SI CONFERMA CHE, A SEGUITO DI PRESSIONE DA PARTE DI ALCUNI DIRIGENTI
DELLO SNALS CONFSAL FORMAZIONE PROFESSIONALE, L'ORIENTAMENTO DEI
DEPUTATI REGIONALI E' QUELLO DI APPOSTARE LE SOMME PER GARANTIRE UNA
MINIMA COPERTURA DELLA LEGGE 24/76.
SAREBBE OPPORTUNO CHE LE SOMME DA APPOSTARE FOSSERO ALMENO 80 MILIONI,
AL FINE DI GARANTIRE LA COPERTURA ECONOMICA DEL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO A PARTIRE DAI PRIMI MESI DEL 2012.
ALL'UOPO SI RIBADISCE AL DIRIGENTE GENERALE DI ACCELERARE LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2012.
voce libera dei lavoratori che vogliono informare senza le restrizioni della "casta" sindacale!!!!
mercoledì 14 dicembre 2011
martedì 13 dicembre 2011
giovedì 8 dicembre 2011
comunicato Snals.....
Una vera macelleria sociale!
La nostra organizzazione Sindacale sottoscrisse, sia pur con qualche indugio, l’accordo sulla buona formazione posto in essere dall’Assessorato pubblica istruzione e formazione professionale e sottoposto alla attenzione delle parti sociali.
Ritenevamo che con quella firma e quell’accordo si determinasse una nuova stagione di legalità e di trasparenza della formazione professionale Siciliana innanzitutto nell’interesse dei cittadini che pagano le tasse, dei fruitori dei servizi della formazione professionale Siciliana e dei lavoratori.
A circa un anno dalla sottoscrizione di quegli accordi non solo non è decollata una nuova formazione professionale ma assistiamo ad un vero stillicidio dei diritti dei lavoratori, allo scempio di ogni più elementare diritto riconosciuto ai lavoratori.
Una vera macelleria sociale!
Abbiamo denunciato più volte a partire dai massimi vertici amministrativi dell’Assessorato la condizione di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie che da mesi non percepiscono le legittime retribuzioni cosi come previsto da norme e contratti.
Abbiamo ricevuto dai vertici dell’assessorato risposte a dir poco sconcertanti !
Sembra infatti che si vogliano abbandonare i lavoratori della formazione professionale Siciliana ad un destino di precarietà disconoscendo non solo leggi nazionali,regionali e contratti collettivi di lavoro ma anche e persino l’accordo sulla buona formazione.
Di fronte ad un interlocutore cosi poco credibile il dialogo non può che spezzarsi e la tutela dei diritti dei lavoratori spostarsi necessariamente in altre sedi.
Un silenzio assordante che pare voglia consegnare la formazione e i suoi operatori ad un far west dove possono albergare solo prepotenze ed arroganze rinunciando invece ed anzi sottraendosi dai doverosi compiti di vigilanza e di monitoraggio cosi come peraltro le leggi prevedono.
Ecco, la formazione professionale Siciliana se dovessimo usare una metafora, sembra come un cantiere edile degli anni cinquanta quando i lavoratori sembravano privi di diritti e di dignità e dove i poteri pubblici spesso anzi sempre solidarizzavano con i padroni garantendo impunità e protezione.
Non individuiamo ne abbiamo individuato durante questo anno cambiamenti anzi abbiamo assistito al mantenimento dello status quo aggravato da annunci buoni per la pubblicità politica che oggi và tanto di moda.
L’abbiamo chiamata la politica degli annunci.
La formazione professionale Siciliana in gran parte resta ancora in mano ai politici che anzi vogliono addentare ancora altri pezzi di torta senza che nessuno verifichi con rigore ed adeguato impegno che fine fanno i soldi dei contribuenti siciliani.
Né può essere una consolazione che si attivino le leve di spesa dell’Europa.
Anzi per certi versi può preoccupare anche di più.
Noi però non staremo zitti ma faremo fino in fondo la nostra parte nello sforzo, speriamo comune, d’inaugurare nella formazione professionale Siciliana finalmente la stagione dei diritti e della legalità.
martedì 6 dicembre 2011
lunedì 5 dicembre 2011
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - DISCIPLINA LEGISLATIVA
I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93, successivamente modificata dall’art. 6 del D. L. n. 404/96.
Tipologie
Esistono due tipologie di contratti di solidarietà: quello applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Entrambe le tipologie di contratto possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84), quello espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 2 legge 863/84).
Aziende destinatarie
La Legge n. 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell’orario per evitare il licenziamento degli esuberi, ovvero per favorire le nuove assunzioni.
Tra le altre, sono destinatarie dei contratti di solidarietà le aziende industriali dell’edilizia, con più di 15 dipendenti, ossia le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs.
Lavoratori destinatari
Le categorie di lavoratori interessate dal contratto di solidarietà, purchè abbiano maturato un’anzianità minima di 90 giorni di effettivo lavoro, sono: gli operai, intermedi, impiegati, quadri, C.F.L., part-time, soci lavoratori, cooperative produzione lavoro.
Sono esclusi: apprendisti, lavoratori a domicilio, dirigenti, lavoratori a tempo determinato per motivi di carattere stagionale.
Misura del trattamento
L’ammontare del trattamento di integrazione salariale, è attualmente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
L’aliquota del 60% comprende l’intera retribuzione, ivi compresi i ratei relativi alla 13a e 14a mensilità, esclusa la quota a carico dell’azienda maturabile per le ore riferite alla prestazione ridotta.
L’art. 13 della L. n. 223/91 prevede altresì che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non sia soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisca riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale di cui all’art. 8, c. 1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
Tempi
Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo generalmente non inferiore ai 12 mesi e non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n. 48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
Tale limite può comunque essere superato qualora il contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/91.
Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi 12 mesi dal contratto precedente.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
Pertanto le imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo devono riportare, nella documentazione richiesta, i nominativi dei lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura aziendale.
Agevolazioni per le imprese
Per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva, di natura previdenziale e assistenziale, per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà, in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione.
In particolare, alle imprese spettano sgravi contributivi del 25%, elevati al 30% per le imprese operanti nelle aree a declino industriale, se la riduzione di orario è superiore al 20% e rispettivamente del 35% e del 40% se la riduzione di orario è superiore al 30% dell’orario contrattuale.
Agevolazioni per i lavoratori
La retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario viene compensata con un trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Per i contratti stipulati dal 15 giugno 1996, tale integrazione è pari al 60% della retribuzione persa.
Modalità di pagamento
Quanto alle modalità di pagamento, viene corrisposta da parte dell’azienda, solo a seguito dell’emanazione del decreto di approvazione da parte del Ministero del Lavoro; può essere anticipata nel caso sia previsto dall’accordo sindacale. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è escluso, salvo i casi in cui, durante l’attuazione del contratto di solidarietà, l’azienda cessi l’attività ovvero sia assoggettata a procedura concorsuale.
Procedura per l’attivazione della domanda
Nella scelta dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi criteri previsti per la Cigs, compresa la rotazione ove tecnicamente possibile.
Per l’ammissione al contratto è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica e senza il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante) di un contratto collettivo aziendale da parte delle rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contenente: numero dei lavoratori in esubero, distribuzione della riduzione dell’orario lavorativo, motivazioni e cause delle eccedenze con riferimento ai seguenti elementi: risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento facendo riferimento ai dati relativi al biennio precedente, che fanno emergere un andamento negativo ovvero involutivo per l’impresa. Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.
La legge non indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale, nè sussiste specifica previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli maggiormente rappresentativi. In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti, compresi i dissenzienti e in non aderenti ai sindacati sottoscrittori, fermo restando che i singoli lavoratori possono però, anche se iscritti, impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.
Per la definitiva approvazione del contratto di solidarietà, l’azienda deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro, direzione generale degli ammortizzatori sociali, utilizzando l’apposito modello ed allegando alla medesima il contratto di solidarietà sottoscritto, nonchè tutta l’altra documentazione richiesta (cfr. Circolare Ministero del Lavoro dell’8 ottobre 2004). La decorrenza della riduzione d’orario non deve essere anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo. L’approvazione è prevista entro 30 giorni, fermo restando il perfezionamento della domanda in tutte le sue parti.
venerdì 2 dicembre 2011
giovedì 1 dicembre 2011
NEWS SCIOPERO CATANIA
Buona partecipazione di lavoratori, oggi, allo sciopero di Catania.
VENERDI' 2/12/11 ORE 8,30 TUTTI DAVANTI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA - VIA GIANNOTTA 20 - (PICANELLO)
Ecco il testo del documento preparato alla presenza del Funzionario del'U.P.L. che si e' preso limpegno di trasmetterlo agli uffici di Palermo
VENERDI' 2/12/11 ORE 8,30 TUTTI DAVANTI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA - VIA GIANNOTTA 20 - (PICANELLO)
Ecco il testo del documento preparato alla presenza del Funzionario del'U.P.L. che si e' preso limpegno di trasmetterlo agli uffici di Palermo
I LAVORATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONE DELLA REGIONE SICILIA LEGGE 24/76,
RIVENDICANO
I PROPRI DIRITTI OCCUPAZIONALI ED ECONOMICI, RICHIAMANDO
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE ALL’ASSUNZIONE DELLE PROPRIE RESPONSABILITA’
DI CONTROLLO.
I Lavoratori ,
Operatori del PROF- OIF e gli Operatori degli Sportelli
Multifunzionali per l’ Orientamento e il Lavoro, protestano
e manifestano rabbia ed il proprio gravissimo disagio lavorativo
presso gli Enti di appartenenza, gli Uffici del Lavoro ed i Centri per
l’ Impiego a causa della mancata corresponsione degli stipendi e dei
ritardi burocratici perpetrati a danno degli stessi. Nonostante la
situazione che colpisce gravemente i dipendenti, ognuno con forte senso
di responsabilità ha continuato a svolgere le proprie mansioni e ad
assolvere ai compiti assegnati, a servizio degli utenti, degli studenti
minori, dei disoccupati ed inoccupati e dei percettori degli
ammortizzatori sociali, a servizio degli Enti, e dei Servizi pubblici
per il Lavoro e dell’ Assessorato. Di conseguenza
CHIEDONO
agli Enti gestori ed alle Istituzioni regionali, l’immediata erogazione
degli stipendi pregressi, che ad oggi corrispondono in media a 9- 10
mensilità , il rispetto del contratto di lavoro, che a tutt’oggi è stato
disatteso.
CHIEDONO
inoltre, l’immediata applicazione
delle Leggi Regionali in materia di Formazione Professionale,
relativamente alle garanzie occupazionali non solo attuali ma anche
future.
Si sottolinea che, i lavoratori della categoria, prevalentemente con contratto a tempo indeterminato, con il passaggio a nuove fonti di finanziamento, da Bilancio regionale a Fondo Sociale Europeo, hanno subito sia gravi danni economici, sia di fatto un mancato rispetto delle proprie professionalità, determinando passi indietro rispetto ai diritti acquisiti.
GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Si sottolinea che, i lavoratori della categoria, prevalentemente con contratto a tempo indeterminato, con il passaggio a nuove fonti di finanziamento, da Bilancio regionale a Fondo Sociale Europeo, hanno subito sia gravi danni economici, sia di fatto un mancato rispetto delle proprie professionalità, determinando passi indietro rispetto ai diritti acquisiti.
Si manifesta pertanto l’ intenzione di proseguire ad oltranza lo stato di agitazione fino all’ ottenimento di una concreta risposta positiva a quanto sopra rappresentato.
DI CATANIA E PROVINCIA
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