venerdì 28 settembre 2012

DIFFIDA L.R.24/76 Prof 2013

Si comunica a tutti i colleghi interessati a sottoscrivere la diffida che il termine ultimo per la raccolta dei dati è fissato improrogabilmente alle ore 13.00 di domenica 30 Settembre!

domenica 23 settembre 2012

Ancora una volta si assiste all’ennesimo tentativo di imbonire gli Operatori della Formazione Professionale con argomenti, vaghi quanto infondati, che vorrebbero dare veste e valore giuridico alle tanto conclamata riforma del settore, effettuata di fatto in violazione di tutte le norme che disciplinano la Formazione Professionale in Sicilia.




Dai nostri Legali, interpellati sul punto, riceviamo e pubblichiamo:
1)      La legge regionale n. 24/1976  è, a tutt’oggi, in vigore e parte dell’ordinamento giuridico, non risultando essere stata abrogata – neanche parzialmente - da nessuna normativa regionale e/o nazionale.
2)      La legge regionale n. 23/2002 non ha affatto abrogato la legge n. 24/76, ma ha esteso le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo alla realizzazione “del piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/76 e successive modifiche e integrazioni”, con decorrenza 1° gennaio 2003 (Cfr. art 39 comma 1 l.r. n. 23/2002). Tale legge è stata seguita dalla circolare assessoriale n. 1/03/FP del 17 febbraio 2003 avente ad oggetto “Direttive per la gestione del P:R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa – ex legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche e integrazioni, per l’anno 2003. Modalità di applicazione dell’art 39 della legge regionale n. 23/2002.
3)      Tutto ciò depone, senza necessità di richiamo ad altre pure vigenti fonti normative, per la compatibilità della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni con i Regolamenti Comunitari in materia; ciò tanto più che l’art. 5 comma 2 della l.r.. n. 24/76 prevede espressamente la possibilità di decretare Piani Pluriennali  finanziati con contributi comunitari.
4)      In relazione alla citata  vincolante giurisprudenza della Suprema Corte espressa tra il 1990 ed il 1999, si richiama la  sentenza n. 127/96 emessa in sede di impugnazione del Commissario dello Stato dell’art. 2 della l.r. n. 25/93. In quell’occasione la Corte, ritenuta la natura non assistenziale della norma, ebbe a statuire sulla costituzionalità della stessa e sull’obbligo della Regione Sicilia derivante dal complesso normativo di cui alla l.r. n. 24/76  di osservare il C.C.N.L. di categoria e di assicurare – ai sensi dell’art. 27 del medesimo contratto di lavoro - la continuità lavorativa al personale iscritto all’albo ai sensi dell’art 14 l.r. 24/76.
Con espressa disponibilità ad ulteriori chiarimenti, compatibili con l’intraprendenda azione giudiziaria, in ordine alla fondatezza dell’atto stragiudiziale di diffida redatto.



lunedì 3 settembre 2012

A tutti i dipendenti della Formazione Professionale


Si avvisano tutti i dipendenti della Formazione Professionale percettori di sostegno al reddito che possono accedere agli annunci di offerte di lavoro da parte degli Enti di Formazione alI'indirizzo: http://annuncielencoavviso20.atfsesicilia.com/List/annunci.aspx.