RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione riguarda i lavoratori che operano nelle diverse filiere della formazione professionale, in attesa che si pervenga ad una legge organica di riforma del settore.
In effetti, questa Assemblea con diverse disposizioni legislative è intervenuta per assicurare la continuità retributiva, contributiva e lavorativa (legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni) sul cui positivo impianto è intervenuta pure la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2006). Ancora questa Assemblea, pur rendendosi conto che il settore abbisogna di un riordino per legare le filiere al tessuto economico della Regione, avviato dal Governo della Regione con una serie di provvedimenti (delibere nn. 342, 350 del 2010 e nn. 17 e 72 del 2011), non può non intervenire per affrontare, in questa fase transitoria ed urgente, ed assicurare il rispetto delle determinazioni legislative.
In effetti, questa Assemblea con diverse disposizioni legislative è intervenuta per assicurare la continuità retributiva, contributiva e lavorativa (legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni) sul cui positivo impianto è intervenuta pure la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2006). Ancora questa Assemblea, pur rendendosi conto che il settore abbisogna di un riordino per legare le filiere al tessuto economico della Regione, avviato dal Governo della Regione con una serie di provvedimenti (delibere nn. 342, 350 del 2010 e nn. 17 e 72 del 2011), non può non intervenire per affrontare, in questa fase transitoria ed urgente, ed assicurare il rispetto delle determinazioni legislative.
L'intervento è necessario per assicurare a 10.000 lavoratori che valide scelte,
nella direzione della legalità e dei migliori risultati nel rapporto prestazioni/costo/benefici per il territorio isolano, abbisognano di tempi, non condizionati da pressing mediatici, che mal
si conciliano con il diritto dei
lavoratori ad avere assicurata la continuità lavorativa, retributiva e contributiva. Così restituendo loro una dignità che potrebbe risultare compromessa dalle giuste azioni di attenzione, valutazione e determinazione delle scelte
in
linea con le linee comunitarie e nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione non disgiunto dall'orientamento allavoro e agli studi.
Non disgiunto ancora dalle valutazioni che il sistema merita con operatori motivati, aggiornati alle evoluzioni delle metodologie e del mercato del lavoro e, quindi, competenti per fornire all'utenza un servizio utile, allontanando la più che percezione, pure sancita nella recente relazione del Sig. Procuratore generale della Corte dei conti, che si tratti di un mero costo aggiuntivo da scaricare sulle spalle della collettività non legato al soggetto' e al mercato del lavoro'. Alla luce di queste riflessioni, non si può non agire sull'aspetto della questione che riguarda il valore delle risorse umane' impiegato nelle filiere, risorse che come in ogni azienda, come lo Stato ha tutelato in questo periodo di crisi, come la Regione ha realizzato per quanto è determinante: appunto gli operatori. Con l'utilizzo delle somme disponibili sul capitolo di bilancio 717910 (formazione professionale), trattandosi di spesa obbligatoria per Regione e ciò anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 dell'1settembre 1993, dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 e dell'articolo 132 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003. Per procedere urgentemente al pagamento degli stipendi degli operatori della formazione professionale. Non come spesa assistenziale' ma quale, per le considerazioni esposte, sostegno ad un nuovo modo di essere e fare formazione e orientamento professionale di qualità. La proposta legislativa, che consta infatti di soli tre articoli, si limita all'autorizzazione dell'utilizzo integrale delle risorse del suddetto capitolo, e dispone che le certificazioni del DURC vengano prodotti, in via transitoria ed eccezionale e come tale non ripetibile, in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento ricevuto, nelle diverse filiere, dagli enti gestori, pur stabilendo che la validità temporale del DURC stesso, in relazione a quanto disciplinato nei contratti di servizi pubblici, ha valenza trimestrale, legandola alle variazioni che intervengono sulla materia proprio sui contratti di servizi pubblici. Apposita previsione prevede l'allineamento al 31 dicembre 2010 delle chiusure contabili, con produzione e revisione dei rendiconti di spesa, e contestuale erogazione degli emolumenti, e dei relativi oneri, ai lavoratori. L'inserita previsione vuole assolvere agli esposti duplici fini. Mettere a punto in un tantoragionevole quanto più breve possibile la situazione dei pagamenti e dei rendiconti di spesa. Auspichiamo che la proposta venga esaminata dall'Aula celermente, dovendo dare risposte efficaci e tempestive alla platea di lavoratori della formazione che attendono il pagamento delle spettanze dovute.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
nella direzione della legalità e dei migliori risultati nel rapporto prestazioni/costo/benefici per il territorio isolano, abbisognano di tempi, non condizionati da pressing mediatici, che mal
si conciliano con il diritto dei
lavoratori ad avere assicurata la continuità lavorativa, retributiva e contributiva. Così restituendo loro una dignità che potrebbe risultare compromessa dalle giuste azioni di attenzione, valutazione e determinazione delle scelte
in
linea con le linee comunitarie e nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione non disgiunto dall'orientamento allavoro e agli studi.
Non disgiunto ancora dalle valutazioni che il sistema merita con operatori motivati, aggiornati alle evoluzioni delle metodologie e del mercato del lavoro e, quindi, competenti per fornire all'utenza un servizio utile, allontanando la più che percezione, pure sancita nella recente relazione del Sig. Procuratore generale della Corte dei conti, che si tratti di un mero costo aggiuntivo da scaricare sulle spalle della collettività non legato al soggetto' e al mercato del lavoro'. Alla luce di queste riflessioni, non si può non agire sull'aspetto della questione che riguarda il valore delle risorse umane' impiegato nelle filiere, risorse che come in ogni azienda, come lo Stato ha tutelato in questo periodo di crisi, come la Regione ha realizzato per quanto è determinante: appunto gli operatori. Con l'utilizzo delle somme disponibili sul capitolo di bilancio 717910 (formazione professionale), trattandosi di spesa obbligatoria per Regione e ciò anche ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 dell'1settembre 1993, dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 e dell'articolo 132 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003. Per procedere urgentemente al pagamento degli stipendi degli operatori della formazione professionale. Non come spesa assistenziale' ma quale, per le considerazioni esposte, sostegno ad un nuovo modo di essere e fare formazione e orientamento professionale di qualità. La proposta legislativa, che consta infatti di soli tre articoli, si limita all'autorizzazione dell'utilizzo integrale delle risorse del suddetto capitolo, e dispone che le certificazioni del DURC vengano prodotti, in via transitoria ed eccezionale e come tale non ripetibile, in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento ricevuto, nelle diverse filiere, dagli enti gestori, pur stabilendo che la validità temporale del DURC stesso, in relazione a quanto disciplinato nei contratti di servizi pubblici, ha valenza trimestrale, legandola alle variazioni che intervengono sulla materia proprio sui contratti di servizi pubblici. Apposita previsione prevede l'allineamento al 31 dicembre 2010 delle chiusure contabili, con produzione e revisione dei rendiconti di spesa, e contestuale erogazione degli emolumenti, e dei relativi oneri, ai lavoratori. L'inserita previsione vuole assolvere agli esposti duplici fini. Mettere a punto in un tantoragionevole quanto più breve possibile la situazione dei pagamenti e dei rendiconti di spesa. Auspichiamo che la proposta venga esaminata dall'Aula celermente, dovendo dare risposte efficaci e tempestive alla platea di lavoratori della formazione che attendono il pagamento delle spettanze dovute.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in servizio alla data del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
2. L'Assessore regionale, e il dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di
1. Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni si avvalgono prioritariamente del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 14 della stessa legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in servizio alla data del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
2. L'Assessore regionale, e il dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di
dare applicazione al combinato disposto dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono autorizzati ad utilizzare integralmente le somme disponibili nel capitolo 717910 di bilancio relativo alla formazione professionale, al solo fine del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2008, impegnabile nei piani formativi e/o nei progetti di competenza dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Sino all'avvio dei citati piani l'Assessore regionale, e il dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, per far fronte alle spese del personale assunto al 31 dicembre 2008 e alle spese di gestione, in via straordinaria, erogano le risorse finanziarie agli enti gestori su appositi conti correnti vincolati e sulla base del fabbisogno finanziario richiesto dagli enti gestori accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 88, il quale procede anche alla verifica della destinazione delle spese nel rispetto del vademecum per l'attuazione del POR FSE e redige la relazione finale alla data di avvio delle attività stesse redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, trasmettendola al competente Dipartimento. L'onere della spesa relativa del revisore contabile, determinato secondo le previsioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa tra le spese assegnate agli enti gestori. La garanzia fideiussoria è richiesta solo per le spese di gestione con onere ammesso tra le spese assegnate agli enti gestori.
3. Gli organismi attuatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e alla legge regionale 2000, n. 24 producono, per quanto al comma 1, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento, voce personale, ricevuto nelle diverse filiere. La validità temporale del DURC rimane stabilita, anche in prassi, per quanto previsto dai contratti di servizi pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica in deroga al vincolo di impegno di spesa ed effettuazione dei pagamenti in dodicesimi previsto in esercizio provvisorio.
Art. 2.
1. Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12 e dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nel caso in cui si verifichino le condizioni in esse previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data del 31 dicembre 2008.
2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, anche per assicurare le attività di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, è alimentato con risorse del bilancio della Regione e con i minori impieghi di somme nelle attività di istruzione, formazione e orientamento professionale per revoca di accreditamenti agli enti gestori o per rinuncia degli stessi, le cui attività non possono essere riassegnate.
3. Durante i periodi di inattività il personale è impegnato in attività di aggiornamento e/o perfezionamento nelle metodologie formo-orientative, nell'analisi del mercato del lavoro e nella predisposizione dei piani formativi.
Art. 3.
3. Gli organismi attuatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e alla legge regionale 2000, n. 24 producono, per quanto al comma 1, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento, voce personale, ricevuto nelle diverse filiere. La validità temporale del DURC rimane stabilita, anche in prassi, per quanto previsto dai contratti di servizi pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica in deroga al vincolo di impegno di spesa ed effettuazione dei pagamenti in dodicesimi previsto in esercizio provvisorio.
Art. 2.
1. Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12 e dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nel caso in cui si verifichino le condizioni in esse previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data del 31 dicembre 2008.
2. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, anche per assicurare le attività di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, è alimentato con risorse del bilancio della Regione e con i minori impieghi di somme nelle attività di istruzione, formazione e orientamento professionale per revoca di accreditamenti agli enti gestori o per rinuncia degli stessi, le cui attività non possono essere riassegnate.
3. Durante i periodi di inattività il personale è impegnato in attività di aggiornamento e/o perfezionamento nelle metodologie formo-orientative, nell'analisi del mercato del lavoro e nella predisposizione dei piani formativi.
Art. 3.
1. I rendiconti delle attività al 31 dicembre 2010, comunque svolte e finanziate dal dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, devono essere rendicontate, ove non lo siano già
state, entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli uffici individuati con provvedimento, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, i quali uffici provvedono a comunicare le risultanze al competente dipartimento entro novanta giorni dalla presentazione. Ove dalla produzione del rendiconto dovesse derivare un costo superiore al decretato per le spese del personale impegnato l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con le
comunicazioni delle risultanze tutti i saldi dei conti correnti devono, salvo che non utilizzate per erogare le integrazioni di cui al presente comma, essere riversati alla Regione procedendo alle chiusure dei rapporti intrattenuti. L'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, si interpreta nel senso che i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dal maggior costo del personale rispetto al decreto di finanziamento a valere anche per le misure del POR/FSE 2007-2013 in relazione alla produzione della richiesta, accompagnata da dettagliata relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7. Le erogazioni delle retribuzioni ed il versamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi al 31 dicembre 2010 devono essere assicurati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate, dal 1 gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve in ogni caso essere stabilito che gli enti cui sono affidate le attività impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo di cui all'articolo 14 della citata legge 6 marzo 1976, n. 24, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la legge 13 agosto 2010, n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
state, entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli uffici individuati con provvedimento, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, i quali uffici provvedono a comunicare le risultanze al competente dipartimento entro novanta giorni dalla presentazione. Ove dalla produzione del rendiconto dovesse derivare un costo superiore al decretato per le spese del personale impegnato l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata relazione redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento asseverata da un professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con le
comunicazioni delle risultanze tutti i saldi dei conti correnti devono, salvo che non utilizzate per erogare le integrazioni di cui al presente comma, essere riversati alla Regione procedendo alle chiusure dei rapporti intrattenuti. L'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, si interpreta nel senso che i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dal maggior costo del personale rispetto al decreto di finanziamento a valere anche per le misure del POR/FSE 2007-2013 in relazione alla produzione della richiesta, accompagnata da dettagliata relazione secondo quanto previsto dal citato articolo 7. Le erogazioni delle retribuzioni ed il versamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi al 31 dicembre 2010 devono essere assicurati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate, dal 1 gennaio 2011, in regime di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Nella convenzione deve in ogni caso essere stabilito che gli enti cui sono affidate le attività impiegano prioritariamente il personale nella sezione ad esaurimento dell'albo di cui all'articolo 14 della citata legge 6 marzo 1976, n. 24, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni. La convenzione, cui si applicano le disposizioni nel tempo vigenti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il relativo regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e la legge 13 agosto 2010, n. 136, individua tempi e modalità per lo svolgimento delle attività non riconoscendo spese diverse da quelle inserite salvo, ove non sia già previsto nella convenzione, le variazioni retributive contrattuali disposte dal contratto collettivo di lavoro applicato e/o contributive disposte per legge.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Nessun commento:
Posta un commento