giovedì 15 marzo 2012

Ripartiamo dalla proposta dell'On. Caputo nella seduta dell'ARS n. 697 del 21.03.2011

                                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione riguarda i lavoratori che  operano nelle diverse filiere della formazione professionale, in attesa che si pervenga ad una legge  organica  di riforma del settore.
In  effetti, questa Assemblea con diverse disposizioni legislative è intervenuta per assicurare la  continuità retributiva, contributiva  e  lavorativa (legge  regionale 1 settembre  1993,  n.  25,  legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e legge regionale 16 aprile  2003,  n.  4  e  loro successive  modifiche  ed integrazioni)  sul cui positivo impianto è  intervenuta pure la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2006). Ancora questa Assemblea, pur rendendosi conto che  il settore  abbisogna di un riordino per legare le filiere al   tessuto  economico  della  Regione,  avviato   dal Governo  della  Regione con una serie di  provvedimenti (delibere  nn.  342, 350 del 2010 e nn.  17  e  72  del 2011),  non  può  non  intervenire per  affrontare, in questa fase transitoria ed urgente, ed assicurare il rispetto delle determinazioni legislative.
L'intervento è necessario per assicurare a 10.000 lavoratori che valide scelte,
nella direzione della legalità e dei migliori risultati nel rapporto prestazioni/costo/benefici per il  territorio  isolano, abbisognano di tempi, non condizionati da pressing mediatici, che mal
si conciliano con il diritto dei
lavoratori ad avere assicurata la continuità lavorativa, retributiva e contributiva. Così restituendo  loro  una dignità che  potrebbe  risultare compromessa dalle giuste azioni di attenzione, valutazione e determinazione delle scelte
in
linea con le linee comunitarie e nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione non disgiunto dall'orientamento   allavoro e agli studi.
Non disgiunto ancora dalle valutazioni che il sistema merita con operatori  motivati,  aggiornati  alle evoluzioni delle metodologie e del mercato del lavoro e,  quindi,  competenti  per  fornire all'utenza  un servizio utile, allontanando la più che percezione, pure   sancita   nella  recente relazione  del   Sig. Procuratore  generale della Corte dei  conti, che si tratti  di un mero costo aggiuntivo da scaricare  sulle spalle  della  collettività non legato al  soggetto'  e al  mercato del lavoro'. Alla  luce  di  queste riflessioni, non  si  può  non agire  sull'aspetto  della questione  che  riguarda  il valore  delle  risorse umane' impiegato nelle  filiere, risorse  che  come in ogni azienda, come  lo  Stato  ha tutelato  in questo periodo di crisi, come  la  Regione ha  realizzato per quanto è determinante: appunto gli operatori. Con l'utilizzo delle somme disponibili  sul capitolo di bilancio 717910 (formazione professionale), trattandosi di spesa obbligatoria per Regione e ciò  anche ai sensi del combinato  disposto dell'articolo  2  della legge regionale  n.  25  dell'1settembre  1993, dell'articolo 39 della legge regionale n.  23  del 23 dicembre 2002 e dell'articolo 132  della legge  regionale n. 4 del 16 aprile 2003. Per procedere urgentemente al   pagamento  degli   stipendi   degli operatori  della  formazione professionale. Non come spesa   assistenziale' ma quale, per le considerazioni esposte, sostegno ad un nuovo modo di essere e  fare formazione e orientamento professionale di qualità. La  proposta legislativa, che consta infatti di  soli tre articoli, si limita all'autorizzazione dell'utilizzo integrale delle risorse del suddetto capitolo, e  dispone  che le certificazioni  del  DURC vengano  prodotti, in via transitoria ed eccezionale e come  tale non ripetibile, in vigenza alla  data dell'ultima erogazione del finanziamento  ricevuto, nelle diverse filiere, dagli  enti   gestori,   pur stabilendo  che la validità temporale del DURC  stesso, in  relazione  a quanto disciplinato nei  contratti  di servizi  pubblici, ha valenza trimestrale,  legandola alle  variazioni che intervengono sulla materia proprio sui contratti di servizi pubblici. Apposita  previsione  prevede  l'allineamento  al  31 dicembre  2010 delle chiusure contabili, con produzione e  revisione dei rendiconti di spesa, e contestuale erogazione degli emolumenti, e dei relativi oneri, ai lavoratori. L'inserita previsione vuole assolvere agli esposti  duplici  fini. Mettere a  punto in un tantoragionevole quanto più breve possibile  la  situazione dei pagamenti e dei rendiconti di spesa. Auspichiamo che la proposta venga esaminata dall'Aula celermente, dovendo dare risposte efficaci e tempestive  alla platea di lavoratori della formazione che attendono il pagamento delle spettanze dovute.

                                                                         ---O---

                                  DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
                                                                         Art. 1.
1.  Per le azioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n.  24 e successive modifiche ed integrazioni, gli  enti  di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge regionale  6  marzo 1976, n. 24 e successive  modifiche ed   integrazioni  si  avvalgono  prioritariamente del personale  iscritto  all'albo di  cui  all'articolo  14 della  stessa legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, in servizio  alla  data  del 31 dicembre 2008 che verrà iscritto in apposita sezione ad esaurimento.
2.  L'Assessore  regionale, e  il  dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di
dare applicazione al combinato disposto  dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993,  n.  25,  e dell'articolo  39  della legge regionale  23 dicembre 2002, n. 23, sono autorizzati ad utilizzare integralmente le somme disponibili nel capitolo 717910 di bilancio relativo alla formazione professionale, al solo fine del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente con contratto    a tempo indeterminato al 31 dicembre 2008, impegnabile nei piani   formativi  e/o  nei  progetti   di   competenza dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Sino  all'avvio  dei  citati piani l'Assessore regionale, e il dipartimento, per l'istruzione e la formazione professionale, per far fronte alle spese del personale assunto al 31 dicembre 2008 e alle spese di gestione, in via straordinaria, erogano le  risorse finanziarie agli enti  gestori  su appositi  conti  correnti vincolati e  sulla  base  del fabbisogno  finanziario richiesto  dagli  enti  gestori  accompagnata  da una dettagliata relazione  redatte  ai sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  rilasciate dai  beneficiari  del finanziamento  asseverata  da  un revisore  contabile iscritto nel Registro dei  Revisori contabili  di  cui  al decreto legislativo  27 gennaio1992,  n.  88,  il  quale procede anche  alla  verifica della   destinazione  delle  spese  nel  rispetto  del vademecum  per  l'attuazione del POR FSE  e  redige  la relazione  finale  alla data di  avvio  delle  attività stesse  redatta ai sensi dell'articolo 47  del  decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, trasmettendola al competente Dipartimento. L'onere della  spesa relativa del revisore  contabile, determinato secondo le previsioni di  cui  alla  legge regionale   24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è  ammessa tra le spese assegnate agli enti gestori. La garanzia  fideiussoria è  richiesta solo per le spese di gestione con onere ammesso tra le spese assegnate agli enti gestori.
3. Gli organismi attuatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e alla legge regionale 2000,  n. 24 producono, per quanto al comma 1, il  DURC (documento unico  di  regolarità contributiva) in vigenza alla data dell'ultima erogazione del finanziamento, voce personale, ricevuto  nelle  diverse filiere. La validità temporale del DURC rimane stabilita,  anche  in prassi, per quanto  previsto  dai contratti  di  servizi  pubblici  di  cui  al   decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive modifiche ed integrazioni.
4.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica  in deroga  al vincolo di impegno di spesa ed effettuazione dei  pagamenti  in  dodicesimi  previsto  in  esercizio provvisorio.

                                                                   Art. 2.
1.  Le  norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987,  n.  12 e dell'articolo 132 della legge regionale 16  aprile  2003, n. 4, nel caso in cui si  verifichino le  condizioni in esse previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di  lavoro   a  tempo indeterminato e in servizio alla data del  31 dicembre 2008.
2.  Il  fondo  di  garanzia di cui  all'articolo  132 della  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, anche  per assicurare  le attività di cui alla legge regionale  22 aprile  1987,  n.  12,  è alimentato  con  risorse  del bilancio  della  Regione e con  i  minori  impieghi  di somme  nelle  attività  di  istruzione, formazione e orientamento professionale per revoca di accreditamenti agli enti gestori o per rinuncia  degli stessi, le cui attività non possono essere riassegnate.
3.  Durante  i periodi di inattività il  personale  è impegnato in attività di aggiornamento e/o perfezionamento  nelle  metodologie  formo-orientative, nell'analisi del mercato del lavoro e nella predisposizione dei piani formativi.

                                                                      Art. 3.
1. I rendiconti delle attività al 31 dicembre 2010, comunque svolte e finanziate dal dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, devono  essere  rendicontate,  ove  non  lo  siano  già
state,  entro  settanta giorni dall'entrata  in  vigore della  presente  legge agli  uffici individuati con provvedimento, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, i quali uffici provvedono  a  comunicare le  risultanze al competente dipartimento entro novanta giorni  dalla  presentazione. Ove dalla produzione  del rendiconto  dovesse  derivare  un  costo  superiore  al decretato  per le spese del personale impegnato  l'ente richiede l'integrazione accompagnata da una dettagliata  relazione redatte ai  sensi  dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari  del finanziamento  asseverata da un professionista  di  cui alla   legge  11  gennaio  1979,  n.  12  e  successive modifiche  ed integrazioni. Per le finalità di  cui  al presente   comma   il  dipartimento  della   formazione professionale autorizza gli enti gestori  di  cui  alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare  gli avanzi di gestione maturati a qualsiasi titolo. Con  le
comunicazioni delle risultanze tutti i saldi dei  conti correnti  devono, salvo che non utilizzate per  erogare le  integrazioni  di  cui  al  presente  comma,  essere riversati  alla  Regione procedendo alle  chiusure  dei rapporti   intrattenuti.  L'articolo  7   della   legge regionale  8  novembre 2007, n. 21, si  interpreta  nel senso   che  i  dipartimenti  regionali  e  gli  uffici equiparati  titolari  delle misure  del  fondo  sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le  spese discendenti  dal  maggior costo del personale  rispetto al  decreto  di  finanziamento a valere  anche  per  le misure   del   POR/FSE  2007-2013  in  relazione   alla produzione    della    richiesta,    accompagnata    da dettagliata  relazione  secondo  quanto  previsto   dal citato articolo 7. Le erogazioni delle retribuzioni  ed il    versamento    dei   relativi    oneri    fiscali, previdenziali  ed  assicurativi  al  31  dicembre  2010  devono  essere assicurati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.   Le   azioni   di   formazione   e   orientamento professionale sono realizzate, dal 1 gennaio  2011,  in regime  di convenzione con gli enti di cui all'articolo 4,  comma 1, della legge regionale 6 marzo 1976, n.  24 e   successive   modifiche   ed   integrazioni.   Nella convenzione deve in ogni caso essere stabilito che  gli enti   cui   sono   affidate  le   attività   impiegano prioritariamente   il  personale   nella   sezione   ad esaurimento  dell'albo  di cui  all'articolo  14  della citata  legge 6 marzo 1976, n. 24, ai quali  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui legge regionale  1 settembre  1993,  n.  25, legge regionale  23  dicembre 2002,  n. 23 e legge regionale 16 aprile 2003, n.  4  e loro   successive   modifiche   ed   integrazioni.   La convenzione,  cui  si  applicano  le  disposizioni  nel tempo  vigenti di cui al decreto legislativo 12  aprile 2006,  n.  163  e successive modifiche ed integrazioni, il  relativo  regolamento di cui al  D.P.R.  5  ottobre 2010,  n.  207  e  la legge 13 agosto 2010,  n.  136, individua  tempi  e  modalità per lo svolgimento  delle attività  non  riconoscendo  spese  diverse  da  quelle inserite   salvo,  ove  non  sia  già  previsto   nella convenzione,  le  variazioni  retributive  contrattuali disposte  dal contratto collettivo di lavoro  applicato e/o contributive disposte per legge.

                                                                        Art. 4.
                                                           Disposizioni finali

1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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