martedì 3 giugno 2014

Casi di esclusione albo Formatori, chiarimenti dall'ufficio legislativo e legale su Immunità da condanne penali come requisito per l'iscrizione

  Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806

Gruppo VI                            /327.99.11

OGGETTO: Immunità da condanne penali come requisito per l'iscrizione all'Albo regionale del personale preposto all'attività di formazione professionale ex art. 14 l.r. 24/1976.

 
 
                                         Assessorato regionale del lavoro,
                                         della formazione professionale e
                                         dell'emigrazione
                                         - Direzione formazione professionale
                                         P A L E R M O

                 1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine alla effettiva portata delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 3°, punto 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in relazione al requisito della immunità da condanne penali ivi previsto per l'iscrizione all'Albo regionale del personale preposto all'attività di formazione professionale.
                 Codesta Amministrazione chiede in particolare di conoscere quali provvedimenti dovrà adottare nei confronti degli enti gestori dei corsi nei casi in cui i relativi operatori abbiano riportato condanne definitive.
 
                 2. Sulla questione prospettata e, in particolare, sui problemi interpretativi dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, sembra potersi condividere il parere reso in proposito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, parere al quale codesta Amministrazione fa riferimento nella nota cui si risponde.
                 Infatti, l'estrema genericità della previsione contenuta nell'art. 14 della L.R. 24/76, laddove si prevede per l'iscrizione all'Albo il requisito della immunità da condanne penali, non sembra ragionevolmente interpretabile in senso strettamente letterale, dal momento che una siffatta interpretazione potrebbe far ritenere non iscrivibile all'albo in parola anche chi sia condannato per una contravvenzione di lievissima entità.
                 Si è suggerito, pertanto, di aver riguardo a tal fine a quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 417/1974 per il personale docente delle scuole statali, che incorre nella destituzione nei casi espressamente previsti dall'art. 85, lettere a) e b), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
                 In particolare tale destituzione è prevista nei seguenti casi:
   - a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II C.P.; ovvero per delitti di peculato, malversazione, corruzione, concussione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 C.P.; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 C.P. e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
   - b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
                 Alla stregua della riferita elencazione la Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori (istituita ai sensi dell'art. 15 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modificazioni) competente per legge (art. 14 L.R. 24/76) a determinare le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale in oggetto, potrà dunque esaminare le singole posizioni degli operatori della formazione professionale che abbiano  riportato condanne penali definitive, così come attestato dalle copie dei relativi certificati del Casellario giudiziario, che si restituiscono con la presente.
                 Con riguardo, infine, alla estraneità dell'Amministrazione ai rapporti di lavoro intercorrenti tra gli operatori della formazione professionale e gli Enti gestori dei Centri di formazione professionale, che ne disciplinano il relativo trattamento economico e normativo nel rispetto dei Contratti collettivi vigenti per tale categoria di lavoratori, non v'è dubbio che ciò sia vero, tuttavia tale estraneità non sembra possa avere alcun rilievo rispetto agli obblighi connessi alla regolare tenuta dell'Albo de quo, per non parlare della circostanza che a codesta Amministrazione compete comunque il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale e quindi, implicitamente, un controllo sulle attività degli enti gestori.
                 Valuterà conseguentemente codesto Assessorato, nell'ambito della potestà discrezionale che allo stesso spetta in materia, quali provvedimenti adottare o meno in concreto ed eventualmente quali istruzioni impartire agli enti gestori.
                 Ciò che invece non rientra nella discrezionalità amministrativa dell'Assessorato è la regolare tenuta dell'albo in oggetto ai sensi di quanto prescritto dal più volte citato art. 14 L.r. n. 24 del 1976, attività questa cui è tenuto Codesto Assessorato attraverso l'apposita Commissione regionale per la formazione professionale nel senso più sopra evidenziato.
                 Conseguentemente codesta Amministrazione, nell'esercizio della potestà discrezionale alla stessa spettante in tale materia, potrà in concreto limitarsi ad accertare, in sede di aggiornamento dell'Albo in parola, se le condanne riportate dagli operatori della F.P. e risultanti dai certificati del Casellario giudiziario siano tali da far venir meno il requisito della immunità penale richiesto dall'art. 14 della L.R. 24/1976, così come sopra interpretato con riferimento all'art. 85, lettere a) e b), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
                 Alla stregua di una siffatta valutazione Codesta Amministrazione, ove ritenga che la condanna definitiva attenga ad un reato per il quale possa procedersi alla destituzione ai sensi dell'art. 85 citato nel senso suesposto, potrà procedere alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo, limitandosi a dare semplice comunicazione di ciò all'ente gestore, al quale spetterà di prendere atto del venir meno di un requisito soggettivo del dipendente, ciò che non gli consentirà di continuare a svolgere la propria attività di formazione professionale.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
 
   * * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Nessun commento:

Posta un commento