sabato 24 marzo 2012

Una proposta per l'applicazione della l.r. n. 25 del 1 settembre 1993 per i lavoratori perdenti incarico della Formazione Professionale

L’Unione Lavoratori Liberi ritiene opportuno formalizzare questa idea come soluzione alla problematica del personale della formazione professionale, incluso nell’albo/elenco ad esaurimento ex art. 14 della legge regionale n. 24/76 e D.A. n. 5074/2010, quindi assunto entro il 31 dicembre 2008 dagli enti di formazione di cui all’art. 4 della legge regionale n. 24/76, ma escluso dal piano delle attività formative 2012-2014.
L’Unione Lavoratori Liberi rileva, in primis, che al personale, che rientra nelle tutele della legge regionale del 6 marzo 1976 n. 24; della legge regionale del 1 settembre 1993 n. 25; della legge regionale del 23 dicembre 2002 n. 23; della legge regionale del 16 aprile 2003 n. 4; e della legge regionale del 7 giugno 2011 n. 10, devono essere garantiti i livelli occupazionali e retributivi.
In secondo luogo, è ormai certo che tanti lavoratori appartenenti ad enti di formazione con procedura avviata di revoca dell’accreditamento ex art. 10 l.r. 24/76 e quelli appartenenti agli enti di formazione che sono stati esclusi dal finanziamento del nuovo piano triennale della formazione professionale, ex Avviso n. 20/2011 a valere sui fondi PoFse, si troveranno esclusi dalle attività formative per il triennio.
Ciò premesso, l’Unione Lavoratori Liberi chiede di attivare tutti gli strumenti normativi a disposizione dell’Amministrazione Regionale per la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori del settore della Formazione Professionale. In particolare, in attuazione delle leggi generali suindicate, il Governo Regionale aveva posto una norma di indirizzo nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, in cui si dispone al punto 4 (pag. 7) che: “… il personale che risulterà in esubero potrà essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nei servizi per l’impiego, o presso altra amministrazione o istituzione, che dovesse farne richiesta, con modalità o procedure che saranno individuate con le parti sociali e le strutture interessate; … l’utilizzo del personale presso le strutture ospitanti che fruiscono delle prestazioni sarà regolato da appositi provvedimenti del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito di approvazione di progetti triennali, rinnovabili per un ulteriore triennio, programmati di concerto con le parti sociali, enti attuatori e soggetti beneficiari del servizio (Istituzioni Scolastiche Universitarie, CPI, altre amministrazioni e/o istituzioni che ne facessero richiesta);…”.
Quindi, in claris verbis, si dispone che si debbono predisporre dei progetti di riqualificazione e ricollocazione preventivamente concordati con le parti sociali. Già esiste, anche, l’Accordo Sindacale del 17 giugno 2009 nel quale si concorda al punto 5 di impegnare per un triennio rinnovabile per un ulteriore triennio: “… il personale risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa (legge regionale 16 aprile 2003, n. 4) e/o per il quale sia stata attivata la procedura ex legge 223/91;”.
Ancora, esiste in Parlamento Regionale il Disegno di Legge dell’On. Salvino Caputo presentato nella seduta n. 711 del 20.04.2011, che potrebbe fornire un valido supporto materiale alla problematica evidenziata ed alla presente proposta.
Inoltre con tale personale qualificato e specializzato si potranno utilizzare i fondi Por Fse – Asse II Occupabilità, Obiettivo Specifico II D ed Asse IV Obiettivo Specifico H. Poiché l’Asse II Occupabilità costituisce lo strumento attraverso cui attuare la priorità strategica 2 del POR – Promuovere e sostenere la crescita ed il consolidamento occupazionale e rafforzare le pari opportunità di genere nell’accesso al lavoro, nelle differenze retributive e nello sviluppo di carriera e professionale. Il suo intervento mira a perseguire una sostanziale crescita dei tassi di attività e di occupazione, e contrastare la disoccupazione dei giovani e di lavoratrici/lavoratori che rischiano la deriva verso la disoccupazione di lunga durata o che già si trovano in tale situazione.
Nell’ambito dell’Asse IV si prevedono azioni per la riforma dei sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro, anche finalizzate al potenziamento del partenariato istituzionale del sistema scolastico con altri sistemi, al miglioramento ed aggiornamento del sistema regionale di accreditamento e di certificazione delle competenze. A ciò dovrà essere strettamente collegata la realizzazione di un adeguato sistema di valutazione regionale dell’istruzione/formazione (al fine di favorire l’adeguamento continuo dei profili formativi e la loro adattabilità al mercato del lavoro) e si opererà per integrare il sistema per l’orientamento scolastico, universitario e professionale, creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale e consolidare il sistema regionale di formazione tecnica superiore.
L’oggetto del nuovo progetto di formazione professionale potrebbe riguardare l’inserimento dei giovani nel nuovo mercato del lavoro e potrebbe, al contempo, dare applicazione alle recenti pubblicazioni e priorità stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del Lavoro e dalle nuove Direttive Comunitarie in materia di Apprendistato ex art. 48 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di Istruzione e Formazione) e 49 (apprendistato professionalizzante) del Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 (applicazione della legge delegata n. 30/03 Legge Biagi), così come novellati da ultimo dalle circolari ministeriali n. 28/2007 e dalla nota n. 27/2008. Il primo concerne l’apprendistato per i giovani nella fascia di età dai 15 ai 18 anni che debbano conseguire una qualifica professionale. L’altro riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo servizio potrebbe avere una mission di supporto alle imprese, che volessero intraprendere questi contratti tipici di formazione e lavoro, scoraggiate dall’eccessiva burocrazia e dalla poca assistenza per i rapporti previsti dalle succitate leggi: sia per l’attività di formazione obbligatoria, che per l’attività di supporto di tutor e consulenti. Infine il servizio potrebbe essere svolto presso le istituzioni scolastiche (professionali), fuori dall’orario di lezione, come progetto di allocazione, di specializzazione e di primo contatto tra il mondo della scuola e l’universo del mercato del lavoro per gli studenti in età post-scolare. I progetti possono essere richiesti dalle scuole professionali, dalle Università, ovvero essere organizzati direttamente dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Professionale e/o dall'Assessorato Regionale del Lavoro e/o dall'Assessorato Regionale dell'Agenzia per l'Impiego utilizzando il personale in esubero della Formazione Professionale, con i fondi, ad oggi non completamente spesi, del FSE.

                                                                                                                                                   Unione Lavoratori Liberi

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