mercoledì 8 marzo 2017

IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTUALE REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE



L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo presso la sede dell'ENDOFAP- Sicilia si sono riunite, le OO.SS.:  FLC CGIL rappresentata da Giovanni Lo Cicero, CISL Scuola rappresentata da Giovanni Migliore, UIL Scuola rappresentata da Antonino Panzica, Snals Confsal rappresentata da Pietro Scuderi e le Associazioni datoriali:  FORMA Sicilia rappresentata da Giuseppe Navetta e CENFOP Sicilia rappresentata da Leonardo Lunetto.
Visto l’accordo quadro di indirizzo politico per la gestione delle criticità occupazionali derivanti dalla attuazione dell’Avviso 8/2016 dell’Assessorato Istruzione e Formazione del 18 ottobre 2016 nell’ambito del quale l’Assessore si era impegnato a convocare le parti contrattuali per la discussione e l’implementazione del contenuto dell’accordo stesso;
Vista la l.r. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CCNL della Formazione Professionale 2011/2013  stipulato a Roma l’8 giugno 2012 da FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e da FORMA e CENFOP;
L’amministrazione regionale, al fine di salvaguardare la qualità dell’offerta formativa, dell’utilizzo delle risorse pubbliche e della salvaguardia dei livelli occupazionali, ha espresso la necessità di sottoscrivere un accordo di natura contrattuale nell’ambito di quanto contenuto nell’allegato 12 del vigente CCNL per la formazione professionale 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013.
L’accordo è finalizzato a definire i criteri, le modalità e le priorità per il reinserimento del personale, rimasto senza incarico, iscritto all’Albo Regionale degli operatori della formazione professionale  previsto dall’art. 14 della L.R. 24/1976 e smi (in seguito Albo), in tutte le attività formative finanziate nella Regione Siciliana con risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Le parti, nel confermare l’attualità degli articoli 17 e 26 del CCNL 1994/97, ritengono assolutamente prioritaria, rispetto a nuove assunzioni, la ricollocazione del personale già a tempo indeterminato fuoriuscito dal settore e iscritto all’Albo. A tal fine, le parti garantiscono trasparenza e rispetto sia delle norme regionali (art. 2 della L.R. 25/93,) sia delle norme contrattuali poste a tutela del personale.
Dopo ampia e articolata discussione le parti concordano sui seguenti punti:
a)      Il presente accordo è applicato su tutto il territorio della Regione Siciliana;
b)      Il presente accordo si applica per le nuove esigenze di personale riguardanti le attività a valere su tutte le filiere di attività di cui si compone il sistema formativo regionale e per le quali, in Sicilia, è richiesto, dalla vigente normativa l’accreditamento;
c)       A salvaguardia dei livelli occupazionali e al fine di garantire il rispetto delle previsioni della L.R. 24/76 in materia di utilizzo del personale, in combinato disposto dei successivi atti amministrativi adottati dalla Regione, le istituzioni accreditate, per attuare le attività formative, orientative e di accompagnamento al lavoro, sia per l’annualità corrente che  per quelle successive, dovranno utilizzare il personale iscritto all’Albo, già a tempo indeterminato fuoriuscito dal settore, in possesso della specifica professionalità necessaria per l’espletamento del percorso formativo, sia per l’esperienza lavorativa o di studio maturata, sia per quella eventualmente ottenuta a seguito della propria riqualificazione. Sono fatte salve le ipotesi di  oggettiva assenza o non disponibilità per rinuncia espressa o perché impegnato in altre attività accertate. I rapporti di lavoro saranno di tipo subordinato e avranno una durata commisurata ai limiti temporali delle attività finanziate;
d)      Le istituzioni formative procederanno nel reclutamento di nuovo personale a mezzo bando o avviso  da pubblicare in apposita bacheca del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. I criteri da applicare per la selezione del personale che si candiderà sono quelli elencati all’art. 26 lettera C) punto e) del CCNL 1994/97 resi attuali dall’all. 12 al vigente CCNL 2011/2013 con le integrazioni disposte dal presente accordo. La selezione si esegue obbligatoriamente tra il personale iscritto all’Albo già in possesso della qualifica, salvo quanto previsto al punto c;
e)      La ricollocazione del personale avente diritto avverrà prioritariamente nella sede delle attività da avviare nonché nell’ambito territoriale del Servizio C.P.I. di competenza e comunque, di norma, in un raggio chilometrico non superiore a quanto previsto dalle norme di legge rispetto alla  residenza e/o al  domicilio del lavoratore,  fatta salva la disponibilità individuale;
f)       Le istituzioni formative accreditate faranno ricorso al personale iscritto all’Albo solo dopo avere esperito, al proprio interno, la possibilità di completare l’orario al personale già in servizio con rapporto di lavoro a T.I. ed a orario parziale (L.R. 25/93);
g)      La violazione del presente accordo è da intendersi quale inosservanza delle norme contenute nel vigente CCNL della Formazione Professionale 2011/2013 e pertanto costituisce violazione della lettera i) art. 15 del Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25 – regolamento di attuazione dell’art. 86 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9 "Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della Formazione Professionale siciliana";
h)      Le parti, al fine di garantire il superiore diritto all’istruzione e alla formazione degli allievi, qualora un ente sia stato raggiunto da revoca dell’accreditamento e/o rinunciasse alle attività formative finanziate, chiederanno all’amministrazione regionale di procedere alla pubblicazione di idonea manifestazione di interesse per l’assegnazione delle attività e del personale ivi impegnato, previo accordo trilaterale regione-enti-OO.SS.;
i)        Le parti si impegnano a chiedere all’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, di concerto con l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  il ripristino delle liste per la ricollocazione e la mobilità dei lavoratori della formazione professionale già previste per l’Avviso 20 dalla direttiva n° 2247/US1/2014 del 16/01/2014. La richiesta alle liste di mobilità sarà prioritaria rispetto a qualunque altra procedura di assunzione di personale esterno su tutte le filiere del settore.  Le parti pertanto si impegnano a richiedere all'Amministrazione Regionale l'istituzione, presso ogni Servizio C.P.I. competente, di  una cabina di regia trilaterale che dovrà vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo;
j)        Le parti, a seguito dell’emanazione del  decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016  che approva il  Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana  e degli atti propedeutici per la definizione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, chiederanno alla Regione Siciliana  di attivare un gruppo tecnico di progettazione per la redazione di un vasto intervento di aggiornamento e qualificazione del personale della formazione professionale ai fini della ricollocazione sia nell’ambito del sistema formativo regionale sia in altre attività anche all’esterno del settore. A tal fine le parti daranno la loro disponibilità alla Regione per avviare  uno studio di filiera per individuare strumenti più  idonei promossi dall’Unione Europea  e dal Ministero del Lavoro da destinare ai lavoratori in esubero.


FLC CGIL
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FORMA SICILIA
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CISL SCUOLA
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CENFOP SICILIA
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UIL SCUOLA
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SNALS CONFSAL
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