FONTE UILSCUOLAPALERMO.IT
28/09/2011
Cassa integrazione in deroga.
E' quasi certo che sia stata della Direzione Regionale dell'INPS la
decisione di sospendere in via cautelativa l'efficacia delle
autorizzazioni di CIG in deroga. Questa decisione la temevamo, tanto che
avevamo invitato Assessore e Dirigente di procedere ad eventuali
controlli e/o ispezioni, con decisione ma anche con discrezione. Ma
prudenza ed equilibrio, oramai sono merce rara. Ad esempio, oltre
all'Assessore che ancora dopo mesi si avventura in dichiarazioni sulla
mobilita' che non stanno ne' in cielo ne' in terra, i vertici di qualche
ente andrebbero decapitati, non tanto per la rilevanza penale delle
loro azioni, ma per la stupidita' delle loro decisioni, per la mancanza
di percezione dell'attuale contesto e di sensibilita' per chi sta
vivendo momenti difficilissimi, per non avere intuito che sulla vicenda
delle assunzioni si innestano strumentalizzazioni di vario genere, si
consumano misere vendette ed azioni da basso impero. E' quello che si
scatena quando la politica e' assente, quando non governa e si fa
guidare dai cosidetti tecnici. Ma torniamo su questioni più di
dettaglio
Alcune precisazioni in merito alla congruita' ed alla compatibilita' tra
le offerte di lavoro ricevute ed il mantenimento dell'indennita' di
sostegno al reddito a mezzo CIG in deroga. Fermo restando che l'Ente e'
obbligato al rispetto del piano di rientro indicato nell'accordo
istituzionale sottoscritto e quindi a verificare, prima di procedere
alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro, l'esistenza all'interno
le professionalita' idonee, in merito al principio di congruita' si
precisa quanto segue: se un lavoratore si trova in CIG, e riceve
un'offerta di lavoro la deve ritenere congrua, e quindi in caso di
rifiuto si perderebbe l'indennità, se la retribuzione prevista non e'
inferiore del 20% di quella che avrebbe percepito in costanza di
rapporto di lavoro. Non e' da ritenersi congrua, ed il lavoratore puo'
rifiutarla , l'offerta che preveda una retribuzione inferiore del 20%
rispetto quella originaria, ovvero se il luogo di lavoro dista dalla
sua residenza oltre 50 km ovvero se il nuovo luogo di lavoro non e'
raggiungibile nell'arco di 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Con
riferimento invece al principio di compatibilita' precisiamo che se
l'offerta di lavoro prevede la costituzione di un contratto a T.I. e
tempo pieno si perde il diritto all'indennità e si esce fuori dalla CIG.
In caso di rapporto a T.D. la prestazione e' sovrapponibile e la
retribuzione si somma all'indennita' di CIG se resa in orario diverso da
quello in cui si sarebbe dovuta svolgere la prestazione originaria ( ad
esempio 10 ore di incarico da svolgersi di pomeriggio); nel caso in cui
l'offerta preveda una prestazione in orario antimeridiano, l'erogazione
dell'indennita' sara' sospensa, tutta o in parte, per l'intera durata
del contratto. A termine del contratto il lavoratore, rientrera' in CIG
e potrà beneficiare nuovamente dell'indennità. Cio' detto suggeriamo ai
lavoratori in mobilita ai sensi della circolare 10/94 e/o in CIG in
deroga, qualora venissero convocati per eventuale assunzione, a
denunciare il comportamento di quegli enti che dovessero suggerire di
non accettare LAP o contratti a TD pena la decadenza della CIG in
deroga.
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