaurimento, delle proposte per i piani formativi e di orientamento annuali o pluriennali, il monitoraggio, l'ispezione, ed il controllo sulla verifica degli esiti/risultati delle attività delle azioni di formazione e orientamento professionale, differenziata in base alle tipologie di intervento e rendicontazione delle azioni di formazione e orientamento professionale, nonché di certificazione dei crediti professionali nelle esperienze maturate e documentate nel mercato del lavoro, secondo le direttive della Presidenza della Regione e dei competenti dipartimenti.
Ancora questa Assemblea deve intervenire per assicurare la ricollocazione del personale di cui all'articolo14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 dichiarato esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse.
Considerato che tra le principali problematiche legate alla formazione vi è anche la questione della tutela delle retribuzione e dei livelli occupazionali, è opportuno adottare misure idonee per garantire ai predetti lavoratori la regolare retribuzione e la ricollocazione a seguito di dichiarato in esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse. Tutela che dovrà essere attuata dall'Agenzia unica anche con incentivo economico dei lavoratori aventi i requisiti minimi per l'accesso alla pensione od alla fuoriuscita volontaria anticipata e mediante ricorso agli strumenti legislativi vigenti, nonché dalla società RESAIS Spa, Ciapi e/o Italia Lavoro Sicilia per la ricollocazione del personale dichiarato in esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse. Le risorse liberate dalla mancata assegnazione dei finanziamenti agli enti gestori interessati da revoca del finanziamento, le cui ore saranno oggetto di definitiva revoca dal Piano, in parte saranno utilizzare per il sostegno al reddito dei lavoratori non collocati nelle azioni di formazione ed orientamento e transitati nella società partecipata della Regione. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate dall'1 gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve, in ogni caso, essere stabilito che gli enti, cui sono affidate le attività, impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo, di cui all'articolo 14 della citata legge 6 marzo 1976, n. 24. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la legge 13 agosto 2010, n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali, disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.
Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in servizio alla data del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
Al personale iscritto all'albo, che opera presso gli enti è assicurata la facoltà di opzione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della costituzione dell'Agenzia, di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze degli enti e l'assunzione alle dipendenze delle società consortili citate.
L'assunzione, con contratto di diritto privato, ha luogo previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento con espresso divieto di essere adibito a mansioni superiori. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale, purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2010. Il personale della sezione ad esaurimento è assegnato funzionalmente agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale iscritto all'albo, di cui al comma 3, continua ad essere assicurato quanto previsto dalle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 25, 23 dicembre 2002, n. 23 e 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Le attività comunque svolte e finanziate al 31 dicembre 2010 dovranno essere rendicontate, ove non lo siano già, entro sessanta giorni dalla comunicazione della costituzione dell'Agenzia che provvederà a comunicare le risultanze al competente dipartimento entro novanta giorni dalla presentazione. Ove dalla produzione del rendiconto dovesse derivare un costo accertato superiore al decretato per le spese del personale impegnato, l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori, di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con le comunicazioni delle risultanze, tutti i saldi dei conti correnti devono, salvo che non utilizzate per erogare le integrazioni di cui al presente comma, essere riversati alla Regione, procedendo alle chiusure dei rapporti intrattenuti.
L'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 si interpreta nel senso che i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati, titolari delle misure del fondo sociale europeo, sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dal maggior costo del personale rispetto al decreto di finanziamento, a valere anche per le misure del POR/FSE 2007-2013 in relazione alla produzione della richiesta, accompagnata da dettagliata relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7.
Per le azioni di formazione e orientamento professionale autorizzate e finanziate dall'1 gennaio 2011, i competenti dirigenti dei dipartimenti erogano le somme individuate, in sede di convenzione in un'unica soluzione alle Agenzie per il personale, di cui alla sezione ad esaurimento ivi transitato e in tre soluzioni per le rimanenti spese secondo le previsioni, vigenti nel tempo, del vademecum per l'attuazione del POR/FSE agli enti gestori delle attività. Le spese per il personale, anche in forza presso l'Agenzia sono inserite nel rendiconto delle azioni secondo il loro impiego. I minori finanziamenti assegnati per effetto di procedura di revoca del finanziamento conclusa, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24/76, liberati dalle ore non assegnate vengono trasferite, per la quota relativa al pagamento del personale, alla RESAIS S.p.A., Ciapi e/o Italia Lavoro Sicilia.
Il personale in esubero, per effetto della riduzione del finanziamento transita alla RESAIS, S.p.A., Ciapi e/o Italia Lavoro Sicilia con apposita dotazione finanziaria proveniente dal bilancio regionale, risorse nazionali o impegnati in progetti di aggiornamento, qualificazione professionale.
La Regione deve tutelare e garantire il personale del settore della formazione contrattualizzato al 31 dicembre 2008 e garantire i livelli occupazionali, la stabilità retributiva, la ricollocazione a seguito di dichiarato esubero per contrazione di finanziamento e/o per effetto di procedure di definanziamento concluse e/o per contrazione del finanziamento.
Auspichiamo che il disegno di legge venga esaminato dall'Aula celermente, dovendo dare risposte efficaci e tempestive alla platea di lavoratori della formazione che attendono il pagamento delle spettanze dovute.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. Il personale proveniente dagli Enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e contrattualizzato alla data del 31 dicembre 2008 nelle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale, per effetto di procedure di definanziamento concluse e/o per contrazione del finanziamento, transita nel ruolo unico ad esaurimento di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, ai quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 10 e, a seguito di dichiarato esubero per contrazione di finanziamento, nel Ciapi e nella Società Italia Lavoro Sicilia.
2. Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, si avvalgono prioritariamente del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008 ed iscritto nell'apposito ruolo unico ad esaurimento di cui al comma 1.
3. Il fondo di cui al comma precedente, trasferito presso la RESAIS S.p.A. ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è alimentato con risorse del bilancio della Regione, con i minori impieghi di somme derivanti da attività di istruzione, formazione ed orientamento professionale a seguito di revoca dell'accreditamento o per effetto di rinuncia alle attività che non possono essere riassegnate, nonché con le risorse finanziarie liberate da attività didattica non avviata nell'ambito del PROF e del Piano OIF.
4. Per il personale transitato presso Ciapi e Italia Lavoro Sicilia, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato a disporre l'avvio di progetti di orientamento in house.
Per le finalità di cui al presente comma l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata ad utilizzare il personale in esubero e proveniente da minori finanziamenti assegnati agli enti di cui all'articolo 4 della legge regionale 24/76. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro . ..
5. L'Assessore regionale, e il dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare applicazione al combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono autorizzati ad utilizzare integralmente le somme disponibili nel capitolo 717910 di bilancio relativo alla formazione professionale al solo fine del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2008, impegnabile nei piani formativi ex legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e nei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale di competenza dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
6. Le previsioni di cui alla presente legge trovano applicazione nei confronti del personale contrattualizzato alla data del 31 dicembre 2008 presso gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 ed impegnato nelle attività di orientamento, ovvero risultanti eccedentari a seguito della conclusione di attività finanziate con risorse comunitarie, ovvero risultanti in esubero per effetto dell'avvio degli sportelli scuola e degli sportelli lavoro.
7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed il dipartimento
regionale agenzia per l'impiego, l'orientamento e la formazione sono autorizzati a dare copertura integrale della spesa della voce di costo del personale dipendenti risultanti eccedentari per il periodo dal 1 ottobre 2010 al 31 marzo 2011.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Caputo
Caputo
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