martedì 24 giugno 2014

DDL sul nuovo sistema di formazione professionale in Sicilia,

Art. 1 (Finalità e principi)
La Regione con la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, delle disposizioni comunitarie, dei principi fondamentali e delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, istituisce e disciplina il sistema regionale di istruzione e formazione professionale .
Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale si fonda sui valori del pluralismo e della solidarietà sociale, e tende alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile nel rispetto dell’autonomia regionale nelle sue specificità.
La Regione informa le proprie politiche in materia di istruzione e formazione professionale ai principi di centralità della persona alla sua libertà di scelta, alla primaria funzione educativa della famiglia, ai principi della libertà di insegnamento, del pluralismo, della pari opportunità di accesso ai percorsi.
La Regione, nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, promuove interventi integrati qualitativamente e quantitativamente adeguati volti ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, la crescita e lo sviluppo delle competenze di base e tecnico-professionali delle persone, nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, il sostegno per il successo scolastico e formativo anche prevenendo e contrastando la dispersione scolastica, per agevolarne l’inserimento e la permanenza attiva nella vita sociale e nel mondo del lavoro e delle professioni a livello europeo, nazionale e locale.
Le politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale tenuto conto delle necessita’ dei sistemi produttivi e dei territori contribuiscono a sviluppare le attitudini personali dei cittadini , delle loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e auto-orientamento, dell’acquisizione di strumenti culturali e metodologici di apprendimento anche per accrescere l’autonoma capacità critica e il senso di responsabilità personale e sociale.
La Regione favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione)
Gli interventi della Regione nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale tendono a sostenere e innalzare il livello di istruzione della popolazione regionale fin dalla prima infanzia, a contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo, ad elevare i livelli di qualità degli apprendimenti, a promuovere le eccellenze, ad assicurare il sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, a costruire strumenti per la qualificazione e la riconversione professionale per coloro che vi sono già inseriti o che ne sono stati espulsi.
La Regione agevola, attraverso l’attivazione di specifici percorsi formativi, l’inserimento nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale delle persone a rischio di marginalità, con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e a rischio di esclusione, nonché dei cittadini stranieri o apolidi per favorire la piena realizzazione dell’autonomia personale, l’integrazione sociale, l’inserimento professionale nel mondo produttivo, promuovendo strumenti per la rimozione degli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
La Regione sostiene azioni di accompagnamento per agevolare i passaggi reciproci tra il sistema dell’istruzione ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.
La Regione, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale, riconosce e sostiene l’attività sussidiaria, integrativa e complementare svolta dagli istituti professionali statali.
La Regione, al fine di qualificare i percorsi formativi delle giovani generazioni, orientare le scelte formative ai fabbisogni del tessuto produttivo, ridurre i tempi d’ingresso nel mercato del lavoro e creare occupazione stimolando il sistema economico promuove, tra l’altro:
lo sviluppo e il rafforzamento delle partnership tra aziende e istituzioni scolastiche e formative;
l’attivazione di tirocini formativi;
la costruzione di percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro;
il rafforzamento delle attività di orientamento e di placement presso le istituzioni scolastiche e le Università;
l’attivazione di percorsi di apprendistato;
La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni tra le Università e gli organismi di ricerca nazionali ed internazionali, le camere di commercio, le imprese, singole o associate.
La Regione promuove la ricerca e l’innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
La Regione valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
Art. 3 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento strategico per il governo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
2.La Regione al fine di rafforzare la competitività del sistema economico regionale e sostenere l’accesso alle opportunità occupazionali dei cittadini siciliani, individua la costituzione di reti o di altri accordi di collaborazione di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, tra università, istituzioni scolastiche e formative e soggetti privati del sistema produttivo regionale quale prioritaria modalità organizzativa per l’erogazione dei servizi formativi sul territorio regionale.
3. La Regione al fine di accrescere l’efficienza del sistema regionale di istruzione e formazione professionale collabora con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche attraverso specifici accordi e intese.
Art. 4 (Funzioni della Regione)
1. La Regione nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolge le seguenti funzioni:
a)programmazione, indirizzo, coordinamento vigilanza e controllo dell’offerta formativa per valutare gli effetti delle politiche e verificare il raggiungimento dei risultati previsti;
b)determinazione dell’offerta formativa complessiva sul territorio regionale degli obiettivi formativi e dei fabbisogni professionali con stanziamento delle relative risorse pubbliche per i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale attraverso il Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
c)definizione, con decreto dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, dei criteri generali per l’accreditamento delle istituzioni formative nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale nonché dei relativi requisiti di accesso e delle modalità;
d)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale delle linee guida per la realizzazione dei percorsi di formazione iniziale;
e)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, delle linee guida per l’individuazione,la validazione e la certificazione delle competenze nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
f)organizzazione diretta degli interventi formativi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione degli stessi e vigilanza tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività;
g)definizione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale del sistema di monitoraggio, controllo e valutazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
h) definisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione professionale, le caratteristiche del libretto formativo, in conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio;
i) promozione di accordi tra le istituzioni scolastiche ed universitarie, gli organismi formativi accreditati e il sistema impresa per la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale anche per iniziative di formazione superiore o di poli formativi.
Art. 5 (Funzioni dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane)
I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale svolgono, nei territori di competenza, le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale.
I liberi consorzi comunali e le citta’ metropolitane in particolare:
a)concorrono, con la Regione, all’elaborazione del Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale;
b)organizzano e gestiscono nell’ambito del territorio di competenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità gli interventi di cui al Piano regionale Integrato dell’istruzione e della formazione professionale, non riservati alla competenza diretta della Regione;
c)gestiscono i procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione degli interventi formativi di competenza ed esercitano la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa contabile delle attività comprendente la verifica del corretto utilizzo da parte delle singole istituzioni formative delle risorse finanziarie pubbliche assegnate e il regolare svolgimento e la corretta gestione finanziaria delle azioni;
d)forniscono alla Regione tutte le informazioni e i dati rilevati nell’esercizio delle attività di competenza utili per l’espletamento delle stessa delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori nei confronti delle istituzioni formative accreditate.
Art. 6 (Scuole dell’infanzia)
La Regione riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia, di durata triennale, e ne sostiene l’attività mediante la concessione di contributi per il funzionamento e la gestione integrativi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative statali, anche al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto determina le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi, da parte delle scuole dell’infanzia statali e non statali, che sono ripartiti nel rispetto dei criteri definiti dalle disposizioni statali
Art. 7 (Servizi educativi per la prima infanzia)
La Regione promuove e incentiva i servizi educativi per la prima infanzia volti ad assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.
I comuni,al fine di assicurare l’offerta formativa riservata alla scuola dell’infanzia, possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni educative e con le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale.
Art 8(Sezioni primavera)
La Regione, nell’ambito della scuola dell’infanzia, sostiene, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR e con il concorso dei comuni, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolti a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, attuati e gestiti, nel rispetto delle disposizioni statali, con priorità per iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.
L’ Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale di intesa con le articolazioni territoriali del MIUR definisce annualmente la rete territoriale dell’offerta di servizi educativi di cui al comma 1.
L’ Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e le articolazioni territoriali del MIUR , concorrono, mediante iniziative congiunte, a potenziare e articolare un sistema di controllo e vigilanza dei servizi di cui al comma 1 al fine di misurare l’incidenza delle ricadute delle iniziative educative su scala territoriale.
Art.9 (Orientamento scolastico e professionale)
1.La Regione al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento di ogni persona, anche in condizione di svantaggio, nei percorsi di istruzione e formazione e/o nel mercato del lavoro, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni individuali di ciascuno, riconosce il diritto all’orientamento scolastico e professionale quale strumento di valorizzazione delle competenze e di supporto alle persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
Art. 10 (Articolazione dell’offerta formativa regionale)
1. Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale si sviluppa in:
a) percorsi di formazione iniziale volti ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e il soddisfacimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale;
b) percorsi di formazione superiore, tecnica e non accademica successivi al secondo ciclo, nonchè di alta formazione post laurea;
c) formazione per tutto l’arco della vita nelle modalità continua e permanente;
d) formazione per soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, in condizione di emarginazione o disagio e a rischio di esclusione sociale.
Art. 11 (Formazione Iniziale)
1.I percorsi della formazione iniziale finalizzata sono articolati in:
percorsi formativi di secondo ciclo di durata triennale che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica non inferiore al terzo livello europeo;
percorsi formativi di secondo ciclo di durata quadriennale, in prosecuzione dei percorsi di cui al punto a), si concludono con il rilascio di un diploma professionale corrispondente al quarto livello europeo;
percorsi formativi annuali per l’accesso all’esame di Stato di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 per gli studenti che hanno acquisito il titolo di cui al punto b;
percorsi formativi destrutturati, accertato il bisogno formativo, almeno biennali, finalizzati al recupero dei soggetti drop-out e al conseguimento di una qualifica professionale di cui al repertorio regionale;
2.La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, per l’attuazione dei percorsi di formazione iniziale adotta specifiche linee guida.
3.La Regione attraverso le linee guida di cui al comma 2 definisce, nel rispetto della normativa nazionale, la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi formativi, anche integrati e destrutturati, nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, tenendo conto delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello nazionale e locale, delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e delle vocazioni territoriali; inoltre le linee guida individuano, nel rispetto della disciplina nazionale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni, i requisiti di accesso, gli standard formativi, anche sotto il profilo qualitativo, i criteri di certificazione dei crediti formativi, delle qualifiche e dei diplomi rilasciati, le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvi­mento dell’obbligo d’istruzione, i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi, le modalità di monitoraggio, valutazione e certificazione dell’efficacia dei risultati raggiunti.
4. I percorsi formativi di cui al comma 1, per assicurare il successo formativo di ogni studente sono progettati dalle istituzioni formative, appositamente autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale, nel rispetto delle linee guida regionali e attuati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
5. I percorsi di cui al comma 1 lettera a) sono articolati in un primo Biennio a carattere orientativo coerentemente con quanto disposto dal D.M. 139 del 22.08.2007, seguito da un terzo anno finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica relativo al profilo professionale scelto.
6. I percorsi di cui al comma 1 lettera a) possono es­sere completati con un quarto anno per l’acquisizione di un diploma di tecnico professionale che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
7.I diplomi conseguiti al termine dei percorsi di cui al comma 1 lettera b) consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza dell’ apposito corso annuale di cui alla lettera c) del medesimo comma.
8.I percorsi di cui al comma 1 lettera d) garantiscono un approccio personalizzato ed individualizzato, con una metodologia che valorizza l’apprendimento informale e non formale.
9.Le istituzioni formative autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale, possono prevedere interventi personalizzati nell’ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)
10.Le istituzioni formative autorizzate o accreditate dalla Regione per erogare servizi formativi nell’ambito della formazione iniziale, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti favoriscono il passaggio reciproco dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento, nel rispetto dei relativi ordinamenti.
11. La Regione, anche sulla base di intese con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove accordi, anche pluriennali, tra le istituzioni formative per la organizzazione di percorsi formativi flessibili personalizzati, fra l’istruzione e la formazione professionale, comprendenti strage professionalizzanti, percorsi sperimentali di apprendistato e di alternanza scuola – lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento.
12. Nell’ambito dei percorsi di cui al presente articolo ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.
Art. 12 (I Poli formativi)
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa tecnica e professionale espressa dal sistema delle imprese, e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nonchè la competitività delle filiere produttive territoriali, con particolare riguardo a quella turistica, agroalimentare, delle energie rinnovabili e della nautica, istituisce con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale Poli formativi tecnico professionali di filiera.
2. I poli di cui al comma precedente, quale modalità organizzativa sul territorio costituita attraverso accordi di rete da almeno due istituti tecnici e/o professionali collegati con una istituzione formativa accreditata e almeno due imprese della filiera produttiva di riferimento, assicurano sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale, tenuto conto della vocazione produttiva dei territori.
3.I poli offrono percorsi e servizi sull’intera filiera professionalizzante individuata fino all’istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.
Art. 13 (Formazione post obbligo e superiore)
1.La Regione sostiene i processi di integrazione, promozione e miglioramento dell’istruzione superiore, post- diploma e post-laurea, al fine di sostenere e sviluppare la cultura tecnica e scientifica delle persone, accrescere le loro capacità professionali e le competenze specialistiche, agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, di perfezionare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale. A tal fine concorre alla costituzione di un’offerta formativa rispondente ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta qualificazione allo scopo di accrescere la competitività dell’economia siciliana, tenendo conto degli esiti sull’analisi dei fabbisogni formativi, finalizzata all’individuazione delle professionalità necessarie sul mercato del lavoro.
2.La Regione programma percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ovvero percorsi integrati tra scuola, università, formazione professionale e mondo del lavoro, rivolto a giovani e adulti diplomati e non, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-alto, in connessione con le dinamiche occupazionali e lo sviluppo economico regionale, dando priorità a profili ad alto assorbimento occupazionale inseriti nei settori produttivi di interesse strategico nelle politiche di sviluppo regionale e locale interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati anche in collaborazione con le università e le imprese.
4.La Regione, al fine di sostenere un’offerta adeguata di formazione superiore e universitaria, sostiene e promuove progetti di master universitari di I e II livello e/o corsi di specializzazione post-laurea da tenersi presso le sedi operative organizzate nel territorio regionale, con caratteristiche di forte caratterizzazione professionalizzante nei settori di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico siciliano.
Art.14 (Formazione permanente)
1.La Regione favorisce la realizzazione di un sistema per dare effettività al diritto delle persone alla formazione lungo tutto l’arco della vita, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, quale strumento fondamentale per agevolarne l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro.
Art. 15 (Formazione continua)
1.La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale e dei lavoratori autonomi, promuovendo anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali interventi finalizzati a rafforzare l’adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute adeguandole a quelle richieste dai processi produttivi e organizzativi.
2- La Regione, al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi di cui al comma 1 alle necessità del sistema produttivo regionale, sviluppa i percorsi corsuali anche sulla base di progetti aziendali o interaziendali anche di carattere individuale.
3.Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.
Art. 16
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per favorire l’integrazione nei percorsi formativi e l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nonché in situazioni di emarginazione o disagio e a rischio di esclusione sociale.
Art. 17 (Educazione degli adulti)
1. La Regione, promuove il sistema dell’educazione degli adulti per l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta al fine di favorire, il pieno sviluppo della persona ed il suo inserimento nel contesto socio-culturale e lavorativo del territorio di riferimento, in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Unione europea.
2.L’educazione degli adulti comprende l’insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti.
3.L’istruzione degli adulti si connota come un sistema articolato di percorsi formativi, caratterizzati da didattica innovativa e motivante, rivolto a adulti di ogni età e condizione sociale, ed aventi per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di base e/o professionalizzanti certificabili, e l’arricchimento del patrimonio formativo.
4. La Regione riconosce i centri di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al DPR n. 263 del 29/10/2012, quali istituzioni, articolate territorialmente, privilegiate per poter promuovere iniziative in favore degli adulti in genere e dei giovani adulti, e ne sostiene la programmazione educativa e didattica.
5. Gli interventi programmati dai suddetti centri devono essere mirati a favorire la costruzione di un sistema integrato di educazione degli adulti fondato sul concetto di apprendimento permanente e per tutta la durata della vita’, rivolto alla formazione di competenze di base e trasversali connesse tanto al lavoro quanto alla vita sociale.
Art. 18 (Piano regionale integrato dell’istruzione e della formazione professionale)
La Regione programma l’offerta di istruzione e formazione territoriale attraverso la definizione del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale (P.R.I.F.).
Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale, di durata triennale, individua, nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi formativi su base regionale in relazione alle specifiche esigenze educative e formative emergenti nel territorio, delle vocazioni locali di sviluppo, delle analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro svolte a livello nazionale e locale.
In particolare il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della formazione professionale contiene:
l’analisi economica, sociale, produttiva ed occupazionale del contesto territoriale regionale suddivisa per singoli ambiti territoriali e per settori produttivi finalizzata a far emergere le vocazioni allo sviluppo e le criticità che caratterizzano i suoi diversi cluster territoriali ed i settori produttivi ritenuti anche in prospettiva, strategici per l’economia regionale;
i settori economici e produttivi di intervento;
le strategie e le linee di intervento complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
gli obiettivi, le tipologie, la durata, l’articolazione e i destinatari degli interventi regionali dei percorsi formativi, anche integrati e destrutturati, del sistema regionale di istruzione e formazione professionale ripartiti per rami di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative con l’indicazione di quelli riservati alla Regione;
le indicazioni per l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione;
le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;
gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente
le direttive generali contenenti norme tecniche ed amministrative di attuazione connesse alle procedure di :
selezione e valutazione delle istanze e/o dei progetti,
gestione, controllo e monitoraggio,
informazione e pubblicità.
Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale,previa consultazione per ambito territoriale di intervento dei rappresentanti dei Liberi consorzi comunali o delle città metropolitane deputati all’attuazione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative, dell’ università, delle camere di commercio, dell’ufficio scolastico provinciale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale tenuto conto delle linee di programmazione nazionali e comunitarie per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali,nonché dei fabbisogni formativi territoriali.
Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle azioni programmate nella precedente annualità e dal rapporto di valutazione ex-ante dell’annualità di riferimento.
Il Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 19 (Istituzioni formative)
1. L’offerta formativa nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale è assicurata da istituzioni formative, persone giuridiche, pubbliche, ivi comprese istituzioni scolastiche autonome e università, o private che operano senza fini di lucro e svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale, appositamente autorizzati o accreditati dalla regione e iscritti nell’apposito albo, di cui all’articolo 20 a erogare attività formative nel territorio della Regione Siciliana, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale, hanno lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione secondo il fabbisogno determinato dalla Regione e godono,nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.
3. Gli istituti professionali statali che possono fornire percorsi di qualifica, in regime di sussidiarietà integrativa e/o complementare secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, possono erogare servizi formativi nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e non sono soggetti all’accreditamento.
4. Non sono soggetti ad accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale nonché le imprese presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio.
5. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile.
Art. 20(Albo dei soggetti accreditati)
1. Le istituzioni formative di cui all’articolo 19 per potere espletare attività nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale devono essere iscritti in apposito albo regionale, suddiviso in tre macrotipologie formative, dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
2. L’albo regionale è suddiviso in tre sezioni tenuto conto delle seguenti macrotipologie formative:
Formazione iniziale;
Formazione superiore;
Formazione continua e permanente;
3.L’iscrizione all’apposita sezione dell’albo abilita all’erogazione dei servizi formativi per la macrotipologia di riferimento.
4. Le istituzioni formative che intendono iscriversi in una o più sezioni dell’albo devono presentare apposita istanza all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale secondo le modalità stabilite dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale..
5. Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con proprio decreto:
a) definisce, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale i requisiti e le modalità per l’accreditamento, anche differenziate per macrotipologia, nel sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale;
b) iscrive all’albo i soggetti che ne abbiano fatto richiesta previa verifica dei requisiti e delle condizioni per concedere l’accreditamento;
c) controlla semestralmente il permanere in capo alle istituzioni formative dei requisiti e delle condizioni per l’accreditamento;
d)garanti­sce adeguata pubblicità all’Albo e ne cura l’aggiornamento.
4. Per l’iscrizione all’albo i soggetti richiedenti devono comunque possedere e mantenere requisiti che garantiscono:
affidabilità morale per potere contrarre con le amministrazioni pubbliche;
affidabilità economico-finanziaria;
capacità logistiche organizzative e gestionali avanzate, tra cui un modello organizzativo trasparente e adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, la certificazione per la qualità ai sensi della normativa vigente del sistema di gestione, l’adeguatezza e l’idoneità dei locali, anche alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui si svolge l’attività, la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti, la competenza professionale di docenti e formatori, l’applicazione e il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
adeguati tassi di efficacia e di efficienza delle attività;
esistenza di correlazioni con gli attori del sistema istituzionale e sociale del territorio, del sistema produttivo e del mercato del lavoro nonché del sistema scolastico ed universitario.
5.In ogni caso la Regione a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza può imporre alle istituzioni formative ai fini dell’accreditamento l’assunzione di specifici obblighi integrativi di quelle normativamente previsti , attraverso la sottoscrizione di patti di integrità, al fine di responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.
6. Gli obblighi di cui al comma 5 devono essere idonei allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.
7.L’accreditamento delle istituzioni formative è subordinato alla ricorrenza per tutte le figure che nell’ambito dell’impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall’art. 85 del D. Lgs. n.159/2011 delle circostanze prescritte per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria e in particolare :
a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ;
b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall’art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.
8.Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale revoca l’accreditamento alle istituzioni formative , oltre che nelle ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. in ogni altro caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione nonché nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione delle risorse assegnate segnalate dagli anti di cui all’articolo 5.
9.La valutazione delle attività delle istituzioni formative ai sensi della presente legge rileva ai fini dell’accreditamento.
Art. 21 (Attuazione degli interventi formativi)
1. La Regione finanzia gli interventi formativi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge nonché la formazione in apprendistato prioritariamente attraverso l’erogazione di voucher formativi agli utenti che ne fanno direttamente richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici.
2. L’erogazione del voucher è subordinata all’effettiva frequenza del percorso formativo da parte dell’utente e le procedure di richiesta, rendicontazione ed erogazione dei voucher sono definite nell’ambito dei singoli Avvisi e di apposite Linee guida adottate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale del’Istruzione e della formazione professionale per la gestione e rendicontazione.
L’ammontare del voucher è commisurato al numero di ore formative effettivamente fruite dall’utente ed è stabilito, in sede di singolo avviso, sulla base di parametri di costo unitari.
Al fine di innalzare la qualità dell’offerta formativa e accrescere le possibilità occupazionali dei soggetti destinatari gli interventi formativi di cui all’ articoli 14 della presente legge devono essere erogati da apposite reti costituite per l’attuazione degli specifici interventi da un’istituzione formativa accreditata collegata con una istituzione scolastica o universitaria e almeno due imprese della filiera produttiva di riferimento.
Gli interventi di cui all’articolo 15 della presente legge sono erogati da apposite reti di formazione continua costituite da raggruppamenti di imprese settoriali, aventi caratteristiche economico-produttive affini, e da istituzioni scolastiche, università o istituzioni formative accreditate per la formazione continua.
Art.22 (Catalogo dell’offerta formativa)
1.La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale della Istruzione e della Formazione Professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa (COF).
2.L’organizzazione, l’implementazione e le modalità di funzionamento del COF sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Art. 23 (Sistema di certificazione)
La Regione , in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali , al fine di garantire il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, assicurare la trasparenza delle competenze acquisite e agevolarne la spendibilità in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, istituisce il sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze.
La Regione attraverso il sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze procede, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi nazionali, al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo non formali e informali.
Sono oggetto di validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove, definite nel rispetto delle linee guida nazionali.
In ogni caso le competenze,ai fini della validazione o certificazione devono essere riferite alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale e regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l’intera qualificazione.
Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze nel territorio regionale, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli di istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali.
La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, adotta specifiche linee guida al fine di definire i criteri le procedure e le modalità per il riconoscimento la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali informali e non formali.
La Regione, al fine di garantire il mutuo riconoscimento su tutto il territorio nazionale delle competenze, raccorda il sistema di validazione e certificazione regionale con le disposizioni normative statali e comunitarie, nonché con le disposizioni del sistema scolastico ed universitario.
Articolo 24 (Libretto formativo)
La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino nel quale vengono registrate le competenze acquisite dalla persona durante l’arco della vita nei percorsi formativi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale nonché le competenze acquisite in contesti informali e non formali purché riconosciute e certificate.
Il libretto formativo registra il curriculum dell’allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro, dei tirocini e le qualifiche ottenute,nonché in esso possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi ai percorsi dell’educazione non formale, le competenze e i crediti formativi comunque acquisiti e documentati compresa la formazione in apprendistato.
La Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’Istruzione e della formazione professionale, definisce le caratteristiche del libretto formativo, in conformità con la normativa nazionale, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio.
Il libretto formativo, sulla base del modello stabilito dalla Regione, è inserito nella scheda professionale, di cui all’articolo 5 del DPR n. 442/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25 (Valutazione, monitoraggio del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale è oggetto di monitoraggio da parte dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale al fine di valutarne la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle azioni.
L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale nell’attività di valutazione e monitoraggio, svolta nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, dovrà verificare gli effetti delle politiche regionali di istruzione e formazione professionale, l’efficacia dei risultati raggiunti dalle istituzioni scolastiche e formative, gli impatti formativi, professionali, occupazionali e sociali delle loro azioni nonché la qualità delle realizzazioni.
L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale per le finalità di cui al presente articolo potrà avvalersi della collaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
L’ Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale a conclusione delle attività di cui al presente articolo redige apposito rapporto di monitoraggio che dovrà essere allegato al Piano regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale.
Art.26 (Norme sul personale delle istituzioni formative)
1. Sono istituite all’interno dell’Albo di cui all’articolo 14 della legge regionale 24/76 due sezioni autonome e separate ricomprendenti nella prima il personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e nella seconda il personale utilizzato nell’ambito dei percorsi di formazione continua e permanente.
2.L’Albo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
3. Il personale attualmente in servizio presso le istituzioni formative accreditate iscritto all’Albo di cui all’articolo 14 della legge regionale 24/76 è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento dello stesso e da esso dovranno attingere prioritariamente le istituzioni formative accreditate per l’espletamento delle attività formative di cui alla presente.
Art. 27 (Norme di razionalizzazione del sistema formativo)
1. Le istituzioni formative destinatarie di risorse pubbliche per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle ipotesi di approviggionamento di servizi e forniture devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della convenzione di cui all’articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni o, in assenza, sulla base di parametri prezzi/qualità determinati a seguito di indagine di mercato adeguatamente documentata e devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità secondo le modalità determinate nei singoli avvisi.
Art. 28. (Il sistema regionale dell’apprendistato)
1.La Regione Siciliana promuove l’utilizzo dell’apprendistato quale strumento principale per la qualificazione iniziale e l’inserimento lavorativo dei giovani.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta un modello unitario di intervento finalizzato a valorizzare il ruolo delle imprese e a coinvolgere direttamente le scuole e le università utilizzando, in maniera coordinata, le risorse di livello comunitario, nazionale e regionale disponibili.
3. La Regione in particolare, promuove e disciplina l’offerta formativa pubblica per:
l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
l’apprendistato in alta formazione e ricerca;
l’apprendistato per i lavoratori in mobilità.
4.La Regione nell’ambito dei diversi livelli dell’apprendistato:
regolamenta i profili formativi;
disciplina l’offerta formativa pubblica;
programma l’utilizzo delle risorse pubbliche per il finanziamento dell’offerta formativa;
provvede alla organizzazione di strumenti e procedure per la tracciabilità delle risorse disponibili;
disciplina le modalità di certificazione delle competenze;
facilita e promuove l’utilizzo del Libretto formativo del cittadino quale principale strumento di registrazione della formazione;
definisce, con il concorso delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;
favorisce il concorso delle parti sociali nella fase di analisi dei fabbisogni formativi e di costruzione del Piano Annuale sull’Apprendistato di cui al successivo articolo;
promuove adeguate iniziative di divulgazione e supporto per i diversi livelli di apprendistato;
incoraggia l’assunzione e/o il mantenimento in forza dell’apprendista presso l’impresa al termine del periodo formativo anche attraverso specifici incentivi.
5.A supporto del sistema regionale dell’apprendistato la Regione assicura l’implementazione e lo sviluppo del Catalogo dell’Offerta Formativa in Apprendistato (COFAP) anche attraverso l’organizzazione, da parte delle strutture competenti, di apposite sezioni dedicate, per ciascun livello, alla raccolta, al trattamento e alla tracciabilità delle informazioni relative ad apprendisti, imprese, percorsi formativi, canali finanziari, in particolare la tracciabilità delle informazioni riguardanti le risorse finanziarie, la loro disponibilità e la frequenza dei percorsi formativi da parte degli apprendisti.
Art. 29 (Formazione in Apprendistato)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo il sistema regionale dell’Apprendistato promuove la costituzione di un’offerta formativa:
a. finalizzata a favorire l’occupabilità e connessa ai fabbisogni formativi del sistema produttivo regionale;
b. erogata da soggetti accreditati del sistema formativo regionale, delle Università e degli istituti scolastici, in relazione alle diverse tipologie di apprendistato;
c. organizzata attraverso il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa per l’Apprendistato – COFAP di cui al precedente art. 28, strumento di selezione e organizzazione dell’offerta formativa pubblica per ciascun livello di apprendistato;
d. finanziata dalla Regione sulla base delle risorse disponibili, di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.
2.I percorsi formativi costituenti l’offerta formativa pubblica regionale per l’Apprendistato:
a) sono finalizzati allo sviluppo di competenze e possono consentire l’acquisizione di un titolo di studio, un titolo professionale o la certificazione di competenze;
b) hanno durata, variabile in relazione alle diverse tipologie di apprendistato, coerente con le prescrizioni contenute all’interno degli appositi accordi di regolamentazione;
c) sono registrati sul Libretto formativo di cui all’articolo 24.
Art. 30 Norme transitorie
1.Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sino al 31 dicembre 2015 sono esercitate dalla Regione.
2. Ai fini della redazione del Piano Regionale Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale per l’annualità formativa 2015 gli adempimenti di cui all’articolo 18 rientranti nelle competenze dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane sono esercitate dalle Province regionali.
Art. 31 Abrogazione di norme
1. La legge regionale n.24/76 ad esclusione dell’articolo 14 è abrogata.
2. Sono altresì abrogate e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

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