lunedì 5 dicembre 2011

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - DISCIPLINA LEGISLATIVA


I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93, successivamente modificata  dall’art. 6 del D. L. n. 404/96.

Tipologie
Esistono due tipologie di contratti di solidarietà: quello applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.
Entrambe le tipologie di contratto possono essere difensivi o espansivi; quello difensivo evita il licenziamento (art. 1 legge 863/84), quello espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 2 legge 863/84).

Aziende destinatarie
La Legge n. 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell’orario per evitare il licenziamento degli esuberi, ovvero per favorire le nuove assunzioni.
Tra le altre, sono destinatarie dei contratti di solidarietà le aziende industriali dell’edilizia, con più di 15 dipendenti, ossia le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs.

Lavoratori destinatari
Le categorie di lavoratori  interessate dal contratto di solidarietà, purchè abbiano maturato un’anzianità minima di 90 giorni di effettivo lavoro, sono: gli operai, intermedi, impiegati, quadri, C.F.L., part-time, soci lavoratori, cooperative produzione lavoro.
Sono esclusi: apprendisti, lavoratori a domicilio, dirigenti, lavoratori a tempo determinato per motivi di carattere stagionale.
Misura del trattamento
L’ammontare del trattamento di integrazione salariale, è attualmente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
L’aliquota del 60% comprende l’intera retribuzione, ivi compresi i ratei relativi alla 13a e 14a mensilità, esclusa la quota a carico dell’azienda maturabile per le ore riferite alla prestazione ridotta.
L’art. 13 della L. n.  223/91 prevede altresì che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non sia soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisca riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale di cui all’art. 8, c. 1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

Tempi
Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo generalmente non inferiore ai 12 mesi e  non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n. 48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
Tale limite può comunque essere superato qualora il contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/91.
Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato solo se sono decorsi 12 mesi dal contratto precedente.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
Pertanto le imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo devono riportare, nella documentazione  richiesta, i nominativi  dei lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura aziendale.

Agevolazioni per le imprese
Per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva, di natura previdenziale e assistenziale, per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà, in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione.
In particolare, alle imprese spettano sgravi contributivi del 25%, elevati al 30% per le imprese operanti nelle aree a declino industriale, se la riduzione di orario è superiore al 20% e rispettivamente del 35% e del 40% se la riduzione di orario è superiore al 30% dell’orario contrattuale.

Agevolazioni per i lavoratori
La retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario viene  compensata con  un trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Per i contratti stipulati dal 15 giugno 1996, tale integrazione è pari al 60% della retribuzione persa.

Modalità di pagamento
Quanto alle modalità di pagamento, viene corrisposta da parte dell’azienda, solo a seguito dell’emanazione del decreto di approvazione da parte del Ministero del Lavoro; può essere anticipata nel caso sia previsto dall’accordo sindacale. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è escluso, salvo i casi in cui, durante l’attuazione del contratto di solidarietà, l’azienda cessi l’attività ovvero sia assoggettata a procedura concorsuale.

Procedura per l’attivazione della domanda
Nella scelta dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi criteri previsti per la Cigs, compresa la rotazione ove tecnicamente  possibile.
Per l’ammissione al contratto è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica e senza  il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante) di  un contratto collettivo aziendale da parte delle rappresentanze  sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contenente: numero dei lavoratori in esubero, distribuzione della riduzione dell’orario lavorativo, motivazioni e cause delle eccedenze con riferimento ai seguenti elementi:  risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento facendo riferimento ai dati relativi al biennio precedente, che fanno emergere un andamento negativo ovvero involutivo per l’impresa. Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.
La legge non indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale, nè sussiste specifica previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli maggiormente  rappresentativi. In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti, compresi i dissenzienti e in non aderenti ai sindacati sottoscrittori, fermo restando che i singoli lavoratori possono però, anche se iscritti, impugnare l’accordo e chiederne   la  disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.
Per la definitiva approvazione del contratto di solidarietà, l’azienda deve presentare la domanda al Ministero del Lavoro, direzione generale degli ammortizzatori sociali, utilizzando l’apposito modello ed allegando alla medesima il contratto di solidarietà  sottoscritto, nonchè tutta l’altra documentazione richiesta (cfr. Circolare Ministero del Lavoro dell’8 ottobre 2004). La decorrenza della riduzione d’orario non deve essere anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo. L’approvazione è prevista entro 30 giorni, fermo restando il perfezionamento della domanda in tutte le sue parti.

1 commento:

  1. Petizione!
    http://www.firmiamo.it/lavorare-nella-formazione-professionale-sicilia-e--usurante/firma/fb

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