giovedì 29 settembre 2011

CHISSA' SE LA U.I.L SI RIFERISCE ANCHE ALL'ANFE......

FONTE UILSCUOLAPALERMO.IT
28/09/2011
Cassa integrazione in deroga. E' quasi certo che sia stata della Direzione Regionale dell'INPS la decisione di sospendere in via cautelativa l'efficacia delle autorizzazioni di CIG in deroga. Questa decisione la temevamo, tanto che avevamo invitato Assessore e Dirigente di procedere ad eventuali controlli e/o ispezioni, con decisione ma anche con discrezione. Ma prudenza ed equilibrio, oramai sono merce rara. Ad esempio, oltre all'Assessore che ancora dopo mesi si avventura in dichiarazioni sulla mobilita' che non stanno ne' in cielo ne' in terra, i vertici di qualche ente andrebbero decapitati, non tanto per la rilevanza penale delle loro azioni, ma per la stupidita' delle loro decisioni, per la mancanza di percezione dell'attuale contesto e di sensibilita' per chi sta vivendo momenti difficilissimi, per non avere intuito che sulla vicenda delle assunzioni si innestano strumentalizzazioni di vario genere, si consumano misere vendette ed azioni da basso impero. E' quello che si scatena quando la politica e' assente, quando non governa e si fa guidare dai cosidetti tecnici. Ma torniamo su questioni più di dettaglio Alcune precisazioni in merito alla congruita' ed alla compatibilita' tra le offerte di lavoro ricevute ed il mantenimento dell'indennita' di sostegno al reddito a mezzo CIG in deroga. Fermo restando che l'Ente e' obbligato al rispetto del piano di rientro indicato nell'accordo istituzionale sottoscritto e quindi a verificare, prima di procedere alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro, l'esistenza all'interno le professionalita' idonee, in merito al principio di congruita' si precisa quanto segue: se un lavoratore si trova in CIG, e riceve un'offerta di lavoro la deve ritenere congrua, e quindi in caso di rifiuto si perderebbe l'indennità, se la retribuzione prevista non e' inferiore del 20% di quella che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro. Non e' da ritenersi congrua, ed il lavoratore puo' rifiutarla , l'offerta che preveda una retribuzione inferiore del 20% rispetto quella originaria, ovvero se il luogo di lavoro dista dalla sua residenza oltre 50 km ovvero se il nuovo luogo di lavoro non e' raggiungibile nell'arco di 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Con riferimento invece al principio di compatibilita' precisiamo che se l'offerta di lavoro prevede la costituzione di un contratto a T.I. e tempo pieno si perde il diritto all'indennità e si esce fuori dalla CIG. In caso di rapporto a T.D. la prestazione e' sovrapponibile e la retribuzione si somma all'indennita' di CIG se resa in orario diverso da quello in cui si sarebbe dovuta svolgere la prestazione originaria ( ad esempio 10 ore di incarico da svolgersi di pomeriggio); nel caso in cui l'offerta preveda una prestazione in orario antimeridiano, l'erogazione dell'indennita' sara' sospensa, tutta o in parte, per l'intera durata del contratto. A termine del contratto il lavoratore, rientrera' in CIG e potrà beneficiare nuovamente dell'indennità. Cio' detto suggeriamo ai lavoratori in mobilita ai sensi della circolare 10/94 e/o in CIG in deroga, qualora venissero convocati per eventuale assunzione, a denunciare il comportamento di quegli enti che dovessero suggerire di non accettare LAP o contratti a TD pena la decadenza della CIG in deroga.

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